Mezzi ausiliari e assistenza sul posto di lavoro
Le persone con disabilità devono spesso far capo a mezzi ausiliari, adeguamenti architettonici e assistenza per esercitare un’attività lucrativa sul primo mercato del lavoro. Lo stesso vale per la persona con problemi di salute che gestisce da sola un’economia domestica nonostante le limitazioni.
I mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro sono coperti dall’assicurazione invalidità. Questo capitolo presenta le diverse prestazioni dell’AI, specifica i requisiti per un finanziamento e spiega a quali condizioni possono essere rimborsati servizi prestati da terzi anziché un mezzo ausiliario.
A quali condizioni l’AI copre i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro?
Le spese per i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro e allo svolgimento delle mansioni consuete (lavori domestici, assistenza a familiari) sono coperte dall’AI alle condizioni seguenti.
- La persona con problemi di salute deve avere un’attività lucrativa con un reddito annuale minimo di 4851 franchi o
- essere responsabile per lo svolgimento regolare delle mansioni consuete.
Esempio
A. è da poco in sedia a rotelle, ma è ancora in grado di occuparsi di gran parte delle faccende domestiche. Affinché ci possa riuscire, è però necessario allargare determinate porte, adeguare il piano di lavoro in cucina e spostare alcuni armadi. L’AI copre le spese di tali interventi solo se permettono di aumentare considerevolmente la capacità di rendimento. In caso di adeguamenti molto costosi, l’AI richiede persino un aumento di almeno il 10 per cento. Questa regola è giustificata dal principio della proporzionalità. In caso di spese elevate, un servizio specializzato (di regola la FSCMA) deve prima confermare che le modifiche previste sono appropriate e che i costi sono accettabili.
- I mezzi ausiliari devono essere «costosi», ossia il loro prezzo deve eccedere i 400 franchi.
- Devono essere resi necessari dalla disabilità. Se si tratta di apparecchi di cui necessiterebbe anche una persona senza disabilità, la persona con problemi di salute deve partecipare ai costi. L’AI copre soltanto le spese suppletive causate dalla disabilità.
Esempio
T. è ipovedente grave. Per lavorare, ha bisogno di apparecchi di scrittura e lettura adeguati. L’AI copre le spese suppletive causate dalla disabilità, quindi quelle di uno schermo speciale e di un programma apposito. Il PC è invece a carico del datore di lavoro, dato che fa parte della comune dotazione di una postazione di lavoro.
- Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine; sedili, letti e sostegni per la posizione eretta nonché superfici di lavoro adattati alla menomazione (cifra 13.01 della lista dei mezzi ausiliari): non vengono finanziate soltanto le esecuzioni su misura, ma anche le sedie prodotte in serie che possono essere modificate specificamente per persone con disabilità.
- Modifiche architettoniche, rese necessarie dall’invalidità, al posto di lavoro e per permettere alla persona assicurata di occuparsi delle sue mansioni consuete (cifra 13.04).
Esempio
G. è gravemente debole d’udito e fatica a seguire gli interventi nel corso delle riunioni organizzate con regolarità nella sua azienda. Per questa ragione, ha diritto a un apparecchio di comunicazione FM che le consenta di comprendere le posizioni espresse durante gli incontri.
Preparazione all’uso: se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare, alla prima consegna l’assicurazione ne assume le spese.
Esempio
Esempio: T. è ipovedente grave e l’AI gli ha finanziato uno speciale schermo e un programma apposito. In questo caso, l’AI assume anche le spese per la formazione ed eventuali altre consulenze e prestazioni di aiuto se dovessero verificarsi problemi.
- Spese di riparazione: l’AI rimborsa le riparazioni, gli adeguamenti e le sostituzioni parziali di strumenti di lavoro e altri mezzi ausiliari che si rendono necessari nonostante un uso e una manutenzione accurati.
- Spese d’uso e di manutenzione: l’AI partecipa alle spese d’uso e di manutenzione di un mezzo ausiliario con un contributo annuo massimo di 485 franchi oppure rimborsando il costo di un abbonamento di servizio (p.es. nel settore informatico o per un montascale).
Aziende rurali e commerciali: mutuo autoammortizzante
Alle aziende rurali e commerciali, l’AI finanzia apparecchi e macchinari da lavoro costosi (p.es. macchine agricole), il cui acquisto è reso necessario dalla disabilità, sotto forma di mutuo senza interessi autoammortizzante se si tratta di mezzi ausiliari che l’AI non può né riprendere né consegnare ulteriormente (o solo a fatica).
Il mutuo diminuisce ogni anno di un importo calcolato in base a un tasso di ammortamento lineare fino alla sua estinzione. Qualora le condizioni di diritto non siano più soddisfatte (p.es. cessazione dell’attività lucrativa), il mezzo ausiliario deve essere restituito sotto forma di rimborso del debito residuo. In casi eccezionali, sul rimborso può essere concessa una riduzione, cosa che nella prassi accade relativamente spesso.
Il mutuo autoammortizzante è concesso con un certa cautela e sempre soltanto previo accurato accertamento. Tra il successo d’integrazione e i costi a carico dell’AI deve esservi un rapporto ragionevole. Il successo del provvedimento d’integrazione non deve inoltre essere compromesso da difficoltà economiche dell’azienda che ne minacciano la sopravvivenza a breve e medio termine.
Se con un apparecchio da lavoro è ottenuto un effetto di razionalizzazione (p.es. risparmio di tempo o soppressione di spese salariali) questo deve essere capitalizzato e dedotto dal mutuo in quanto costo estraneo all’invalidità.
Quali mezzi ausiliari per recarsi al lavoro copre l’AI?
L’AI non copre soltanto le spese per gli apparecchi da lavoro e le misure architettoniche sul posto di lavoro, bensì finanzia anche vari accorgimenti affinché lepersone con disabilità motorie possano compiere il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Paga per esempio piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, finanzia la rimozione o la modifica di elementi architettonici, sia sul luogo di lavoro sia all’interno dell’abitazione e attorno ad essa (cifra 14.05 della lista dei mezzi ausiliari).
Considerato che di solito si tratta di mezzi ausiliari dal costo ingente, devono essere soddisfatte varie premesse.
- Deve essere garantito che tali mezzi ausiliari possano essere utilizzati per lungo tempo. Per questa ragione, ci si aspetta che il datore di lavoro si impegni a mantenere a lungo il posto di lavoro. Lo stesso vale per un appartamento, che deve poter essere prevedibilmente utilizzato per un periodo prolungato.
- Le prestazioni sono concesse soltanto se veramente necessarie. Ci si aspetta quindi che la persona con disabilità adotti tutti i provvedimenti per ridurre il «danno».
Esempio
a S. è stato disdetto l’appartamento. Da lui ci si attende che cerchi una nuova abitazione la quale non richieda eccessivi adeguamenti e che, se decidesse di costruire un’abitazione propria, questa venga già progettata in modo da essere agibile in sedia a rotelle. In simili casi, l’AI finanzia soltanto le spese suppletive inevitabili causate dalla disabilità.
Viene sempre finanziata soltanto la variante più economica in grado di adempiere lo scopo (p.es. raggiungimento del luogo di lavoro/formazione). L’AI si avvale in quest’ambito delle perizie specialistiche della FSCMA.
Esempio
grazie al montascale, H. può raggiungere la cantina e l’autorimessa della casa monofamigliare in cui vive. Ciò le consente di occuparsi del bucato e di lasciare l’abitazione con l’auto, e quindi di fare la spesa e di accompagnare i figli ancora piccoli. Il rendimento di H. nello svolgimento delle mansioni consuete aumenta così del 13 per cento e l’AI assume le spese del montascale.
Le condizioni che devono essere soddisfatte sono le seguenti.
- La persona esercita un’attività lucrativa sufficiente al sostentamento, ossia il suo reddito mensile è di almeno 1838 franchi.
- La persona deve ricorrere al veicolo a motore per ragioni imputabili alla disabilità. A causa del danno alla salute, non può recarsi al lavoro a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, né ciò è ragionevolmente esigibile.
Esempio
Senza disabilità, W. impiegherebbe ogni giorno 45 minuti per andare al lavoro e altrettanti per tornare a casa (a piedi e con il treno). Poiché a causa dei gravi problemi di deambulazione avanza solo a fatica, i tempi della trasferta raddoppiano. In inverno, si aggiunge un elevato rischio di caduta. Aspettarsi che W. compia il percorso a queste condizioni non è ragionevolmente esigibile. Egli ha pertanto diritto a sussidi di ammortamento.
- Senza invalidità, la persona non avrebbe bisogno di un veicolo a motore. Chi, anche senza invalidità, ha bisogno di un veicolo ad esempio per ragioni professionali (tassista, rappresentante), in caso di invalidità non ha diritto ai sussidi di ammortamento dell’AI.
Anche chi si occupa dell’economia domestica può chiedere sussidi di ammortamento delle spese di un veicolo a motore, se questo è necessario per motivi imputabili all’invalidità per recarsi a fare la spesa o per la cura dei figli. Il diritto sussiste tuttavia soltanto se la persona è in grado di gestire per lo più autonomamente l’economia domestica.
I sussidi annuali di ammortamento compensano tutte le spese d’uso, di manutenzione e di riparazione. L’AI assume, unicamente nell’ottica di una preparazione all’uso, anche le spese suppletive causate dalla disabilità per lezioni di guida. Se la persona ha bisogno di un apriporta automatico per uscire ed entrare in modo autonomo dal suo garage, può inoltre accordarle un sussidio massimo di 1500 franchi. Se, a causa dalla disabilità, si rendono necessarie modifiche al veicolo a motore, l’AI ne copre le spese a prescindere dal fatto che la persona eserciti un’attività lucrativa o gestisca autonomamente l’economia domestica oppure no. Le spese di modifica di un veicolo nuovo possono essere assunte al massimo una volta ogni dieci anni o ogni 200’000 chilometri, per veicoli d’occasione al massimo una volta ogni sei anni. Di norma, le spese di modifica sono coperte fino a un massimo di 25’000 franchi. Il supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato dall’AI unicamente se questo tipo di cambio è prescritto dal competente servizio della circolazione.
Quando l’AI rimborsa i servizi di terzi?
Le difficoltà sul posto di lavoro o lungo il percorso per raggiungerlo dovute a problemi di salute non sempre possono essere eliminate con mezzi ausiliari e misure architettoniche, spesso sono più efficaci le prestazioni offerte da persone (servizi di terzi). Tali servizi sono rimborsati dall’AI se erogati in sostituzione di un mezzo ausiliario. La persona con problemi di salute deve quindi avere diritto a un determinato mezzo ausiliario, ma non ricorrervi e preferire, per ragioni di praticabilità, il corrispettivo servizio.
Secondo la prassi, simili servizi sono rimborsati nei casi seguenti.
- Spese per il trasporto di una persona che soddisfa i requisiti per i sussidi di ammortamento destinati a un veicolo a motore ma vi rinuncia. Il trasporto può ad esempio avvenire con un taxi o un familiare. In quest’ultimo caso, è accordato soltanto l’indennizzo del chilometraggio. Da queste spese vengono dedotte quelle che insorgerebbero a una persona senza disabilità per lo stesso tragitto.
- Spese per l’accompagnamento di una persona ipovedente al lavoro, al posto dei sussidi di ammortamento destinati a un veicolo a motore o della consegna di un cane da guida per ciechi.
- Spese per la traduzione nel linguaggio dei segni di colloqui impegnativi sul posto di lavoro (p.es. durante le riunioni).
- Spese dovute alla lettura a voce alta di testi necessari all’esercizio della professione in caso di cecità o ipovisione grave. Non sono invece rimborsate le prestazioni lavorative fornite da terzi al posto della persona con problemi di salute, ad esempio per ragioni di efficienza.
Esempio
F. ha perso la vista. Per poter continuare a esercitare la professione di assistente sociale, ha assunto una persona che ogni mattina gli legga la posta in entrata. Questa attività è rimborsata dall’AI come servizio di terzi. Se la persona assunta sbriga però anche la corrispondenza al posto di F., questa attività non è riconosciuta.
Il rimborso annuale per i servizi forniti da terzi ammonta al massimo a 22’056 franchi e non deve superare il reddito lordo annuale dell’attività lucrativa. L’importo massimo di 22'056 franchi fa riferimento all’intero anno civile. Per diritti inferiori il limite viene considerato pro rata temporis. Le spese sostenute devono inoltre essere dimostrate con fatture o conteggi salariali.
L’importo accordato dall’AI per servizi di terzi sovente non copre la totalità dei costi dell’accompagnamento e dell’assistenza necessari per l’esercizio dell’attività lucrativa o per lo svolgimento delle mansioni consuete. Le persone con una notevole disabilità beneficiarie di un assegno per grandi invalidi dell’AI hanno pertanto la possibilità di chiedere anche un contributo per l’assistenza, con il quale possono venire finanziate anche le spese che insorgono sul posto di lavoro (cfr. al proposito il capitolo «Contributo per l’assistenza»).
- Diritto a mezzi ausiliari:
art. 21 LAI, art. 2 OMAI - Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro:
allegato alla OMAI, cifre 13.01, 13.02, 13.04 e 14.05 - Preparazione all’uso, riparazione e manutenzione di mezzi ausiliari:
art. 7 OMAI - Mutuo che si ammortizza automaticamente:
art. 21ter cpv. 3 LAI - Automobili e modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità:
allegato alla OMAI, cifre 10.04 e 10.05 - Mezzi ausiliari per recarsi al lavoro:
allegato alla OMAI, cifre 10.04, 10.05 e 13.05 - Diritto al rimborso di prestazioni di terzi al posto di un mezzo ausiliario:
art. 21ter cpv. 2 LAI, art. 9 OMAI - Direttive amministrative sui mezzi ausiliari:
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI)