Rimborso da parte delle prestazioni complementari delle spese di cura, assistenza e aiuto a domicilio

Le prestazioni complementari (PC) sono un sostegno finanziario per le persone che con le altre assicurazioni non riescono a coprire il fabbisogno esistenziale. Questa funzione (sussidiaria) subentra anche nell’ambito del finanziamento dell’assistenza resa necessaria dalla disabilità: ad esempio, nei casi in cui non è accordato il neo-introdotto contributo per l’assistenza (assistenza da parte di familiari), secondo la situazione il finanziamento può essere assicurato dalle PC.  

Non tutti vi hanno però diritto: ne sono esclusi i minorenni, che beneficiano unicamente di un assegno per grandi invalidi dell’AI, e le persone con un reddito che eccede determinati limiti o con una sostanza considerevole. In questo capitolo, spieghiamo quali prestazioni di cura, assistenza e aiuto a domicilio in quali casi possono essere finanziate dalle prestazioni complementari.


 [r1]auf D „neu eingeführt“ -> Der Assistenzbeitrag ist inzwischen nicht mehr so neu, soll das bleiben? Falls nicht, auf IT genügt es, „neo-introdotto“ zu löschen und der Satz passt


    Chi ha diritto al rimborso da parte delle PC delle spese di malattia e d’invalidità?

    Tutte le persone al beneficio di una prestazione complementare annua possono inoltrare le spese di malattia e d’invalidità scoperte per il rimborso.

    Chi soddisfa le condizioni generali per il diritto a una PC (beneficio di una rendita, di un assegno per grandi invalidi o di un’indennità giornaliera per almeno sei mesi; domicilio in Svizzera; dimora minima di 10 anni per i cittadini di determinati paesi), ma non ne ha diritto in seguito a un’eccedenza dei redditi (i redditi computabili sono superiori alle spese computabili), ha diritto solo al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità se e nella misura in cui queste ultime superano l’eccedenza dei redditi.

    Esempio

    Un anno fa, S. ha presentato domanda di prestazioni complementari. Dal calcolo, sono risultati redditi computabili per 37'000 franchi e uscite computabili per 35'000 franchi, pari a un’eccedenza di redditi di 2000 franchi. Le PC le vengono pertanto rifiutate.S. deve ora sottoporsi a un trattamento odontoiatrico del costo di 2500 franchi. S. può inviare la fattura, la cassa di compensazione competente dedurrà l’eccedenza di reddito e rimborserà 500 franchi.

    Rimborso soltanto delle spese non coperte altrimenti

    Le PC rimborsano le spese di malattia e d’invalidità nella misura in cui queste non debbano venire assunte da un’altra assicurazione (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni, AI). Per questa ragione, le fatture di organizzazioni Spitex e di infermieri riconosciuti devono essere sempre prima spedite alla cassa malati (risp. quelle per le cure dovute a infortunio all’assicurazione contro gli infortuni e quelle legate a infermità congenite all’AI). Soltanto una volta in possesso del loro conteggio si può chiedere alle PC un rimborso dell’importo scoperto.

    Il computo o meno di un assegno per grandi invalidi o di un contributo per l’assistenza nel caso di persone che vivono sole è disciplinato in modo diverso da Cantone a Cantone. Alcuni ne tengono conto, altri no. Se tuttavia una persona chiede un rimborso delle spese di cura e assistenza superiore a 25'000 franchi l’anno, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza devono venire computati. Ciò significa che vengono rimborsate soltanto le spese non coperte dall’assegno per grandi invalidi.

    Esempio

    B. percepisce un assegno per grandi invalidi di grado medio di 14'220 franchi l’anno. Per l’anno precedente, chiede il rimborso di spese di cura e assistenza per complessivi 36'000 franchi. B. abita in un Cantone in cui l’assegno per grandi invalidi è computato soltanto se una persona chiede un rimborso superiore a 25'000 franchi. In questo caso, l’ufficio PC cantonale rimborsa a B. solo 25’000 franchi, perché per un importo maggiore andrebbe computato l’assegno per grandi invalidi e a lui ne risulterebbe un rimborso minore.

    Rimborso annuo massimo

    In tutta la Svizzera valgono le stesse aliquote. Per anno, possono essere rimborsati al massimo i seguenti importi per le spese di malattia e disabilità:

    • 25'000 franchi per persone sole, persone vedove e coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale;
    • 50’000 franchi per coppie sposate;
    • 10’000 franchi per orfani di padre e di madre;
    • 6000 franchi per persone che vivono in un istituto o in un ospedale.

    Questi limiti sono aumentati per le persone che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni di grado medio ed elevato se le spese per le cure e l’assistenza non coperte dall’assegno per grandi invalidi eccedono l’importo di 25'000 franchi l’anno. In tal caso, fanno stato i seguenti rimborsi annui massimi:

    • 90’000 franchi per persone sole con una grande invalidità di grado elevato;
    • 60’000 franchi per persone sole con una grande invalidità di grado medio;
    • 115’000 franchi per le coppie sposate, se un coniuge è un grande invalido di grado elevato;
    • 180’000 franchi per le coppie sposate, se entrambi i coniugi sono grandi invalidi di grado elevato;
    • 85’000 franchi per le coppie sposate, se un coniuge è un grande invalido di grado medio;
    • 120’000 franchi per le coppie sposate, se entrambi i coniugi sono grandi invalidi di grado medio;
    • 150’000 franchi se un coniuge è un grande invalido di grado elevato e l’altro di grado medio.

    Questi importi aumentati valgono anche per le persone che riscuotono un assegno per grandi invalidi dell’AVS, se in precedenza percepivano un assegno per grandi invalidi dell’AI.

    Quali spese devono essere rimborsate dalle PC?

    In linea di principio, i Cantoni sono liberi di stabilire quali «spese di malattia e d’invalidità» devono essere rimborsate dalle PC e a quali condizioni. In materia, godono di un ampio margine di manovra. Per assicurare un determinato standard minimo nazionale, il legislatore ha tuttavia definito le categorie di spese di malattia e d’invalidità che i Cantoni sono tenuti a rimborsare nel quadro delle PC.

    Si tratta delle spese

    • di dentista;
    • di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio;
    • di aiuto, di cure e di assistenza in strutture diurne;
    • di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
    • per diete necessarie dal punto di vista medico;
    • di trasporto al più vicino luogo di cura;
    • di determinati mezzi ausiliari;
    • di partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale del 10 per cento) nell’assicurazione malattia.

    Normative cantonali: alcune indicazioni

    Nel quadro del presente testo non è possibile illustrare le 26 normative cantonali. Chi desidera saperne di più deve leggere le relative ordinanze oppure contattare le sedi cantonali di Pro Infirmis.

    Per quanto riguarda le spese per le cure, l’assistenza e l’aiuto a domicilio, le normative di parecchi Cantoni sono simili, per cui forniamo qui alcune indicazioni al proposito.

    Nella maggior parte dei Cantoni, le spese fatturate dalle organizzazioni Spitex sono rimborsate, a patto che non debbano essere assunte dall’assicurazione malattia. Essenzialmente si tratta delle spese per l’aiuto domestico. Molti Cantoni rimborsano fino a un certo limite (p.es. 4800 franchi l’anno) le spese per un collaboratore domestico assunto nel quadro di un contratto di lavoro privato, di solito però soltanto se la persona non vive nella stessa economica domestica.

    Se le cure e l’assistenza di una persona con problemi di salute sono prestate da familiari, la maggior parte dei Cantoni prevede la possibilità di un rimborso di tale lavoro se queste persone non sono incluse nel conteggio delle PC (p.es. marito) e se possono dimostrare di subire una perdita di guadagno

    Esempio

    T. ha 28 anni e vive con i genitori; percepisce un assegno per grandi invalidi di grado elevato e necessita di un’assistenza intensiva, per lo più prestata 24 ore su 24 dalla mamma, la quale non ha mai più potuto riprendere il suo lavoro nel settore sanitario. Poiché la mamma subisce una perdita di guadagno, nella maggior parte dei Cantoni T. ha diritto al rimborso dell’indennizzo che versa alla madre per un importo massimo pari alla perdita di guadagno che si può ragionevolmente supporre.

    Molti Cantoni sono un po’ restrittivi per quanto riguarda le spese per il personale di curaassunto con un contratto di lavoro. In genere, ammettono il rimborso soltanto nel caso in cui la persona bisognosa presenti un grado di grande invalidità almeno medio. Le spese sono inoltre spesso assunte soltanto se il fabbisogno di aiuto è talmente intensivo da non poter essere coperto da un’organizzazione Spitex. I requisiti tecnici che tale personale di cura deve soddisfare e la procedura di verifica del fabbisogno di cure variano da Cantone a Cantone.

    Dai termini per esercitare il diritto fino al versamento

    Le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere all’ufficio PC entro quindici mesi dalla fatturazione.

    Se bisogna ancora attendere un conteggio della cassa malati, il termine di quindici mesi incomincia a decorrere dalla ricezione di tale conteggio. Possono tuttavia essere rimborsate soltanto le spese insorte in un periodo in cui le condizioni generali per il diritto a una PC erano soddisfatte (beneficio di una rendita, di un assegno per grandi invalidi o di un’indennità giornaliera dell’AI, domicilio in Svizzera).

    Se la domanda per una PC annua è presentata entro sei mesi dalla decisione in merito a una rendita AVS o AI e se la PC annua è accordata con effetto retroattivo, il termine di quindici mesi per esercitare il diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità decorre soltanto dalla data della decisione PC.

    Esempio

    Con decisione dell’aprile 2021, a S. è stata accordata una rendita di invalidità retroattiva a dicembre 2019. Nell’agosto 2021, quindi entro il termine di sei mesi dalla decisione dell’AI, presenta una domanda per PC, che le vengono accordate con decisione del dicembre 2021con effetto retroattivo a dicembre 2019 S. ha pertanto tempo fino a marzo 2023 (quindici mesi da dicembre 2021) per presentare le fatture delle spese di malattia e d’invalidità insorte da dicembre 2019. La fattura del dentista datata aprile 2019 non verrà tuttavia più rimborsata.

    In genere, il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è versato direttamente alla persona beneficiaria di PC. I Cantoni possono tuttavia prevedere che le spese fatturate e non ancora saldate vengano pagate direttamente ai fornitori.

    Basi giuridiche

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