Prima formazione professionale

La maggior parte dei giovani affronta la prima formazione professionale al termine della scuola dell’obbligo. Tali formazioni comportano spesso anche dei costi. Poiché non devono essere né privilegiate né svantaggiate, le persone con disabilità (o i loro genitori) devono pagare di tasca propria i costi ordinari di una formazione. Se però la disabilità provoca spese suppletive, l’AI copre tali spese e nella maggior parte dei casi accorda anche un’indennità giornaliera.

In questo capitolo, sono esposte nel dettaglio le condizioni per la copertura dei costi e le prestazioni dell’AI.

 


    A quali condizioni l’AI copre i costi di una prima formazione professionale?

    L’AI copre le spese suppletive di una prima formazione professionale causate dall’handicap se, in linea di principio, sono date le seguenti tre condizioni.

    • Deve sussistere una condizione di «invalidità», ossia un danno alla salute che limita le possibilità di formazione della persona e per questa ragione provoca spese suppletive rilevanti.
    • La persona con problemi di salute deve essere in grado di portare a termine una formazione. La formazione scelta deve essere adeguata alle sue capacità.
    • La formazione deve sfociare in una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. Nella prassi, è considerata tale una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.70 franchi all’ora.

    Esempio

    S. ha 18 anni e ha frequentato le scuole in una classe con un numero ridotto di allievi. I disturbi cognitivi e un’importante difficoltà di apprendimento le impediscono di seguire un tirocinio. Da un accertamento risulta che dovrebbe però essere in grado di seguire una formazione nel campo dell’economia domestica in un centro di integrazione protetto e di esercitare in seguito una corrispondente attività lucrativa. Per questa ragione, l’AI assumerà le spese suppletive di questa formazione.

    In riferimento alla prima formazione professionale, l’«invalidità» è riconosciuta quando una persona non è in grado per ragioni di salute di seguire il percorso formativo ordinario (p.es. un tirocinio) per raggiungere l’obiettivo professionale prefissato e ha bisogno di offerte formative speciali.

     

    L’«invalidità» è anche data quando una persona è in grado di portare a termine una formazione ordinaria (p.es. uno studio), che però le provoca spese suppletive in diversi ambiti (costi per il trasporto verso il centro di formazione, maggiori oneri per mezzi ausiliari adeguati ecc.).

     

    Delimitazioni rispetto alla scuola

    L’AI può coprire le spese suppletive di una prima formazione professionale soltanto quando la scuola dell’obbligo è stata portata a termine e la scelta di una professione effettuata.

    Gli anni intermedi che servono ad acquisire la maturità per scegliere una professione, a trovare una professione, a colmare lacune scolastiche, alla maturazione personale e al promovimento del comportamento lavorativo non rientrano nella prima formazione professionale. Se invece dopo la scelta della professione si rendono necessari provvedimenti preliminari mirati per il raggiungimento dell’obiettivo professionale, questi rientrano nella prima formazione professionale.

    Nel quadro della consulenza e dell’accompagnamento, dall’1.1.2022 l’ufficio AI può annunciare una persona assicurata minore di 25 anni per una formazione transitoria specializzata del Cantone di competenza, p.es. un decimo anno scolastico. Come menzionato, una tale formazione transitoria non è considerata prima formazione professionale, ma l’ufficio AI può partecipare ai costi nella misura massima di un terzo per posto se tra l’ufficio AI e l’istanza cantonale competente sussiste una convenzione di collaborazione. È tuttavia compito del Cantone svolgere e finanziare simili formazioni transitorie.

    Eccezione: la frequentazione di una scuola (p.es. liceo) al termine della scolarità dell’obbligo è già considerata prima formazione professionale nonostante la maggior parte degli allievi non abbia ancora scelto concretamente una professione. In questo caso, si parte dal presupposto che la frequentazione di un liceo sia una preparazione mirata a un ciclo di studio.

    Esempio

    Dopo aver concluso la scuola dell’obbligo B., che ha un leggero disturbo cognitivo, frequenta un decimo anno scolastico per colmare determinate lacune e meglio prepararsi alla scelta di una professione. Questo decimo anno non rientra nella prima formazione professionale, per cui l’AI non può coprire eventuali spese suppletive a questo titolo. Può però annunciare B. per un posto in una formazione transitoria cantonale specializzata, dato che il suo Cantone di domicilio ha un’offerta in questo senso e ha stipulato una convenzione di collaborazione con l’AI.
    Al termine del decimo anno scolastico, B. opta per una formazione commerciale. Prima di incominciare, deve migliorare in modo mirato le sue competenze linguistiche e frequenta uno specifico corso. Poiché si tratta di un provvedimento preliminare mirato, l’AI può finanziarlo.

    Prima tappa: orientamento professionale

    Chi desidera beneficiare di un sostegno finanziario dell’AI per la prima formazione professionale dovrebbe presentare per tempo una domanda per i provvedimenti professionali. Gli specialisti dell’AI conducono innanzitutto colloqui di orientamento professionale con l’interessato al fine di accertarne i desideri, l’attitudine e l’idoneità alla formazione prescelta. Questi accertamenti possono aver luogo ad esempio nel quadro di un periodo di prova o in centri di integrazione specializzati.

    Si raccomanda di instaurare sempre una collaborazione stretta e costruttiva con i consulenti professionali dell’AI. L’esperienza insegna che l’AI copre le spese suppletive di una prima formazione professionale soltanto quando la formazione è appoggiata dagli specialisti dell’AI con una raccomandazione in tal senso. 

    Quali formazioni sono considerate e quanto possono durare?

    In sostanza, è considerato prima formazione professionale qualsiasi promovimento mirato e pianificato delle conoscenze e delle capacità che metta una persona in grado di svolgere un’attività professionale.

    Vi rientrano in particolare le formazioni seguenti.

    • Formazioni professionali di base secondo la Legge sulla formazione professionale (LFPr): attestato federale di capacità (AFC), certificato federale di formazione pratica (CFP)
    • Scuole di formazione generale dopo la conclusione della scuola dell’obbligo: scuole specializzate e licei
    • Formazioni di livello terziario: scuole universitarie professionali, scuole universitarie (università, politecnici)
    • La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto: avviamento professionale AI, formazione pratica INSOS

    In generale, vale il principio secondo cui vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento, ossia le possibilità attese di conseguire un guadagno. Questo non esclude però in alcun modo una formazione di lunga durata, come quella necessaria per conseguire un diploma universitario. Se, a causa della disabilità, una persona necessita di più tempo rispetto a una persona senza disabilità per capire e assimilare la materia di studio, può essere accordata anche una durata della formazione più lunga di quella ordinaria.

    Per le formazioni a più stadi, si raccomanda di stabilire, nel limite del possibile già all’inizio della formazione professionale, l’obiettivo di formazione più alto (p.es. diploma di scuola universitaria professionale). Altrimenti può capitare che, al termine del primo stadio (p.es. tirocinio), l’ufficio AI dichiari conclusa la prima formazione professionale.

    La formazione pratica INSOS – della durata di due anni, entrambi coperti dell’AI – si rivolge in primis a giovani che hanno concluso la scuola dell’obbligo ma per ragioni di difficoltà d’apprendimento non dispongono (ancora) dei requisiti per una formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP).

    Quali costi copre l’AI durante la prima formazione professionale?

    L’AI copre le spese suppletive della formazione dovute alla disabilità, determinate per mezzo di un calcolo comparativo: da un lato si accerta quanto costerebbe l’intera formazione per una persona senza disabilità, dall’altro quanto costa alla persona con disabilità raggiungere il suo obiettivo di formazione. Non sono tenute in considerazione le spese suppletive dovute alla scelta non motivata da ragioni inderogabili di una formazione più costosa.

    L’AI copre le spese suppletive soltanto se queste sono rilevanti,
    ossia se raggiungono i 400 franchi l’anno.

    L’AI finanzia le seguenti spese suppletive causate dalla disabilità.

    • Spese di formazione (tasse d’iscrizione a scuole, tasse, rette, spese per strumenti didattici)
    • Mezzi ausiliari necessari e servizi di terzi (ausilii per la lettura per non vedenti e interpreti della lingua dei segni per non udenti)
    • Spese di trasporto (se l’utilizzo di mezzi pubblici non è possibile: spese per l’impiego di un taxi o una vettura privata)
    • Spese per alloggio e vitto fuori di casa: le spese per l’alloggio fuori domicilio sono assunte soltanto se l’alloggio fuori di casa è determinato dalla disabilità, se costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione oppure se il rientro al luogo di dimora non è possibile o esigibile.

     

    Esempio

    M. è ipovedente grave e desidera seguire una formazione commerciale presso una scuola privata. Vorrebbe che l’AI non coprisse solo le spese per i mezzi ausiliari e i servizi di terzi resi necessari dalla disabilità, bensì anche le tasse d’iscrizione. L’AI lo farà soltanto se, in considerazione delle circostanze, è dimostrato che la frequentazione della scuola di commercio è resa necessaria dalla disabilità e che la formazione non può essere seguita nel quadro di un tirocinio.

    Quando l’AI accorda un’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale?

    Si ha diritto a un’indennità giornaliera se durante la prima formazione professionale l’AI copre le spese suppletive dovute alla disabilità, se l’AI ha accordato provvedimenti sanitari o di reinserimento e se questi provvedimenti erano necessari per la prima formazione professionale. Durante una formazione di livello terziario (p.es. università o scuola universitaria professionale), il diritto all’indennità giornaliera sussiste soltanto se la persona con probabilità preponderante non può esercitare un’attività lucrativa accessoria per provvedere al proprio sostentamento a causa di un danno alla salute o, per la stessa causa, ha dovuto prolungare in misura considerevole la formazione e quindi ritardare l’entrata nel mondo del lavoro. Dall’1.1.2022 non sussiste più alcun diritto all’indennità giornaliera per chi frequenta una scuola di formazione generale o una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.

    Secondo la formazione, si applicano disciplinamenti diversi per il calcolo dell’indennità giornaliera.

    • Preparazione mirata a una prima formazione professionale: 307 franchi al mese. L’indennità giornaliera è di norma versata dall’AI al datore di lavoro che a sua volta versa un salario almeno corrispondente alla persona.
    • Formazioni secondo la Legge sulla formazione professionale (LFPr): l’indennità giornaliera equivale alla paga mensile di un apprendista secondo contratto d’apprendistato e di norma è versata dall’AI al datore di lavoro che a sua volta versa il salario alla persona.
    • Formazione professionale superiore e scuola universitaria: l’indennità giornaliera si basa sul reddito medio mensile da attività lucrativa percepito da studenti di scuola universitaria secondo l’indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti (SSEE) condotta dall’Ufficio federale di statistica. Concretamente, fa stato lo stipendio mensile mediano degli studenti di scuola universitaria con un’attività lucrativa: per gli anni 2022-2025, si considerano 583 franchi al mese. Le statistiche sono aggiornate ogni quattro anni.
    • Preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto: 307 franchi al mese il primo anno e 409 franchi al mese il secondo anno. L’indennità giornaliera è versata dall’AI all’istituto o al centro di formazione, il quale versa a sua volta alla persona un salario corrispondente.

    Dai 25 anni compiuti, l’indennità giornaliera è di 2450 franchi al mese.

    Esempio

    F. frequenta il liceo. L’AI copre diverse spese suppletive causate dall’invalidità, ma non versa alcuna indennità giornaliera. Anche se proseguisse gli studi, F. non avrebbe diritto a un’indennità giornaliera, a meno che non riuscisse a far credere che avrebbe lavorato in parallelo e che solo la disabilità glielo ha impedito. Se la disabilità invece ritardasse la conclusione della formazione e, senza disabilità, F. sarebbe già attivo nel mondo del lavoro, allora F. avrebbe diritto a un’indennità giornaliera.

    Esempio

    S. sta svolgendo una formazione pratica in un centro di integrazione protetto e riceve un’indennità giornaliera di 307 franchi al mese nel primo anno e di 409 franchi al mese nel secondo anno. L’indennità è versata dall’AI al centro, il quale a sua volta versa un salario a S.

    Esempio

    A causa di rilevanti disturbi psichici, per molto tempo A. non ha potuto né seguire una formazione né lavorare. Il suo stato di salute si è stabilizzato e a 26 anni incomincia la sua prima formazione professionale. A. percepisce un’indennità giornaliera di 2450 franchi al mese.

    Delimitazioni rispetto alla riformazione professionale

    Capita che una persona incominci una formazione che è poi costretta a interrompere per ragioni di salute. Se ne incomincia una nuova, l’AI considera anche quest’ultima «prima formazione professionale» e accorda le prestazioni descritte sopra, a meno che durante la formazione interrotta la persona con problemi di salute non abbia percepito un salario mensile di almeno 3663 franchi, nel qual caso l’AI considera la nuova formazione una «riformazione professionale».

    Esempio

    Durante gli studi di medicina, G. si ammala di schizofrenia e dopo tre anni è costretto a interrompere la formazione. Un anno più tardi, si annuncia all’AI per i provvedimenti professionali. Dall’orientamento professionale emerge che la ripresa degli studi è esclusa, si opta così per un tirocinio nel settore viaggi.
    La nuova formazione è considerata prima formazione professionale dall’AI, dato che durante gli studi G. non percepiva un salario minimo di 3663 franchi al mese.

    Capita sovente anche che una persona aveva problemi di salute già alla conclusione della scuola e ha comunque svolto un’attività lucrativa dimostratasi però sin dall’inizio inadeguata e a lungo termine insostenibile. Se in un caso simile si opta successivamente per una formazione adeguata alla disabilità nell’ottica di migliorare la capacità al guadagno, tale formazione è considerata dall’AI «prima formazione professionale».

    Esempio

    Sin dall’infanzia, C. soffre di gravi disturbi reumatici. Al termine della scuola, esercita diversi lavori saltuari, in parte su cantieri in parte in officine di riparazioni. Tali impieghi non durano mai a lungo, dato che i problemi di salute impediscono a C. di lavorare come dovrebbe. I medici gli raccomandano di cercare urgentemente un’attività adeguata, che non solleciti l’apparato locomotore.
    Dopo due anni, C. si annuncia infine all’AI per i provvedimenti professionali. Benché C. abbia esercitato un’attività lucrativa per due anni, per l’AI in questo caso la formazione non è una «riformazione professionale», bensì una «prima formazione professionale».

    Basi giuridiche

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