Ricovero a scopo di assistenza
Di tutte le misure previste dal diritto di protezione degli adulti, il ricovero a scopo di assistenza (in una clinica psichiatrica o in una casa di cura) è indubbiamente la più invasiva della libertà personale. In determinati casi, questo provvedimento di protezione può essere indicato per consentire alla persona di ottenere il trattamento medico necessario e l’assistenza del caso in vista della futura dimissione. L’obiettivo di un ricovero a scopo di assistenza deve comunque, nel limite del possibile, essere sempre anche il rapido recupero dell’autonomia e dell’autoresponsabilità.
In questo capitolo, presentiamo le condizioni alle quali può essere ordinato un ricovero a scopo di assistenza, chi può ordinarlo e come è disciplinata la procedura. Concludiamo spiegando a quali condizioni sono ammessi i trattamenti coatti durante la degenza in una clinica.
Quando può essere ordinato un ricovero a scopo di assistenza?
Secondo la definizione legale, soltanto una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata a scopo di cura e di assistenza. Anche in tal caso, la misura è adottata unicamente se soddisfa due condizioni:
- deve essere adeguata ad assicurare la protezione della persona e dell’ambiente circostante,
- deve essere necessaria per raggiungere lo scopo. Il ricovero a scopo di assistenza non è ad esempio necessario quando una persona può essere convinta a entrare volontariamente in una clinica oppure se esiste un’offerta di aiuto ambulatoriale che permetta di evitare l’ingerenza nei diritti della personalità con una misura coatta.
L’ordine di ricovero a scopo di assistenza deve essere sempre preceduto da un’approfondita ponderazione degli interessi in gioco, ossia quello legato alla libertà personale e quello della protezione della persona e del suo ambiente, tenendo in particolare considerazione anche il carico e la protezione dei familiari.
Il ricovero a scopo di assistenza è una misura privativa della libertà che deve cessare non appena le due condizioni succitate non sono più soddisfatte, con conseguente dimissione della persona. La persona o una persona a lei vicina (familiare, partner) può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.
Esempio
L. soffre di episodi depressivi sempre più frequenti e beve troppo. Non esce quasi più dall’appartamento, non si occupa più né delle questioni amministrative né delle faccende domestiche. Come se non bastasse, insulta e minaccia i vicini che osano lamentarsi del disordine e della puzza. In un caso del genere, l’autorità deve stabilire con un colloquio se L. può essere motivata ad accettare un aiuto ambulatoriale oppure se i problemi possono essere mitigati con la costituzione di una curatela. Se niente di questo si rivela fattibile e se le minacce ai vicini assumono toni preoccupanti, occorre prendere in considerazione il ricovero a scopo di assistenza.
In aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, anche i medici possono ordinare un ricovero a scopo di assistenza. Nella maggior parte dei Cantoni, tutti i medici sono abilitati a esercitare questo diritto, in singoli Cantoni soltanto alcuni. Un medico può ordinare un ricovero a scopo di assistenza soltanto dopo aver esaminato di persona l’interessato. La legge limita inoltre nel tempo il ricovero ordinato dal medico: la durata è stabilita dal diritto cantonale e non può eccedere i sei settimane. Il ricovero ordinato dal medico termina automaticamente al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
Esempio
Da un po’ di tempo, D. soffre di deliri. Oggi ha minacciato la madre con un coltello. La donna avvisa lo psichiatra, il quale si reca da lei per farsi un quadro della situazione, giungendo alla conclusione che non possono essere esclusi ulteriori atti di violenza. Lo psichiatra cerca di convincere D. a entrare in una clinica. Se non riesce a convincerlo, il medico può ordinarne il ricovero in una clinica psichiatrica.
Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare una clinica nella quale è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica se espone a pericolo la propria integrità fisica o la propria vita o se espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica altrui. Al termine dei tre giorni, la persona può lasciare la clinica, a meno che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
Quando sono ammessi i trattamenti coatti?
Anche in caso di ricovero a scopo di assistenza vale il principio secondo cui di norma un trattamento non può essere eseguito senza il consenso del diretto interessato. Se la persona è incapace di discernimento, il consenso deve essere dato da un rappresentante previsto dalla legge.
Tutto questo vale anche in presenza di turbe psichiche: la legge prescrive che il medico curante allestisca per scritto un piano terapeutico in collaborazione con il diretto interessato e se del caso con la persona di fiducia da esso designata. Il medico deve informare l’interessato e la persona di fiducia sui motivi, l’obiettivo, le modalità, i rischi, gli effetti secondari del trattamento previsto, i trattamenti alternativi e le conseguenze di un mancato trattamento. Dopo l’informazione, il piano terapeutico deve essere sottoposto per consenso all’interessato.
In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se
- l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi;
- l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e
- non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.
In una situazione d’urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l’interessato o i terzi, senza seguire l’iter descritto sopra. Anche in questi casi, la volontà dell’interessato deve essere considerata nella misura in cui sia nota e conciliabile con l’obiettivo del trattamento.
Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà di movimento (immobilizzazione, isolamento), per il ricovero a scopo di assistenza valgono gli stessi principi riguardanti la restrizione della libertà di movimento di persone incapaci di discernimento negli istituti di accoglienza o di cura. Simili misure sono ammissibili soltanto per evitare di esporre a un grave pericolo la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di terzi, oppure per eliminare un grave disturbo della convivenza in seno all’istituto. Esse vanno limitate a situazioni in cui è imperativo evitare l’imminente pericolo di aggravamento e non applicate, ad esempio, già in caso di ripetute violazioni del regolamento dell’istituto.
Quali sono i diritti del diretto interessato?
Il ricovero a scopo di assistenza contro la propria volontà lascia sempre un senso di impotenza, la persona si sente totalmente indifesa. Per mitigare questa situazione, la legge prevede che ogni persona ricoverata in un istituto possa designare una persona di fiducia che l’assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.
La procedura in caso di controversie è disciplinata dai Cantoni. Ogni Cantone ha designato un tribunale per i ricorsi contro le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti. Il tribunale può essere adito anche per le decisioni dei medici e degli istituti. Contro un ricovero ordinato dal medico o una decisione di permanenza coatta di una clinica psichiatrica è possibile inoltrare entro dieci giorni ricorso al competente tribunale cantonale. Lo stesso vale per il rifiuto da parte di una clinica o di un altro istituto della richiesta di dimissione e per la decisione di procedere a un trattamento in assenza di consenso.
Esempio
A seguito di un episodio psicotico, S. è stata ricoverata dal suo medico in una clinica psichiatrica, dove è sottoposta a trattamenti farmacologici e psicoterapeutici da tre settimane. S. è dell’opinione di essere pronta per essere dimessa e presenta una richiesta in tal senso. I medici rifiutano la richiesta perché secondo loro S. non è ancora abbastanza stabile e corre il rischio di una rapida ricaduta. S. ha tempo dieci giorni per presentare ricorso al tribunale cantonale competente contro il rifiuto della richiesta. Poiché non è sicura se e come procedere, si rivolge per consulenza e sostegno a un parente esperto di questioni giuridiche che designa sua persona di fiducia e con il quale discute le opportunità e i rischi di un ricorso.
- Ammissibilità di un ricovero a scopo di assistenza:
art. 426 CC - Ricovero da parte dell’autorità di protezione degli adulti:
art. 428 CC - Ricovero da parte di medici:
artt. 429 e 430 CC - Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente:
art. 427 CC - Provvedimenti medici in caso di turba psichica:
artt. 433, 434, 435 CC - Diritto di designare una persona di fiducia:
art. 432 CC - Possibilità di ricorso:
art. 439 CC