Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non adempiono i loro obblighi militari (servizio militare o civile della durata usuale) sono sottoposti a una tassa sostitutiva pari al 3 per cento del reddito netto in conformità alla legislazione fiscale federale. Le rendite e le indennità giornaliere dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale o dell’assicurazione malattia sono dedotte dal reddito. Le persone con una notevole menomazione sono esentate da tale tassa.

In questo capitolo, sono descritte le premesse per ottenere l’esenzione dalla tassa o perlomeno una riduzione del dovuto.

Non tutte le persone in situazione di handicap soddisfano le condizioni per un’esenzione dalla tassa. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha giudicato discriminatorio che certe persone con handicap non ne possano essere esonerate anche se non hanno il diritto di prestare servizio militare. Il Consiglio federale ha di conseguenza deciso di permettere a determinate condizioni a queste persone di prestare servizio militare nonostante il danno alla salute e di evitare così di essere assoggettate alla tassa d’esenzione. In conclusione a questo capitolo ne sono spiegate le premesse e la procedura prevista.


    Esenzione per beneficiari di rendite e assegni per grandi invalidi

    È esentato dalla tassa chiunque è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’AI o dall’assicurazione contro gli infortuni.

    Il beneficio di una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni è equiparato a quello di una rendita dell’AI, nella misura in cui il grado di invalidità sia di almeno il 40 per cento. Il motivo per cui viene percepito un assegno per grandi invalidi (bisogno di aiuto per compiere almeno due atti ordinari della vita, bisogno di sorveglianza, bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana) non ha importanza qui.

    Perlomeno per i beneficiari di una rendita AI o di un assegno per grandi invalidi dell’AI l’esenzione dovrebbe essere automatica, poiché le autorità hanno ricevuto l’ordine di comunicare all’Amministrazione della tassa militare tutti i beneficiari di rendite o assegni per grandi invalidi.

    Caso speciale: grande invalidità senza diritto all’assegno per grandi invalidi

    È esentato dalla tassa anche chiunque «non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime». Con questo si intendono le persone che hanno bisogno dell’aiuto regolare di terzi soltanto per uno dei sei atti ordinari della vita (alzarsi, sedersi, sdraiarsi; vestirsi, svestirsi; pulizia personale; espletare i bisogni corporali; mangiare; spostarsi e intrattenere rapporti sociali) riconosciuti dall’AI. Ciò non basta per ottenere un assegno per grandi invalidi, ma è un motivo sufficiente per essere esentati dal pagamento della tassa. A determinate condizioni, è esentato pure chi è stato dichiarato inabile al servizio a causa della sua sordità.

    Chi desidera far valere un’esenzione sulla base dei motivi summenzionati deve tuttavia farne domanda.  La domanda può essere presentata preventivamente all’ufficio cantonale preposto oppure soltanto nel quadro di un reclamo contro la decisione di tassazione. Se la persona non dispone di un accertamento della grande invalidità dell’AI, deve sottoporvisi. Per le persone sorde, basta che una o uno specialista attesti una perdita di udito di almeno 55 dB (media delle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 Hz) da entrambi i lati.

    Esempio

    T. è sordo. Ha bisogno dell’aiuto regolare di terzi soltanto per intrattenere rapporti sociali, per gli altri atti ordinari della vita se la cava da solo. T. è esentato dalla tassa se ha una perdita uditiva su entrambe le orecchie di 55 dB (media delle frequenze di 500, 1000, 2000 e 4000 Hz). In via eccezionale, i sordi non devono sottoporsi a un accertamento da parte dell’AI, è sufficiente che facciano compilare uno specifico modulo a una o un otorinolaringoiatra.  

    Esenzione per persone con notevoli menomazioni e redditi modesti

    È esentato dalla tassa anche chiunque è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e il cui reddito imponibile non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.

    Pure in questo caso, però, l’esenzione presuppone una notevole menomazione, che è data con una perdita dell’integrità pari almeno al 40 per cento ai sensi delle tabelle di menomazione dell’integrità dell’assicurazione contro gli infortuni. Se la valutazione sulla base delle tabelle non è conclusiva e in casi limite, ha luogo una perizia individuale da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni della «rilevanza» della menomazione.

    Esempio

    in un incidente, W. ha perso la mano sinistra, ma non percepisce né una rendita di invalidità né un assegno per grandi invalidi.
    Ai sensi delle tabelle dell’assicurazione contro gli infortuni, la perdita di una mano equivale a una menomazione dell’integrità del 40 per cento, per cui W. soddisfa il criterio di una «notevole menomazione».

    In presenza di una notevole menomazione, occorre verificare se il reddito imponibile non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti. Fa stato il «reddito netto» ai sensi della legislazione fiscale federale, dal quale viene effettuata tutta una serie di deduzioni, in particolare la totalità delle rendite e delle indennità giornaliere di AI, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattia, e la somma di tutte le spese di sostentamento causate dall’invalidità scoperte. Queste ultime devono essere comprovate nel dettaglio. L’esperienza dimostra che il reddito così calcolato è sovente basso e adempie il requisito legale per l’esenzione dal pagamento della tassa.

    Chi soddisfa il requisito di una notevole menomazione ma dispone di un reddito che supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti beneficia comunque di un privilegio: la tassa è dimezzata, ammonta ossia all’1,5 per cento del reddito imponibile.

    Esempio

    poiché, nonostante la perdita della mano, esercita una normale attività lucrativa (contabile) con un buon reddito, W. non è esentato dalla tassa, che per lui ammonta però soltanto all‘1,5 per cento (e non al 3 per cento) del reddito imponibile.

    Servizio militare nonostante un danno alla salute?

    La persona che per motivi medici è dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile, e quindi è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, ha la possibilità di comunicare esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio. Essa è poi sottoposta all’apprezzamento medico di una speciale Commissione per la visita sanitaria, la quale la definisce «abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» e può incorporarla in una formazione Istruzione e supporto.

    Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile e alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la Commissione per la visita sanitaria può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio.

    Esempio

    B. è affetto da diabete giovanile, ragione per cui durante il reclutamento è giudicato inabile al servizio militare. B. non è d’accordo con questa decisione. Da un lato vorrebbe prestare il suo contributo alla società, dall’altro non vuole pagare la tassa d’esenzione. Egli dichiara pertanto per scritto che desidera prestare servizio. Una speciale Commissione per la visita sanitaria lo dichiarerà «abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» e stabilirà quali attività sono escluse per motivi di salute. Poiché B. nella vita civile ha terminato l’apprendistato di disegnatore tecnico, si dovrà verificare se c’è la possibilità di impiegarlo per un’attività simile, ma potrà essere assegnato anche a un’altra attività.

    Dal punto di vista legale, non sussiste alcun diritto a un’incorporazione speciale. Un rifiuto può al massimo essere motivato con il fatto che il danno alla salute rappresenta un rischio elevato nei possibili ambiti d’attività.

    Basi giuridiche

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