Assegno per grandi invalidi e supplemento per cure intensive per minorenni

I minorenni che, a causa di un danno alla salute, per compiere gli atti ordinari della vita hanno bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale, a determinate condizioni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e a un supplemento per cure intensive dell’AI.  

L’assegno per grandi invalidi è versato sotto forma di forfait giornaliero, a prescindere dal fatto che alla famiglia sia insorto o no un costo per il ricorso all’aiuto di terzi. Esso è inteso anche come compenso del maggior onere in seno alla famiglia e consente così ai genitori di ridurre l’attività lavorativa per poter rimanere a casa ad assistere i figli con problemi di salute. Pure il supplemento per cure intensive è volto a consentire la permanenza a domicilio di bambini con disabilità.  

In questo capitolo, sono esposte le premesse per avere diritto a un assegno per grandi invalidi e a un supplemento per cure intensive, e illustrate nel dettaglio le prestazioni dell’AI.


    Diritto solo con domicilio e dimora abituale in Svizzera

    Una persona ha diritto a un assegno per grandi invalidi soltanto fintanto che ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera.

    Ne è quindi esclusa l’esportazione. La dimora abituale in Svizzera non è considerata interrotta da soggiorni all’estero di durata inferiore ai 3 mesi all’anno.
    In via eccezionale, ai minorenni di nazionalità svizzera è accordato un assegno per grandi invalidi anche se in Svizzera hanno solo la dimora abituale ma non il domicilio.
    Per i minorenni di nazionalità svizzera, non importa se la grande invalidità è sorta in un momento in cui il domicilio era in Svizzera o all’estero, e lo stesso vale per i figli di cittadini UE e AELS soggetti all’accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea. La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale stipulate dalla Svizzera con singoli Stati prevede il principio della parità di trattamento tra i cittadini del paese in questione e i cittadini elvetici.
    È invece diversa la situazione per i cittadini di uno Stato non contraente: i loro figli hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se

    • al sorgere della grande invalidità (ossia nel momento in cui tutte le premesse per ottenere un assegno per grandi invalidi erano oggettivamente soddisfatte) soggiornavano in Svizzera ininterrottamente da 10 anni; o
    • al sorgere della grande invalidità un genitore aveva versato contributi per almeno un anno intero o soggiornava in Svizzera ininterrottamente da 10 anni, e se i figli sono nati con un’invalidità o al sorgere della grande invalidità soggiornavano da almeno un anno o dalla nascita ininterrottamente in Svizzera. Sono equiparati a bambini nati in Svizzera con un’invalidità i bambini con domicilio e dimora abituale in Svizzera nati con un’invalidità all’estero, dove la madre ha soggiornato immediatamente prima del parto per al massimo due mesi.

    Esempio

    J. è di nazionalità serba e ha una grave disabilità sin dalla nascita. A 6 anni ha raggiunto il padre in Svizzera e da allora vive qui. La vigente convenzione di sicurezza sociale dà diritto a J. di percepire l’assegno per grandi invalidi dal momento in cui stabilisce il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Il fatto che la grande invalidità fosse preesistente non è determinante.
    Se J. fosse il figlio di un cittadino russo, non adempirebbe la clausola assicurativa e non potrebbe chiedere l’assegno per grandi invalidi poiché tra la Svizzera e la Russia non è finora stata stipulata alcuna convenzione di sicurezza sociale.

    I tre gradi della grande invalidità

    Nell’AI si distinguono tre gradi di grande invalidità.

    La grande invalidità è reputata di grado elevato se la persona necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita riconosciuti dalla prassi e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

    La grande invalidità è di grado medio se la persona, pur munita di mezzi ausiliari, necessita

    • di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della vita; oppure
    • di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

    La grande invalidità è di grado lieve se la persona, pur munita di mezzi ausiliari,

    • è costretta a ricorrere in modoregolare all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; oppure necessita di una sorveglianza personale permanente; oppure
    • necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità; oppure a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

    Quali sono gli atti ordinari della vita e quando si ritiene vi sia un bisogno regolare di aiuto?

    La prassi ha definito sei atti ordinari della vita determinanti:

    • alzarsi, sedersi, sdraiarsi;
    • vestirsi, svestirsi;
    • mangiare (sminuzzare il pasto, portarlo alla bocca, portarlo a letto);
    • pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
    • espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
    • spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

    Il ricorso all’aiuto di terzi deve essere regolare (ossia essenzialmente quotidiano) e notevole, come è il caso quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p.es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale») non può più essere compiuta dal minorenne, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo ragionevolmente non esigibile o in modo inusuale.

    Una grande invalidità non è data soltanto quando un minorenne ha bisogno dell’aiuto diretto di terzi, bensì anche di aiuto indiretto, come è il caso soprattutto nei minorenni con disabilità mentali o psichiche, in grado di compiere un atto quotidiano soltanto se un terzo sorveglia l’attività o fornisce istruzioni. Nei bambini della prima infanzia, si tiene conto soltanto del notevole bisogno supplementare di aiuto causato dalla disabilità rispetto a un minorenne della stessa età senza disabilità.

    Esempio

    A. ha nove anni ed è in grado di vestirsi, lavarsi e andare al bagno. Ma se i genitori non lo sorvegliano e non gli spiegano come fare, spesso indossa gli abiti al contrario, dimentica di lavarsi e pulirsi. Per questi tre atti ordinari della vita, A. ha dunque bisogno dell’aiuto regolare di terzi.

    Nei bambini della prima infanzia, si tiene conto soltanto del notevole bisogno supplementare di aiuto causato dall’handicap rispetto a un minorenne della stessa età senza handicap.

    Esempio

    A due anni, neppure un bambino senza disabilità è in grado di mangiare da solo, per cui di norma a questa età non si tiene conto dell’aiuto di terzi per nutrirsi. Diverso è il caso di L., una bambina con una grave disabilità che deve essere alimentata tramite una sonda. Il notevole bisogno supplementare è dato e deve essere considerato.

    Quando si ritiene vi sia una necessità di sorveglianza permanente?

    La necessità di sorveglianza personale permanente sussiste quando un minorenne, a causa del suo stato di salute (p.es. disabilità mentale, autismo, epilessia), non può essere lasciato solo perché altrimenti nuocerebbe a sé stesso o ad altri. La sorveglianza da parte di terzi deve essere di una certa intensità, ossia essi devono essere costantemente presenti (con piccole interruzioni).

    Nei bambini della prima infanzia, si tiene conto di tale necessità di sorveglianza soltanto nella misura in cui essa sia più intensa rispetto a un coetaneo senza disabilità. Prima del sesto anno d’età, la necessità di sorveglianza dovuta allla disabilità è di norma negata. Possono sussistere eccezioni per bambini eretistici, autistici e soggetti a frequenti attacchi epilettici.

    Casi speciali di grande invalidità

    Un assegno per grandi invalidi di grado lieve è accordato anche quando un minorenne ha bisogno di cure particolarmente impegnative, ossia cure che richiedono ogni giorno un grande dispendio di tempo (quattro ore e più) oppure che esigono un impegno di almeno due ore al giorno e sono particolarmente impegnative dal punto di vista della qualità. È il caso, ad esempio, di bambini e minorenni sottoposti alla dialisi a domicilio.

    Un assegno per grandi invalidi di grado lieve è accordato anche quando una persona, pur munita di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave disabilità fisica , può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole. Un tale bisogno di servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole per il mantenimento dei contatti sociali è di norma riconosciuto a

    • persone con disabilità fisiche costrette a spostarsi in sedia a rotelle (p.es. paraplegia completa),
    • ciechi e ipovedenti gravi con acuità visiva da lontano dopo correzione inferiore su ambo i lati a 0,2 oppure notevole limitazione del campo visivo su ambo i lati,
    • bambini gravemente audiolesi nella misura in cui hanno bisogno di provvedimenti pedagogico-terapeutici per accrescere la capacità di comunicazione.

    Ammontare dell’assegno per grandi invalidi

    L’assegno per grandi invalidi minorenni è calcolato su base giornaliera:

    • 65.35 franchi al giorno per la grande invalidità di grado elevato
    • 40.85 franchi al giorno per la grande invalidità di grado medio
    • 16.35 franchi al giorno per la grande invalidità di grado lieve

    Chi richiede un assegno per grandi invalidi deve compilare ogni tre mesi un modulo, sul quale indica in quali giorni il minorenne in questione ha vissuto a casa e in quali in un ospedale o in un istituto. Il versamento è liberato dopo la ricezione del modulo.

    Quando nasce il diritto e quando ha luogo un adeguamento?

    Sostanzialmente, valgono le stesse regole del diritto a una rendita.

    Il diritto a un assegno per grandi invalidi nasce quando le condizioni (bisogno di aiuto per compiere almeno due atti ordinari della vita, bisogno di sorveglianza ecc.) sono soddisfatte per un anno (tempo di attesa) senza interruzioni di rilievo e la grande invalidità perdura.

    Nel primo anno di vita, in via eccezionale il diritto nasce subito se le condizioni della grande invalidità sono date (nessun tempo di attesa). È sufficiente che si possa ritenere ampiamente probabile che la grande invalidità durerà più di 12 mesi.
    Se la richiesta è stata presentata tardi, l’assegno per grandi invalidi può essere accordato retroattivamente per al massimo i 12 mesi precedenti la richiesta.

    Esempio

    Il 1° marzo 2022, i genitori di T. richiedono un assegno per grandi invalidi per il figlio. Durante l’accertamento, emerge che il bisogno di aiuto causato dalla disabilità per vestirsi e per curare l‘igiene personale sussiste già dall‘aprile 2019. Il diritto sarebbe così nato nell’aprile 2020, ma essendo la richiesta stata presentata solo nel marzo 2022, l‘assegno per grandi invalidi è accordato soltanto con decorrenza marzo 2021. Solamente se viene dimostrato che l’ufficio AI avrebbe dovuto constatare da sé sulla scorta dei documenti in suo possesso il sussistere delle condizioni per un assegno per grandi invalidi è possibile chiedere il versamento retroattivo all’aprile 2020.

    Il supplemento per cure intensive

    Per i minorenni che richiedono un’assistenza particolarmente intensiva, l’AI accorda, oltre all’assegno per grandi invalidi, un supplemento per cure intensive.

    Vi è assistenza intensiva quando un minorenne necessita, a causa della disabilità, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.  
    In questo contesto è conteggiabile il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni senza disabilità della stessa età. Sono considerati cure conteggiabili p.es. provvedimenti fisioterapeutici, provvedimenti di cura in caso di disturbi legati all’evacuazione della vescica o dell’intestino, provvedimenti di terapia respiratoria. Nell’ambito delle cure di base, sono conteggiabili gli aiuti prestati per alzarsi, sedersi o sdraiarsi, vestirsi e svestirsi, andare al gabinetto, mangiare e i provvedimenti legati all’igiene corporale. È incluso anche l’accompagnamento a visite dal medico e a sedute di terapia.

    Non è conteggiato il tempo impiegato per provvedimenti prescritti dal medico ed eseguiti da personale sanitario ausiliario né per provvedimenti pedagogico-terapeutici.
    Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’handicap (attenzione superiore alla norma e prontezza d’intervento costante) può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.

    Esempio

    S. ha dieci anni ed è affetta da un disturbo autistico grave, che si manifesta anche nel suo comportamento nei confronti degli oggetti (p.es. rovescia contenitori, lancia oggetti). Questa bambina non è inoltre in grado di riconoscere i pericoli e non reagisce adeguatamente ad avvertimenti verbali. In determinate situazioni, può prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi, la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze della bambina, con un grado di attenzione superiore alla norma ed essere sempre pronta a intervenire. Il bisogno di una sorveglianza così intensiva è conteggiato come quattro ore di assistenza e aggiunto al maggior bisogno di cure di base.

    L’onere di assistenza è valutato caso per caso da una persona incaricata dell’AI nel quadro di una visita alla famiglia. È importante che durante questi colloqui l’onere sia descritto realisticamente, senza esagerare per la felicità i progressi compiuti.

    Anche il supplemento per cure intensive è erogato sotto forma di forfait, a prescindere dal fatto che ai genitori siano effettivamente insorti costi per l’assistenza:

    • 32.65 franchi al giorno per un’assistenza conteggiabile di almeno 4 ore al giorno
    • 57.15 franchi al giorno per un’assistenza conteggiabile di almeno 6 ore al giorno
    • 81.65 franchi al giorno per un’assistenza conteggiabile di almeno 8 ore al giorno

    Nessun diritto per i residenti in istituto

    In linea di principio, i minorenni percepiscono un assegno per grandi invalidi e un supplemento per cure intensive soltanto nei giorni in cui abitano a casa.

    Non hanno dunque alcun diritto per i giorni che trascorrono in istituto. Fa stato la notte: se è trascorsa in un istituto, il diritto non sussiste. Chi invece trascorre solo la giornata in un istituto mantiene il diritto.Con soggiorno in istituto non si intende solo quello in un internato speciale, ma anche quello in strutture per le vacanze o istituti di sgravio, non però quello in seno a una famiglia affiliante.

    In caso di ricovero in ospedale per più di un mese, il diritto all’assegno per grandi invalidi e al supplemento per cure intensive permane soltanto se l’ospedale conferma che la presenza regolare dei genitori è stata necessaria ed effettiva.

    Esempio

    M. ha una grave disabilità e vive in un internato speciale. Ogni venerdì, torna a casa dai genitori, per poi rientrare in istituto la domenica sera.

    M. riceve l’assegno per grandi invalidi (ed eventualmente il supplemento per cure intensive) per il venerdì e il sabato.

    Il giorno in cui una persona entra in uno stabilimento ospedaliero o in un istituto (p.es. dopo una fine settimana a casa) è considerato giorno di soggiorno in uno stabilimento ospedaliero o in un istituto. Il giorno in cui una persona esce da uno stabilimento ospedaliero o un istituto (p.es. per trascorrere la fine settimana a casa) non è considerato giorno di soggiorno in uno stabilimento ospedaliero o in un istituto.

    Esempio

    T. è un bambino con una grave disabilità che vive a casa. Dal 1° settembre al 31 ottobre è ricoverato in ospedale per trattamenti medici. Dato che l’ospedale conferma che la presenza dei genitori è necessaria per l’intera degenza e che entrambi sono effettivamente lì, l’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive sono versati sia per settembre sia per ottobre.

    Basi giuridiche

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