Indennità giornaliera in caso di disoccupazione
Le persone con problemi di salute sono spesso disoccupate. Sovente perdono il posto perché il datore di lavoro non è soddisfatto delle loro prestazioni e poi hanno grandi problemi a trovare un nuovo impiego. Poiché la disoccupazione è per lo più il risultato di un’interazione di fattori, diventa anche difficile definire esattamente quando subentra un’assicurazione sociale e quando l’altra. Di seguito, viene spiegato a quali condizioni le persone con disabilità hanno diritto a indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, a che cosa occorre prestare attenzione, a quanto ammontano le prestazioni e per quanto tempo sussiste il diritto.
Questo capitolo può tuttavia fornire solo una succinta panoramica dei principi che reggono il diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione e non si addentra nelle numerose eccezioni e regole speciali che vigono in questo campo fittamente disciplinato.
- Disoccupazione: la persona deve essere disoccupata. È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno. È considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo parziale oppure chi ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.
- Perdita di lavoro: la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi. In caso di occupazione a tempo parziale, la perdita di lavoro è computabile se sull’arco di due settimane dura almeno due giornate lavorative a tempo parziale intere. Finché nei confronti del datore di lavoro può essere fatto valere un diritto al salario o a risarcimenti o se il datore di lavoro versa prestazioni volontarie che coprono la perdita di guadagno, non sussiste perdita di lavoro computabile.
- Residenza in Svizzera: ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto chi risiede in Svizzera. I cittadini stranieri sono considerati residenti in Svizzera fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa. Non lo sono invece i frontalieri che hanno lavorato in Svizzera senza abitarci.
Età: ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto chi in base alla legislazione cantonale non è più soggetto all’obbligo scolastico, non ha raggiunto l’età AVS ordinaria e non percepisce una rendita di vecchiaia AVS anticipata. Chi va in pensione anticipata soltanto nel quadro della previdenza professionale può invece chiedere un’indennità giornaliera se il pensionamento è dovuto a ragioni economiche.
Esempio
T. viene licenziato nel quadro di una ristrutturazione aziendale. Poiché ha 62 anni, la cassa pensione non gli versa una prestazione d’uscita, ma una rendita di vecchiaia a partire dallo scioglimento del rapporto di lavoro. T. vorrebbe lavorare ancora alcuni anni. Dato che il pensionamento non è volontario ma dovuto a ragioni economiche, può annunciarsi alla cassa disoccupazione e chiedere un’indennità giornaliera, dalla quale verrà però dedotta la rendita.
- Periodo di contribuzione: ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto chi negli ultimi due anni prima di essersi annunciato (il cosiddetto termine quadro per il periodo di contribuzione) ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione oppure adempie le condizioni di legge per la liberazione dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. maggiori dettagli più avanti).
- Idoneità al collocamento: soltanto le persone disposte a e in grado di accettare un’occupazione adeguata, nonché autorizzate a svolgere un’attività lucrativa in Svizzera hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. maggiori dettagli più avanti).
- Prescrizioni sul controllo: soltanto chi soddisfa regolarmente le prescrizioni sul controllo ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ciò comporta l’annunciarsi il più presto possibile all’ufficio regionale di collocamento (URC) (cfr. maggiori dettagli più avanti).
Sono parimenti computati i periodi in cui, negli ultimi due anni prima di annunciarsi alla disoccupazione, l’assicurato è stato vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia o infortunio, non ha ricevuto salario e non ha pagato quindi contributi.
Esempio
Quindici mesi fa, M. è diventata inabile al lavoro e da allora percepisce dal datore di lavoro un’indennità giornaliera per malattia pari all’80 per cento del salario. Dopo che le è stato disdetto il rapporto di lavoro, M. si annuncia subito all’assicurazione contro la disoccupazione. Il medico curante reputa che con un’attività adeguata M. sarebbe abile al lavoro nella misura del 50 per cento. Poiché negli ultimi due anni prima di annunciarsi alla disoccupazione è sempre stata vincolata da un rapporto di lavoro, M. ha senz’altro adempiuto il periodo di contribuzione.
Se una persona diventa disoccupata al termine di un provvedimento professionale dell’AI e negli ultimi due anni prima dell’annuncio alla disoccupazione ha percepito per almeno un anno un’indennità giornaliera dell’AI, essa adempie il presupposto di un anno di contribuzione se sull’indennità giornaliera dell’AI ha pagato i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione. Ciò è sempre il caso quando una persona lavorava come dipendente prima dell’inizio del provvedimento professionale dell’AI.
- le persone che negli ultimi due anni non hanno potuto adempiere il periodo minimo di contribuzione per formazione, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
- le persone che negli ultimi due anni non hanno potuto adempiere il periodo minimo di contribuzione per malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera.
Queste condizioni possono essere cumulate e devono essere adempiute per complessivamente oltre dodici mesi negli ultimi due anni prima dell’annuncio alla disoccupazione.
Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno prima.
Sono infine esonerate anche le persone che per più di un anno si sono dovute fare carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure che necessitavano di un aiuto permanente e che vivevano in comunione domestica con loro, a condizione che l’obbligo di assistenza non sia venuto a cadere oltre un anno prima dell’annuncio alla disoccupazione.
Chi è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ha diritto al massimo a 90 indennità giornaliere, l’equivalente di circa quattro mesi di prestazione. Se l’esonero è dovuto alla soppressione di una rendita d’invalidità, dall’1.1.2022 il diritto massimo è di 180 indennità giornaliere, l’equivalente di circa otto mesi di prestazione.
Da tutte queste fattispecie di esenzione nasce tuttavia sempre solo un diritto limitato ad al massimo90 indennità giornaliere, il che equivale a circa quattro mesi di prestazione.
Esempio
S. percepiva una rendita d’invalidità intera che cinque mesi fa è stata ridottaa una rendita d’invalidità del 45 per cento. Benché negli ultimi due anni non abbia esercitato un’attività soggetta a contribuzione e quindi non abbia adempiuto il periodo di contribuzione, S. può comunque annunciarsi alla disoccupazione, che però gli accorderà un’indennità giornaliera per al massimo otto mesi circa. Dato che continua a essere solo parzialmente idoneo al collocamento, l’indennità ammonterà soltanto al 55 per cento di quella intera.
L’idoneità al collocamento è quindi data soltanto quando una persona è disposta ad accettare senza indugio un lavoro, che tuttavia deve essere adeguato. Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro, non tiene convenientemente conto delle capacità della persona o non è conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato.
L’idoneità al collocamento è pertanto solo data quando una persona è in grado di accettare un impiego inconsiderazione della situazione familiare e di salute. Nel dubbio, i medici curanti devono confermare se e in quale misura sussista dal punto di vista medico una capacità al lavoro. Anche in caso di ridotta capacità al lavoro l’idoneità al collocamento è considerata data se la capacità al lavoro residua appare valorizzabile sul mercato del lavoro.
Esempio
A. è al beneficio di una rendita dell’AI con un grado d’invalidità del 60 per cento e lavora al 40 per cento in un ufficio. Quando il rapporto di lavoro le viene disdetto, A. si annuncia alla disoccupazione. I medici curanti confermano che A. è in grado di svolgere un’attività leggera al 40 per cento. Se è disposta a cercare e ad accettare un posto adeguato, A. è considerata idonea al collocamento perché in ambito commerciale il mercato del lavoro richiede anche impiegati a tempo parziale con bassi gradi di occupazione.
In caso di dubbi sulla portata dell’idoneità al collocamento, le persone con problemi di salute dovrebbero annunciarsi sia alla disoccupazione sia all’AI. Finché l’AI (o eventualmente l’assicurazione contro gli infortuni o la cassa pensione) non decide in merito al grado di invalidità e quindi al diritto alla rendita, la persona ha diritto all’indennità piena (obbligo di anticipare le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione). Questo presuppone però che dal punto di vista medico venga confermata una capacità lavorativa di almeno il 20 per cento – eventualmente in un’attività adeguata – e che la persona assicurata sia disposta a cercare un posto nel quadro di tale capacità.
Esempio
M. ha sempre lavorato come piastrellista, attività che ha dovuto abbandonare a causa di gravi problemi alla schiena. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, M. si annuncia alla disoccupazione e presenta una domanda di prestazioni all’AI. Il medico curante è dell’opinione che M. non sia più in grado di lavorare come piastrellista, ma che potrebbe ragionevolmente ancora svolgere un’attività adeguata a metà tempo.
Se M. è disposto a cercare e accettare un simile lavoro al 50 per cento, fino alla decisione dell’AI riceverà un’indennità giornaliera piena.
Se M. è disposto a cercare e accettare un simile lavoro al 50 per cento, fino alla decisione dell’AI riceverà un’indennità giornaliera completa.
Non appena l’AI, l’assicurazione contro gli infortuni o la cassa pensione giunge a una decisione, l’indennità giornaliera è ridotta in base al grado di invalidità stabilito. Per ciò che riguarda le indennità già versate, queste non devono essere restituite, ma vengono computate assieme a eventuali versamenti arretrati.
Esempio
Venti mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro, l’AI stabilisce un grado di invalidità del 55 per cento e accorda a M. la rendita corrispondente. L’assicurazione contro la disoccupazione adegua di conseguenza l’indennità giornaliera, che viene portata al 45 per cento dell’importo versato finora (100% - 55% = 45%). Essa fa anche valere una restituzione per gli otto mesi per cui l’AI accorda gli arretrati. La restituzione verrà computata con il versamento degli arretrati dell’AI, M. non deve restituire nulla.
Prova delle ricerche di lavoro
La persona disoccupata è obbligata a cercare attivamente un impiego anche diverso da quello svolto finora, ad accettare un lavoro adeguato trovato dall’ufficio regionale di collocamento (URC) e a frequentare su indicazione dell’URC corsi di riqualificazione e perfezionamento.
La ricerca di un posto di lavoro deve essere avviata alla disdetta del rapporto di lavoro se la disoccupazione è prevedibile. Gli sforzi in questo senso devono essere documentati per iscritto in numero sufficiente e presentati ogni mese all’URC (al più tardi entro il 5 del mese successivo). Si raccomanda di collaborare con i collocatori, i quali possono anche informare sul tipo, la forma e la quantità di riscontri necessari. In caso di sforzi insufficienti, si rischiano sanzioni (cfr. più avanti).
Annuncio
Chi desidera beneficiare di un’indennità giornaliera deve annunciarsi alla cassa di disoccupazione, che è in definitiva quella che versa le indennità (non l’URC). Ci sono casse pubbliche cantonali e casse private, per esempio dei sindacati. Dato che non è praticamente possibile cambiare, conviene prima informarsi chiedendo a conoscenti o consultori quali siano le casse migliori. Il tempo di gestione della domanda, le modalità di versamento e la frequenza con la quale sono comminate penalità possono divergere parecchio.
Ammontare dell’indennità giornaliera
Diversamente dall’assicurazione malattia e contro gli infortuni, l’assicurazione contro la disoccupazione non stabilisce l’indennità giornaliera sotto forma di importo mensile, bensì come aliquota giornaliera, che viene versata solo per cinque giorni la settimana. Il mese comprende in media 21,7 giorni lavorativi.
L’importo dell’indennità giornaliera è calcolato sulla base del guadagno assicurato: è di norma considerato tale l’ultimo salario prima dell’inizio della disoccupazione. In caso di oscillazioni pronunciate, fa stato il salario medio di un periodo che può estendersi fino a dodici mesi. I redditi di diversi lavori sono sommati.<
Non sono assicurati un reddito mensile inferiore ai 500 franchi, anche se soggetto a contributi, e un reddito annuo superiore ai 148 200 franchi.
Per gli assicurati che non hanno un sufficiente periodo di contribuzione ma soddisfano i requisiti per l’esonero, per stabilire il guadagno assicurato si ricorre ai forfait definiti dal Consiglio federale. I forfait sono fissati in base al grado di formazione e si riducono della metà per le persone che dopo una formazione percepiscono un’indennità giornaliera, non hanno ancora compiuto 25 anni e non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli.
Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato le persone che
- non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
- beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
- non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
Gli altri assicurati ricevono un’indennità giornaliera pari all’80 per cento del guadagno assicurato.
Esempio
Negli ultimi due anni, K., che ha concluso una formazione professionale nel commercio al dettaglio, è stata inabile al lavoro al 100 per cento a causa di un grave disturbo depressivo. Quando il medico la giudica nuovamente abile al lavoro, K. si mette alla ricerca di un impiego e si annuncia alla disoccupazione.
Il suo guadagno assicurato è stabilito sulla base dei forfait. Dato che nel suo caso è applicato il forfait di 127 franchi (importo per persone con una formazione professionale conclusa) e lei riceve un’indennità giornaliera dell’80 per cento, la sua indennità è di 101.60 franchi al giorno per una media mensile di 2200 franchi.
Se nel periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera subentra un guadagno intermedio (un reddito da attività lucrativa dipendente o indipendente inferiore all’indennità giornaliera lorda), la persona deve comunicarlo immediatamente, perché tale guadagno rientra nel computo dell’indennità. Tirando le somme, l’assicurato percepisce per la durata del guadagno intermedio un importo leggermente superiore di quello che riceverebbe senza guadagno intermedio.
Durata del diritto all’indennità giornaliera
L’assicurazione contro la disoccupazione accorda l’indennità giornaliera finché la persona è disoccupata. Entro il termine quadro per la riscossione (ossia entro due anni dall’annuncio alla disoccupazione), la persona ha tuttavia diritto al seguente numero massimo di indennità giornaliere:
- 260 indennità giornaliere se nei due anni prima dell’annuncio alla disoccupazione può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi in totale;
- 400 indennità giornaliere se nei due anni prima dell’annuncio alla disoccupazione può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi in totale;
- 520 indennità giornaliere se nei due anni prima dell’annuncio alla disoccupazione può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi in totale e ha compiuto 55 anni o riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento;
- 90 indennità giornaliere se non può comprovare un periodo di contribuzione sufficiente ma è stata esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione;
- 180 indennità giornaliere se non può comprovare un periodo di contribuzione sufficiente ma è stata esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione per via della soppressione di una rendita d’invalidità.
Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo. ln compenso, per le persone divenute disoccupate nei quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età AVS il numero massimo di indennità giornaliere aumenta di 120 unità. Il termine quadro per la riscossione si prolunga così fino all’età AVS.
Di norma, il diritto a un’indennità giornaliera non nasce immediatamente dopo l’annuncio alla disoccupazione, bensì dopo un determinato periodo di attesa, variabile tra cinque e venti giorni secondo l’importo del guadagno assicurato ed eventuali obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Il periodo di attesa non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36’000 franchi all'anno e a quelli il cui guadagno assicurato è compreso tra 36’001 e 60’000 franchi all'anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni.
Anche chi è stato esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione è soggetto a un periodo di attesa di cinque giorni. Se l’esonero è però dovuto al fatto che nei due anni prima di annunciarsi alla disoccupazione ha seguito per almeno un anno una formazione, la persona deve compiere un periodo di attesa di 120 giorni.
Esempio
K. ha perso il suo ultimo impiego venti mesi fa. Da allora è stata inabile al lavoro, come confermato dal certificato medico. Ora che è stata operata e il suo stato di salute è migliorato, K. sta cercando un nuovo posto e si annuncia alla disoccupazione. K. non adempie il periodo di contribuzione, ma ne è esonerata perché negli ultimi due anni è stata inabile al lavoro per almeno un anno a causa della sua malattia. La cassa di disoccupazione le verserà un’indennità giornaliera dopo un periodo d’attesa di cinque giorni, ma al massimo per 90 giorni, ossia per quattro mesi.
Il servizio cantonale preposto può pronunciare come sanzione una sospensione del diritto fino a 60 giorni se la persona è disoccupata per propria colpa, ha rinunciato a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro, non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata, non accetta un’occupazione adeguata o non si è sottoposta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro ordinato dall’URC o ne ha interrotto l’attuazione. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa. Durante la sospensione, la persona non riceve alcuna indennità benché soddisfi tutti i requisiti.
Esempio
S. è stato licenziato dal suo ultimo posto perché il datore di lavoro non era più soddisfatto delle sue prestazioni. Il servizio cantonale pronuncia una sospensione del diritto di 30 giorni perché è stato S. stesso a causare la disoccupazione. S. può difendersi giuridicamente contro questa sanzione se dimostra che le prestazioni insufficienti erano dovute a un problema di salute presentando un certificato medico.
- Presupposti del diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione:
art. 8 LADI - Concetto di disoccupazione:
art. 10 LADI - Perdita di lavoro computabile:
artt. 11, 11a LADI - Diritto delle persone pensionate anticipatamente:
art. 12 OADI - Adempimento del periodo di contribuzione:
art. 13 LADI - Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione:
art. 14 LADI; art. 13 OADI - Idoneità al collocamento / obbligo di anticipare le prestazioni:
artt. 15-16 LADI; art. 15 OADI - Osservanza delle prescrizioni di controllo:
art. 17 LADI; artt. 26-27 OADI - Guadagno assicurato:
art. 23 LADI; artt. 37, 40-41 OADI - Importo dell’indennità giornaliera:
art. 22 LADI; artt. 33-34 OADI - Guadagno intermedio:
art. 24 LADI - Numero massimo di indennità giornaliere:
art. 27 LADI; art. 41b OADI - Periodi di attesa:
art. 18 LADI; artt. 6, 6a OADI - Diritto alle indennità giornaliere in caso di incapacità lavorativa temporanea:
art. 28 LADI - Sospensione del diritto all’indennità:
art. 30 LADI; artt. 44-45 OADI - Direttive / Circolari / Prassi LADI in merito al diritto in materia di assicurazione contro la disoccupazione