Indennità giornaliera in caso di invalidità
L’assicurazione invalidità (AI) paga nel corso di provvedimenti di accertamento e integrazione un’indennità giornaliera coprendo così (in gran parte) la perdita di guadagno dovuta a tali provvedimenti e assicurando il sostentamento della persona con problemi di salute e dei suoi familiari. Il diritto all’indennità giornaliera sussiste finché non nasce il diritto a una rendita, in ossequio al principio della «priorità dell’integrazione sulla rendita».
In questo capitolo, spieghiamo nel dettaglio quali provvedimenti di accertamento e integrazione danno diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, a quali condizioni è corrisposta e come viene calcolata.
- Accertamenti dello stato di salute effettuati in un ospedale o in un servizio medico regionale (SMR), o delle capacità professionali in un centro d’integrazione
- Provvedimenti d’integrazione:
- provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
- provvedimenti di natura professionale (p.es. riformazione professionale);
- determinate prime formazioni professionali;
- esercizio di un lavoro a titolo di prova;
- provvedimenti sanitari;
- istruzione all’uso di mezzi ausiliari consegnati dall’AI.
Durante i provvedimenti di integrazione, l’AI versa un’indennità giornaliera se
- il provvedimento impedisce totalmente alla persona con handicap di esercitare un lavoro durante almeno tre giorni consecutivi. Il diritto vale per i giorni d’integrazione (e i sabati e le domeniche intermedi);
- la persona con handicap presenta un’incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento durante un provvedimento della durata di almeno tre giorni consecutivi. Il diritto vale per i giorni d’integrazione e i giorni intermedi.
Esempio
B. ha 19 anni e un difetto cardiaco riconosciuto dall’AI come infermità congenita. Durante un ricovero in ospedale per più giorni per via di un’operazione necessaria (provvedimento sanitario), l’AI continua a versarle un’indennità giornaliera.
Il diritto a un’indennità giornaliera dell’AI nasce al più presto con l’inizio dell’accertamento o dell’integrazione e si estingue al più tardi con la conclusione del provvedimento. Se un provvedimento d’integrazione (p.es. l’esercizio di un lavoro a titolo di prova) deve essere interrotto per ragioni di salute, l’AI continua a versare l’indennità giornaliera per un tempo limitato (secondo la durata del provvedimento per al massimo 30, 60 o 90 giorni).
Chi ha diritto a un’indennità giornaliera dell’AI?
Le indennità giornaliere sono versate, al più presto, dal primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni. Le persone che si trovano prima dei 18 anni nel corso di una prima formazione professionale per la quale l’AI versa un’indennità giornaliera dall’1.1.2022 hanno però diritto a quest’ultima sin dall’inizio della formazione.
In linea di principio, l’AI accorda un’indennità giornaliera soltanto a chi esercita un’attività lucrativa, ossia a coloro che immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro percepivano un reddito da attività lucrativa soggetto all’obbligo contributivo AVS o rendono plausibile che avrebbero intrapreso un’attività lucrativa di lunga durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro. Sono equiparati a chi esercita un’attività lucrativa coloro che sono disoccupati al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro e hanno diritto a una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione o che hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.
Le persone che svolgono una prima formazione professionale hanno diritto a un’indennità giornaliera solo se l’AI si assume la rifusione delle spese supplementari dovute all’invalidità (cfr. al proposito il capitolo «Formazione professionale – Prima formazione professionale»).
Tutti gli altri sono considerati senza attività lucrativa e non hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, tutt’al più a un’indennità per le spese supplementari per la custodia dei figli o per l’assistenza ad altri familiari insorte durante i provvedimenti d’integrazione.
Esempio
A. è lattoniere da carrozzeria e ha lasciato il lavoro per ragioni personali. Dato che non riesce a trovare un nuovo posto, una volta esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione va in assistenza. Dopo un grave incidente con l’auto, A. rimane paraplegico. Si annuncia così all’AI e questa gli finanzia una riformazione professionale per diventare operatore sociale. Dato che prima dell’incidente A. percepiva aiuti sociali, è considerato senza attività lucrativa, per cui non ha diritto all’indennità giornaliera dell’AI durante la riformazione. Al massimo può chiedere un’indennità per le eventuali spese supplementari per la custodia dei figli dovute alla riformazione. Se immediatamente prima dell’incidente A. avesse ancora percepito le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione o se egli avesse dovuto lasciare il suo lavoro di lattoniere da carrozzeria a seguito dell’incidente, l’AI gli avrebbe versato un’indennità giornaliera durante la riformazione.
Indennità giornaliera dell’AI anche durante i periodi d’attesa?
Chi per ragioni indipendenti dalla propria volontà deve attendere l’inizio di una riformazione professionale o di una riformazione professionale ed è incapace al lavoro almeno al 50 per cento ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo d’attesa. Tale diritto inizia al momento in cui l’ufficio AI ritiene che sia indicata una riformazione professionale o una riformazione professionale e dà ordini in questo senso (p.es. ricerca di un posto di riformazione professionale appropriato). L’AI non versa tuttavia alcuna indennità giornaliera per il periodo d’attesa fintanto che la persona percepisce un’indennità giornaliera intera dell’assicurazione contro la disoccupazione, un’indennità giornaliera o una rendita dell’assicurazione militare, una rendita AI, un’indennità per perdita di guadagno o un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni durante una cura medica ai sensi della LAINF.
Va considerato il caso speciale seguente: ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo di attesa anche chi, al termine di una prima formazione professionale, una riformazione professionale o un lavoro a titolo di prova, è al beneficio del servizio di collocamento dell’AI e non ha ancora trovato un impiego. In tal caso, il diritto sussiste al massimo per 60 giorni e unicamente se la persona non ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Esempio
M. si ammala di sclerosi multipla ed è costretta a lasciare la sua attività di fisioterapista. L’AI considera indicata una riformazione professionale per diventare impiegata di commercio. All’inizio della formazione mancano però ancora cinque mesi e l’AI versa a M. un’indennità giornaliera per il periodo di attesa. Al termine della riformazione, durante la quale M. ha percepito una normale indennità giornaliera dell’AI, l’AI continua a sostenere M. cercandole un posto di lavoro. Dato che M. ha però ora diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, non può più percepire l’indennità giornaliera per il periodo d’attesa.
L’indennità di base corrisponde all’80 per cento del reddito da attività lucrativa che la persona ha percepito nella sua ultima attività professionale prima del problema di salute, al massimo però a 326 franchi.
La prestazione per i figli è versata per ogni figlio e affiliato fino al diciottesimo anno d’età, rispettivamente fino alla conclusione della formazione (al massimo però fino ai 25 anni). Tale prestazione è tuttavia accordata soltanto se per il figlio non sono già versati assegni familiari a una persona con attività lucrativa. La prestazione per i figli ammonta a 9 franchi al giorno per figlio.
Se durante l’integrazione una persona esercita un’attività lucrativa e il reddito da tale attività sommato all’indennità giornaliera è superiore a quanto percepito prima del danno alla salute, l’indennità giornaliera è ridotta per sovraindennizzo.
Se durante l’integrazione l’AI assume le spese di vitto e alloggio, le indennità giornaliere sono ridotte del 20 per cento, al massimo però di 20 franchi. Se la persona ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli, l’indennità è ridotta solo del 10 per cento, al massimo di 10 franchi al giorno.
Esempio
K. lavora per il servizio esterno di una grande ditta quando manifesta un disturbo psichico. Per ragioni di salute, non può più continuare la sua attività. L’AI gli accorda una riformazione nel campo della contabilità, che K. può svolgere in seno alla sua ditta. Come collaboratore del servizio esterno, K. guadagnava 60'000 franchi l’anno. Durante la riformazione, percepisce un reddito annuo di 40'000 franchi. L’indennità di base ammonta a 132 franchi al giorno (80% x 60'000 ÷ 365). Poiché questo importo sommato al reddito percepito durante la riformazione (40'000 franchi l’anno, risp. 110 franchi al giorno) comporterebbe un sovraindennizzo, l’indennità è ridotta a 54 franchi al giorno. K. riceve così tanto quanto guadagnava come collaboratore del servizio esterno, ossia 164 franchi al giorno, risp. 60'000 franchi l’anno.
Indennità giornaliera durante la prima formazione professionale
Il capitolo «Formazione professionale – Prima formazione professionale» spiega nel dettaglio a quali condizioni durante la prima formazione professionale sussiste il diritto a un’indennità giornaliera e a quanto ammonta. Le persone che l’1.1.2022 già percepivano un’indennità giornaliera durante una prima formazione professionale continueranno a riceverla fino all’interruzione o alla conclusione del corrispondente provvedimento (diritto acquisito).
- Diritto a un’indennità giornaliera dell’AI:
art. 22 LAI, artt. 17, 17bis, 20quater , 20sexies OAI - Periodo di attesa:
artt. 18 e 19 OAI - Calcolo dell’indennità giornaliera:
art. 23-25 LAI, artt. 21-21novies OAI - «Piccola indennità giornaliera»:
art. 22 cpv. 1bis LAI, art. 22 OAI - Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)