Imposizione di rendite, indennità giornaliere e prestazioni in capitale
Chi ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera deve pagare le imposte, anche su redditi da indennità giornaliere, rendite e liquidazioni in capitale. Questi proventi compensativi sono oggi di norma imponibili al 100 per cento, come il salario, e questo vale per l'imposta federale, l’imposta cantonale e l’imposta comunale.
Questo capitolo fornisce risposta ad alcune domande di fondo che possono essere importanti per le persone con limitata capacità lavorativa e al guadagno. Le spiegazioni sono volutamente generiche, in questa sede non scendiamo nei dettagli. Per maggiori informazioni, rimandiamo alle autorità fiscali cantonali o raccomandiamo di consultare un consulente fiscale qualificato. Anche i servizi di consulenza di Pro Infirmis possono essere utili, ad esempio per formulare la domanda di condono delle imposte.
- indennità giornaliere dell’assicurazione malattia, contro gli infortuni, invalidità, militare e disoccupazione;
- rendite AVS, AI e dell’assicurazione contro gli infortuni;
- rendite dell’assicurazione militare, nella misura in cui il diritto sia maturato dopo il 1° gennaio 1994;
- rendite della previdenza professionale;
- rendite del pilastro 3a;
- prestazioni in capitale dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, della previdenza professionale e del pilastro 3a.
Le rendite e le prestazioni in capitale della previdenza professionale sono computate solo all’80 per cento come redditi imponibili
- se hanno iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 1987 oppure prima del 1° gennaio 2002 sulla base di un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986
- e se la persona assoggettata ha confinanziato nella misura di almeno il 20 per cento le prestazioni che hanno portato a tale diritto (apporti, contributi, premi).
Le rendite e le prestazioni in capitale della previdenza professionale sono computate solo al 60 per cento come redditi imponibili
- se hanno iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 1987 oppure prima del 1° gennaio 2002 sulla base di un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986
- e se la persona assoggettata ha finanziato esclusivamente con i propri mezzi le prestazioni che hanno portato a tale diritto (apporti, contributi, premi).
Esempio
dal 1° giugno 1993, Z. percepisce una rendita dell’AI, una rendita dell’assicurazione militare e una rendita della previdenza professionale. La rendita AI è imponibile al 100 per cento. Dato che non si fonda su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986, anche la rendita della previdenza professionale è imponibile al 100 per cento. Poiché ha iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 1994, la rendita dell’assicurazione militare è esentata.
In conformità alla corrente prassi giudiziaria e amministrativa, ai versamenti degli arretrati di una rendita è applicata un’aliquota d’imposta pari a quella che verrebbe applicata nel caso in cui fosse stata versata una prestazione annuale. Considerato che in via ordinaria è prevista un’erogazione periodica, il versamento di arretrati è assoggettato a un’aliquota privilegiata. Per l’intero versamento degli arretrati – in aggiunta alle rendite correnti dell’anno civile in questione – fa tuttavia stato il periodo fiscale in cui è avvenuto.
Eventuali richieste di restituzione di prestazioni già erogate (p.es. da un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia) andrebbero comunicate senza indugio all’autorità fiscale competente affinché ne tenga conto per l’imposizione.
Le prestazioni in capitale sono sempre tassate a parte, anch’esse a un’aliquota ridotta.
Esempio
In seguito alla decisione del 6 gennaio 2023 dell’AI, a K. è versata con effetto retroattivo per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2022 un’intera rendita AI pari a 66'000 franchi (dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2022 = 32 mesi), che K. deve dichiarare in aggiunta alle rendite correnti. Per evitare che K. passi a un livello di imposizione superiore, per il calcolo dell’aliquota il versamento dell’arretrato è ridotto proporzionalmente all’equivalente di un anno. Per l’imposta fanno quindi stato soltanto 24'750 franchi (66'000 franchi: 32x12).
- assegni per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI e dell’assicurazione contro gli infortuni;
- versamenti a titolo di riparazione morale e indennità per menomazione dell’integrità dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare;
- rendite per menomazione dell’integrità dell’assicurazione militare;
- prestazioni complementari;
- mezzi ausiliari dell’AVS, dell’AI e dell’assicurazione contro gli infortuni;
- contributi di sostegno da fondi pubblici e privati (aiuto sociale).
Esempio
a seguito di un incidente, M. ha perso quasi completamente la vista. Grazie a una riformazione professionale finanziata dall’AI, può continuare a lavorare. Considerato il grado di invalidità del 35 per cento, l’assicurazione contro gli infortuni le versa una rendita in aggiunta a un assegno per grandi invalidi e a un’indennità per menomazione dell’integrità. La rendita dell’assicurazione contro gli infortuni è imponibile al 100 per cento, l’assegno per grandi invalidi e l’indennità per menomazione dell’integrità sono invece esenti.
È possibile far valere una deduzione sociale per l’assistenza di figli adulti con disabilità?
Il contribuente può dedurre dal reddito netto 6500 franchi per ogni figlio minorenne o in formazione come pure per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa al cui sostentamento provvede con almeno 6500 franchi l’anno.
Questa deduzione sociale può essere fatta valere per esempio da genitori che assistono e mantengono a casa un figlio adulto con disabilità. Per i figli minorenni, per i quali è già accordata la deduzione generale, non può essere fatta valere anche la deduzione sociale.
Esempio
i coniugi S. hanno una figlia minorenne ancora in formazione e un figlio maggiorenne con disabilità. Dato che il figlio è incapace di esercitare un’attività lucrativa e loro partecipano per più di 6500 franchi al suo mantenimento, dal reddito possono dedurre 6500 franchi per la figlia e 6500 franchi per il figlio.
Quali persone e quali prestazioni sono soggette all’imposta alla fonte?
Per il reddito da attività lucrativa dipendente, i cittadini stranieri residenti in Svizzera non titolari di un permesso di domicilio C e il cui coniuge è pure cittadino straniero senza permesso C sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla fonte. In altre parole, le imposte vengono dedotte direttamente dal salario. Lo stesso vale per i proventi compensativi, in particolare per:
- indennità giornaliere dell’assicurazione malattia, contro gli infortuni, invalidità, militare e disoccupazione;
- rendite dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale e del pilastro 3a, ma soltanto in caso di incapacità parziale di guadagno e se l’assicurato può ancora sfruttare la capacità lavorativa residua;
- prestazioni in capitale.
In tutti questi casi, è compito del datore di lavoro o dell’assicurazione trattenere l’imposta alla fonte dall’indennità giornaliera, dalla rendita o dalla prestazione in capitale e riversarla alle autorità fiscali.
L’imposta è invece riscossa secondo la procedura ordinaria per:
- rendite AVS;
- rendite di vecchiaia della previdenza professionale e del pilastro 3a;
- rendite per superstiti della previdenza professionale e del pilastro 3a;
- rendite intere dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni, della previdenza professionale e del pilastro 3a, nella misura in cui non sussista una capacità di guadagno residua.
Esempio
T. è sola, titolare di un permesso di dimora (B) e attiva quale assistente di studio medico. A causa di una malattia prolungata, da diversi mesi è al beneficio di un’indennità giornaliera. L’imposta alla fonte è trattenuta sia dal reddito da attività lucrativa (prima della malattia), sia dalle indennità giornaliere in caso di malattia. Finché le indennità sono riversate dal datore di lavoro, sta a lui riscuotere l’imposta alla fonte. Non appena T. riceverà le indennità direttamente dall’assicurazione, toccherà a quest’ultima trattenere l’imposta alla fonte.
Quando e dove posso fare domanda di condono?
Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta costituirebbe un grave rigore, l’importo dovuto può essere interamente o parzialmente condonato. Per il condono dell’imposta federale diretta, la domanda va presentate alle autorità cantonali preposte. Per il condono delle imposte cantonali e comunali, e dell’imposta alla fonte, di norma ci si rivolge all’ufficio contribuzioni comunale.
Nella domanda va esposta la situazione di bisogno, tenendo presente che per il condono fa stato la situazione al momento della decisione. Sono comunque anche considerati l’evoluzione dalla notifica di tassazione e le prospettive future. Si parla di situazione di bisogno finanziaria quando occorre ricorrere all’aiuto sociale per il proprio mantenimento o quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Una simile sproporzione è data quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole.
La domanda di condono deve essere presentata prima della notificazione del precetto esecutivo, in caso contrario l’autorità non entra nel merito.
Esempio
J. perde il lavoro e con l’indennità giornaliera copre il minimo esistenziale. Considerata la situazione di bisogno, può presentare una domanda di condono delle imposte ancora dovute.
- Proventi imponibili:
art. 22 cpvv. 1 e 2, art. 23 lett. a e b LIFD, art. 7 cpv. LAID - Disposizioni transitorie in merito a rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale:
art. 204 LIFD - Imposizione separata delle prestazioni in capitale:
art. 38 LIFD, art. 11 cpv. 3 LAID - Imposizione di versamenti arretrati di una rendita:
art. 37 LIFD, art. 11 cpv. 2 LAID - Proventi esenti:
art. 24 lett. d, g, h LIFD, art. 7 cpv. 4 LAID - Deduzioni sociali:
art. 35 cpv. 1 lett. b, art. 9 cpv. 2 LAID (con rimando al relativo diritto cantonale) - Imposta alla fonte:
art. 83 ss. LIFD, artt. 32–34 e art. 37 LAID, Ordinanza sull’imposta alla fonte (OIFo) - Condono dell’imposta:
art. 167 LIFD, Ordinanza sul condono dell’imposta