Pensionamento anticipato

Se un danno alla salute complica considerevolmente l’esercizio dell’attività professionale e la persona è vicina all’età di pensionamento ordinaria, spesso il datore di lavoro propone, in alternativa all’AI, il pensionamento anticipato, ossia il godimento anticipato delle prestazioni di vecchiaia.

In questo capitolo, vengono presentate le premesse per l’anticipazione della rendita di vecchiaia sia dell’AVS sia della previdenza professionale con i relativi vantaggi e svantaggi.

Importante: la riforma dell’AVS (AVS 21) entrata in vigore il 1° gennaio 2024 prevede una maggiore flessibilizzazione della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia.


    Anticipazione della rendita AVS

    Con l’entrata in vigore di AVS 21 il 1° gennaio 2024, l’età di riferimento per la riscossione della rendita AVS ordinaria delle donne viene progressivamente parificata a quella degli uomini. Ciò riguarda le donne nate tra il 1961 e il 1963, mentre per coloro che sono nate a partire dal 1964 l’età di riferimento è già di 65 anni. Questo significa che dal 2028 l’età di riferimento sarà di 65 anni sia per le donne sia per gli uomini, sia nell’AVS sia nella previdenza professionale.

    Una riscossione anticipata della rendita AVS è possibile a partire dai 63 anni e può avvenire in termini di mesi (p.es. a 64 anni e quattro mesi) o di percentuale (tra il 20 e l’80 per cento). La quota della riscossione anticipata può essere aumentata una volta, in seguito occorre percepire l’intera parte restante. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli. Una riscossione anticipata della rendita AVS comporta lo svantaggio di una riduzione vita natural durante della stessa in corrispondenza del mese o della percentuale di riscossione. Per le donne per le quali sono previste misure di compensazione (anni di nascita 1961-1969) valgono condizioni speciali, che tuttavia non verranno approfondite in questa sede. Per maggiori ragguagli al riguardo potete consultare il sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

    Chi opta per l’anticipo della rendita AVS completa o parziale deve presentare la relativa notifica tre-quattro mesi prima dell’inizio desiderato della riscossione, ma al più tardi l’ultimo giorno del mese precedente. Importante: il versamento della rendita AVS anticipata è possibile al più presto il mese successivo alla notifica. Una notifica retroattiva è esclusa. Chi per esempio compie 64 anni il 15 agosto e desidera percepire la rendita AVS deve presentare la notifica entro il 31 agosto.

    Anche se riscuote anticipatamente la rendita AVS, una persona deve versare i contributi AVS/AI fino all’età di riferimento ordinaria di 65 anni. Chi non raggiunge più un reddito di circa 5000 franchi l’anno è chiamato a versare i contributi in qualità di persona senza attività lucrativa. Si è esenti dai contributi solo se la/il coniuge, in qualità di persona con attività lucrativa, versa ancora almeno il doppio dei contributi minimi.

    Chi percepisce una rendita AVS anticipata e vive in condizioni modeste ha diritto a prestazioni complementari (PC). La riduzione della rendita AVS dovuta all’anticipazione può essere così compensata, poiché per il calcolo delle PC è considerata come reddito computabile soltanto la rendita ridotta. Le PC compensano però solo una rendita AVS ridotta, non una rendita AVS percepita solo in parte. Per chi percepisce solo una parte della propria rendita AVS e si annuncia per la riscossione di PC, come reddito compitabile fa stato una rendita AVS intera anticipata.

    Esempio

    A causa del peggioramento delle condizioni di salute, S. sta facendo sempre più fatica a svolgere le sue mansioni sul posto di lavoro. Dato che non vuole assolutamente annunciarsi all’AI, opta per il pensionamento anticipato e tre mesi prima del suo 63° compleanno lo comunica alla sua cassa di compensazione.
    S. è consapevole che la sua rendita AVS verrà ridotta, ma può accettarlo perché la rendita AVS e la rendita di vecchiaia della cassa pensioni non sarebbero comunque bastate per coprire il fabbisogno esistenziale. Non appena avrà ricevuto la decisione dell’AVS, farà domanda di prestazioni complementari.

    Chi opta per l’anticipazione della rendita AVS totale deve essere consapevole che questa decisione ha conseguenze anche sul diritto a un assegno per grandi invalidi e a mezzi ausiliari. Non appena si percepisce anticipatamente la rendita totale di vecchiaia, la persona soggiace alle disposizioni della legge sull’AVS e non più a quelle della legge sull’AI: se dopo il pensionamento anticipato subentra una grande invalidità o la persona ha per la prima volta bisogno di un determinato mezzo ausiliario, l’eventuale diritto è determinato sulla base delle regole dell’AVS, molto più restrittive.

    Anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale

    Dal 1° gennaio 2024, anche le casse pensioni sono tenute per legge a offrire l’anticipazione della rendita di vecchiaia. Analogamente all’AVS, anche nella previdenza professionale una riscossione anticipata è possibile dai 63 anni. Nei regolamenti, le casse pensioni possono tuttavia prevedere un’età di pensionamento inferiore, per esempio dai sessant’anni.

    Come per l’AVS, la riscossione può avvenire in termini di mesi (p.es. a 64 anni e quattro mesi) o di percentuale. Le casse pensioni devono offrire la riscossione anticipata in almeno tre fasi, ma la prima quota della prestazione di vecchiaia deve essere di almeno il 20 per cento. La legge permette inoltre alle casse pensioni di prevedere nei loro regolamenti anche più di tre fasi oppure una quota minima più bassa.

    Esempio

    per ragioni di salute, W. fa sempre più fatica a svolgere il suo lavoro di falegname a tempo pieno presso la ditta X. All’età di 62 anni, chiede al datore di lavoro se sia possibile ridurre il grado di occupazione al 50 per cento. Il datore di lavoro è d’accordo. La cassa pensioni della ditta X prevede il pensionamento parziale a partire dai 60 anni, così versa a W. mezza rendita di vecchiaia anticipata. In un caso del genere, anche la rendita della previdenza professionale subisce una riduzione, che però non è incisiva come se W. fosse andato totalmente in pensione a 62 anni.

    L’anticipazione di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale comporta sempre una notevole riduzione della rendita vita natural durante. La riduzione non è sempre uguale, ma spesso si situa tra il 5 e il 7 per cento per anno di anticipazione. Singole casse pensioni offrono ai loro assicurati che vanno in pensione prima dell’età ordinaria AVS anche una pensione transitoria limitata nel tempo (in sostituzione della rendita AVS mancante). Se non viene finanziata dal datore di lavoro, tocca agli assicurati farlo con un’ulteriore riduzione della rendita di vecchiaia (sin dall’inizio o dal raggiungimento dell’età AVS ordinaria).

    Esempio

    Per ragioni di salute, H. non riesce più a svolgere le sue mansioni a soddisfazione del datore di lavoro, che la licenzia. Alla fine del rapporto di lavoro, H. avrà 60 anni e dieci mesi. Il datore di lavoro le segnala che, ai sensi del regolamento della cassa pensioni, potrebbe scegliere la pensione anticipata con una rendita mensile di 700 franchi. Dato che non dispone di riserve patrimoniali e una simile rendita non le consentirebbe di vivere, H. chiede se la cassa pensioni accorda pensioni transitorie. Purtroppo no, quindi H. dovrà annunciarsi alla disoccupazione, che le verserà un’indennità da cui sarà però detratta la rendita di vecchiaia (700 franchi). Al raggiungimento dei 63 anni, potrà chiedere l’anticipazione della rendita AVS e le prestazioni complementari.

    Se il rapporto di lavoro viene sciolto in un’età in cui ai sensi del regolamento della cassa pensioni è possibile anticipare la rendita di vecchiaia, ma la persona desidera semplicemente cambiare lavoro, è possibile chiedere, al posto dell’anticipazione della rendita, una prestazione d’uscita. Quest’ultima corrisponde all’avere di vecchiaia e va versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Lo stesso vale per la persona che alla fine del rapporto di lavoro entra in disoccupazione: in tal caso, la prestazione d’uscita può essere versata su un conto di libero passaggio.

    A partire dai 58 anni è possibile restare assicurati nella cassa pensioni attuale se il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro. Chi opta per questa soluzione resta assicurato contro i rischi di invalidità e decesso, e può farsi versare le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita, anche se fino al prelievo delle prestazioni di vecchiaia LPP non viene più assunto (con conseguente entrata nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro). Una tale soluzione impone tuttavia a lavoratore e datore di lavoro il pagamento dei contributi di rischio (decesso e invalidità) e delle spese amministrative. Il versamento dei contributi di risparmio (per l’avere di vecchiaia) è invece facoltativo, e anche in questo caso sarebbero dovute le parti di lavoratore e datore di lavoro.

    Esempio

    H. rinuncia esplicitamente all’anticipazione della rendita di vecchiaia e alla continuazione dell’assicurazione presso la cassa pensioni attuale. Alla disdetta, si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione. Al termine del rapporto di lavoro, la cassa pensioni versa quindi l’avere di vecchiaia su un conto di libero passaggio. Purtroppo, H. non trova un nuovo posto. Dopo due anni, il diritto all’indennità di disoccupazione è esaurito. A questo punto, H. può ritirare il suo avere di vecchiaia dal conto di libero passaggio, operazione possibile a partire dai sessant’anni. Così facendo, però, non riceverà più alcuna rendita di vecchiaia dalla previdenza professionale.

    Rendita d’invalidità o anticipazione della rendita di vecchiaia?

    Se una persona con problemi di salute che ha raggiunto i 60 anni si accorge di non essere più in grado di svolgere le proprie mansioni sul posto di lavoro o se un datore di lavoro minaccia la risoluzione del rapporto di lavoro, si pone la questione se sia meglio anticipare la rendita di vecchiaia e accettarne la conseguente diminuzione o annunciarsi all’AI. Purtroppo, non esiste una risposta valida in tutti i casi, ognuno deve valutare la propria situazione. In questi casi, è sempre consigliabile chiedere una consulenza personale. Qui elenchiamo soltanto alcuni fattori che possono far propendere per l’una o l’altra soluzione.

    Fattori (assieme ad altri) favorevoli a un’anticipazione delle prestazioni di vecchiaia

    • L’anticipazione della rendita di vecchiaia è possibile in generale, sia quella dell’AVS sia quella della previdenza professionale (se concesso dal regolamento della cassa pensioni).
    • Nonostante la riduzione, le prestazioni di vecchiaia bastano per vivere (soprattutto se la cassa pensioni accorda anche una rendita transitoria).
    • Le prestazioni di vecchiaia non bastano per vivere, ma la persona dispone di un patrimonio sufficiente per colmare la lacuna oppure subentrano le prestazioni complementari (tuttavia possibile soltanto con la percezione anticipata della rendita AVS).
    • La persona non vuole sottoporsi alla procedura di accertamento dell’AI, che comporta comunque sempre fastidi e incertezze.

    Fattori (assieme ad altri) favorevoli a un annuncio all’AI

    • Le previste riduzioni delle prestazioni di vecchiaia sono considerevoli, al punto che la copertura del fabbisogno esistenziale individuale non è più garantita.
    • L’azienda ha stipulato un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che potrebbe coprire la perdita di guadagno fino alla decisione dell’AI.
    • I medici attestano e motivano in modo convincente un’incapacità al lavoro, non soltanto per quanto riguarda l’attività esercitata finora, bensì anche un’attività adeguata.
    • Ci si deve attendere un peggioramento delle condizioni di salute.

    Capita di continuo che una persona si annunci all’AI, che gli accertamenti vadano per le lunghe e che durante l’attesa della decisione la copertura del fabbisogno esistenziale sia improvvisamente incerta. In casi del genere, una possibile alternativa agli aiuti sociali può essere l’anticipazione di una rendita AVS. Se poi l’AI dovesse accordare con effetto retroattivo una rendita, si può revocare l’anticipazione di quella dell’AVS. Se sia possibile procedere così anche per quanto riguarda le rendite della previdenza professionale dipende dal singolo caso ed è in parte controverso.

    Esempio

    G. lavora al 70 per cento nel settore della vendita e guadagna 2500 franchi al mese. Poco prima di compiere 61 anni, si ammala ai polmoni e i medici la dichiarano inabile al lavoro al 100 per cento. L’assicurazione dell’azienda le versa un’indennità giornaliera equivalente all’80 per cento del salario. G. si è annunciata all’AI, ma la decisione si fa attendere perché è stata richiesta una perizia. Il diritto alle indennità termina dopo 720 giorni. Dato che non possiede riserve finanziarie, dovrebbe rivolgersi al servizio sociale, ma G. non vuole e opta per l’anticipazione della rendita AVS a 63 anni. La cassa pensioni del datore di lavoro le versa una rendita di vecchiaia della previdenza professionale.
    Tre mesi dopo aver ottenuto la rendita AVS, G. si vede riconoscere dall’AI con effetto retroattivo una rendita d’invalidità intera più alta della rendita AVS ridotta. In questo caso, G. può revocare l’anticipazione della rendita AVS. Deve però chiarire se anche la cassa pensioni accetta una simile procedura.

    Basi giuridiche

    • Anticipazione della rendita AVS:
      art. 40 e 40a LAVS, art. 56 e 56bis OAVS
    • Esclusione della richiesta di un’anticipazione della rendita AVS con effetto retroattivo:
      art. 67 cpv. 1bis OAVS
    • Revoca dell’anticipazione della rendita AVS in caso di diritto a una rendita AVS:
      art. 56ter, cpv. 3 e 4 OAVS
    • Diritto a prestazioni complementari in caso di rendita AVS anticipata:
      art. 15a OPC-AVS/AI
    • Diritto all’anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale:
      art. 13, 13a e 13b LPP
    • Diritto alla prestazione d’uscita al posto dell’anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale:
      art. 2 cpv. 1bis LFLP
    • Pagamento delle prestazioni di vecchiaia:
      art. 16 OLP
    • Diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale:
      art. 18c LADI, art. 12 OADI
    • Continuazione dell’assicurazione presso la cassa pensioni dopo i 58 anni dopo la disdetta da parte del datore di lavoro:
      art. 47a LPP

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