Servizi
Una partecipazione autonoma alla vita sociale non è possibile per le persone in situazione di handicap se l’accesso ai servizi è loro negato od ostacolato. Ciò riguarda sia i servizi dello Stato sia quelli offerti da privati, che si tratti di canali di contatto con le autorità come gli uffici comunali o i tribunali, di ristoranti, di cinema, del negozietto di alimentari dietro l’angolo o di servizi su internet. Le prescrizioni sull’accessibilità per le persone in situazione di handicap variano tuttavia molto tra i vari prestatori di servizi.
Servizi di uffici statali e di aziende a beneficio di un monopolio
Tutte le autorità pubbliche federali, cantonali e comunali devono far sì che le persone in situazione di handicap possano usufruire dei loro servizi senza svantaggi. Ciò vale pure per le aziende che offrono servizi di base in ragione di un monopolio di diritto federale o cantonale, per esempio imprese di trasporto, radio e televisione, servizi postali o di telefonia.
Queste autorità e aziende sono tenute d’ufficio ad adattare ogni nuovo servizio alle persone in situazione di handicap per evitare qualsiasi svantaggio, ma anche a eliminare gli svantaggi presenti nei servizi esistenti. Soltanto se ciò comporta un onere eccessivo, è sufficiente intervenire riducendo lo svantaggio.
Esempio
Un’autorità mette a disposizione sul suo sito numerosi promemoria. Si tratta di informazioni importanti sia per le persone private sia per le ditte su svariati argomenti, per esempio sul diritto fiscale. I documenti sono in formato PDF non accessibile. Dall’entrata in vigore della Legge sui disabili nel 2004, le autorità pubbliche sono tenute a mettere a disposizione nuovi promemoria in forma accessibile. Poiché l’onere necessario a rielaborare tutti i documenti per renderli privi di barriere sarebbe eccessivo, è sufficiente che essi vengano messi a disposizione in formato Word su richiesta.
In pratica, le autorità e le aziende summenzionate devono rimuovere gli ostacoli presenti e attuare attivamente altri provvedimenti. L'obiettivo da tenere a mente deve sempre essere la fruizione autonoma del servizio per le persone in situazione di handicap.
Esempio
in un Comune, l’accesso alla casa comunale è vietato ai cani. La regola non deve valere per i cani guida o di assistenza, poiché ciò comporterebbe uno svantaggio per le persone in situazione di handicap che hanno bisogno dei loro cani per muoversi in modo indipendente. Se una persona audiolesa deve comparire a un’udienza in tribunale, questo deve organizzare la presenza di un interprete della lingua dei segni, affinché sia garantito che la persona in questione possa capire tutte le informazioni e quindi prendere le decisioni del caso.
informazioni su manifestazioni nel Comune, domande di costruzione, dichiarazioni fiscali compilabili su internet. Con alcuni uffici è ormai possibile comunicare quasi unicamente mediante un modulo in linea. Anche queste prestazioni devono essere accessibili alle persone in situazione di handicap.
Esempio
un Comune decide di fornire l’estratto del casellario giudiziale esclusivamente previa richiesta in linea allo scopo di offrire un servizio più rapido ai cittadini e per risparmiare carta per ragioni ambientali. Purtroppo, nella costruzione del sito non si è pensato a evitare le barriere, per cui gli ipovedenti sono svantaggiati. Il Comune è obbligato a rimediare a questo inconveniente migliorando il sito o reintroducendo altre modalità di richiesta dell’estratto.
Fondamentalmente, se la necessità di un interprete è comunicata per tempo alla collettività pubblica e se questa non ha trovato qualcuno che faccia al caso, la persona audiolesa può organizzare da sé la traduzione simultanea a spese dell’autorità in questione. Ciò vale per la comunicazione con tutte le autorità, poco importa che siano federali, cantonali o comunali.
Esempio
Z. è audiolesa e ha un appuntamento all’ufficio di collocamento. Non appena le viene comunicata la data dell’incontro, annuncia di avere bisogno di un interprete della lingua dei segni. L’ufficio di collocamento risponde di non aver mai organizzato nulla del genere prima e le chiede di occuparsene lei. Z. porta al colloquio un interprete e, quando riceve la fattura, la inoltra all’ufficio di collocamento, che è tenuto a pagarla.
Oltre agli audiolesi, esistono persone con altri handicap che necessitano di un aiuto nella comunicazione. In tali casi, è possibile fare capo a un’assistenza alla comunicazione per persone che non sono in grado di parlare autonomamente di questioni complesse, per esempio a causa di un handicap mentale o psichico, oppure in seguito a un grave trauma cranio-cerebrale. Gli assistenti aiutano le persone in situazione di handicap a farsi capire e spiegano loro i concetti troppo complessi in maniera comprensibile. Le autorità sono tenute ad ammettere questo tipo di assistenza e in linea di principio a farsi carico dei costi, proprio come per l'interprete della lingua dei segni. In ogni caso, sono obbligate a coprire i costi se la persona in situazione di handicap non capirebbe le informazioni più importanti senza assistenza e se i costi non sono coperti da un altro ente, per esempio l’AI.
Esempio
a causa di una malattia psichica, S. ha grosse difficoltà a comunicare con persone che non conosce. Per gli appuntamenti riguardanti questioni complesse, deve farsi accompagnare da una persona che lo assiste nella comunicazione, spiegandogli i concetti complicati in maniera semplificata. Per la procedura di divorzio, S. vorrebbe essere accompagnato dall’assistente alla comunicazione. Il giudice è tenuto ad accettare, anche se in una procedura di divorzio non è usuale che siano presenti altre persone oltre ai diretti interessati e agli avvocati. È infatti l’unico modo per assicurarsi che S. possa comparire in aula ed essere ascoltato senza svantaggi dovuti al suo handicap.
I fornitori di servizi privati non sono tuttavia obbligati ad adattare i loro servizi alle esigenze specifiche delle persone in situazione di handicap. Non devono però ferirne la dignità o trattarle con meno premura rispetto alle persone senza handicap senza motivazioni valide. Tali motivazioni non possono essere basate su pregiudizi nei confronti di chi ha un handicap.
Esempio
un ristorante non è tenuto ad avere una carta scritta in alfabeto Braille e un sito per acquisti in linea non deve per forza essere accessibile alle persone in situazione di handicap. Una piscina non può invece negare l’accesso a un gruppo di bambini con handicap con il pretesto che gli altri utenti si sentirebbero a disagio. Un tassista non può rifiutare a un cieco di salire in auto con il suo cane da guida, a meno che il cane si mostri aggressivo nei suoi confronti.
Sostegno in caso di trattamento discriminatorio
Gli svantaggi di cui sono responsabili le collettività pubbliche o le imprese summenzionate possono essere impugnati davanti a un tribunale o alle autorità amministrative competenti. L’ente o l’azienda possono così essere intimati ad adattare il servizio in questione. Qualora l’adattamento non rispettasse il principio di proporzionalità, per esempio per ragioni di costi, il tribunale deve ordinare una soluzione sostitutiva.
Le cose cambiano quando si tratta di servizi privati: in caso di svantaggi provocati da fornitori di servizi privati, il tribunale può soltanto constatare la discriminazione e intimare un risarcimento per un importo massimo di CHF 5000.-. Non è quindi possibile obbligare i privati ad adattare i loro servizi.
Esistono servizi specializzati in materia di pari opportunità per le persone in situazione di handicap. Essi offrono sostegno in caso di svantaggi o discriminazioni nei servizi.
- Diritto all’accessibilità nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità:
art. 9 - Diritto all’accesso a informazioni nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità:
art. 21 lett. c e d - Divieto di discriminazione nelle assicurazioni malattia e vita nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità:
art. 25 lett. e - Diritto alla partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità:
art. 30
- Divieto di svantaggi nel fruire di prestazioni dello Stato e di aziende a beneficio di un monopolio federale:
art. 2 cpv. 4, art. 3 lett. e LDis - Divieto di discriminazione nel fruire di servizi di privati:
art. 6 LDis - Diritti soggettivi in caso di svantaggio o discriminazione:
art. 8 cpv. 1 e 3 LDis - Principio di proporzionalità:
art. 11 e art. 12 cpv. 3 LDis