Mezzi ausiliari e modifiche architettoniche all’interno dell’abitazione
Le persone con difficoltà fisiche o disturbi sensoriali hanno spesso bisogno di mezzi ausiliari o di modifiche architettoniche per vivere da sole e riuscire a gestire autonomamente l’economia domestica. In Svizzera, a determinate condizioni l’assicurazione invalidità copre le spese per tutta una serie di mezzi ausiliari e adeguamenti, le spese di preparazione all’uso, di riparazione e di manutenzione. Quanto esposto di seguito è una panoramica senza alcuna pretesa di completezza.
I mezzi ausiliari e gli adeguamenti sono finanziati dall’AI se la persona al momento in cui ne ha bisogno la prima volta non ha ancora raggiunto l’età AVS. Se il diritto nasce in «età AI», per la garanzia dei diritti acquisiti continua a sussistere anche dopo il raggiungimento dell’età AVS Se invece un mezzo ausiliario si rende necessario per la prima volta in età AVS, l’assicurato non ha praticamente alcun diritto al finanziamento da parte dell’AVS di mezzi ausiliari e adeguamenti architettonici all’interno dell’abitazione. Secondo il Cantone di domicilio, determinati mezzi ausiliari e dispositivi per le cure possono essere finanziati tramite le prestazioni complementari.
- adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC;
- spostamento o soppressione di pareti divisorie;
- ampliamento o cambiamento di porte dell’abitazione o dello stabile;
- installazione di sbarre d’appoggio, di corrimano, di maniglie supplementari e di apriporta per le porte dell’abitazione o dello stabile;
- soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie;
- installazione di impianti segnaletici per sordi, per persone affette da ipoacusia grave o per sordociechi (sussidio massimo: 1300 franchi).
Gli adeguamenti architettonici sono finanziati sia in abitazioni di proprietà sia in oggetti locati. Per le abitazioni di proprietà costruite ex novo dalla persona assicurata vale tuttavia il principio che con un’adeguata progettazione si può evitare di dover apportare modifiche in un secondo tempo. Per questa ragione, l’AI copre in tali casi solo sbarre d’appoggio, corrimano, maniglie supplementari e impianti segnalateci.
Per quanto riguarda gli appartamenti in affitto, l’AI assume le modifiche soltanto se è garantita una certa stabilità del rapporto di locazione. Se un inquilino è costretto a lasciare l’appartamento, può essergli nuovamente accordato un contributo agli adeguamenti necessari nella nuova abitazione, ma in caso di frequenti traslochi l’AI si farà più reticente. Se al termine del rapporto di locazione il locatore esige il ripristino dello stato anteriore e se così è stato concordato per iscritto al momento della modifica, l’AI sostiene anche le spese per il ripristino.
Esempio
M. vive da parecchio tempo in un appartamento in affitto. La malattia muscolare degenerativa di cui soffre lo costringe ora sulla sedia a rotelle. Per consentirgli di muoversi agevolmente nei vari locali, devono essere allargate due porte, effettuati diversi adeguamenti in bagno e occorre abbattere una parete divisoria che dà sulla cucina. M. chiede a un architetto suo amico di progettare tutto.
Per prima cosa, dovrà però chiedere al proprietario dell’appartamento se è d’accordo con le modifiche. Il consenso deve avvenire in forma scritta. È pure necessario stabilire chi assume i costi degli adeguamenti, se allo scioglimento del contratto di locazione sarà necessario ripristinare lo stato anteriore e chi copre le spese dell’eventuale ripristino.
Una volta ottenuto il consenso del locatore, l’ufficio AI sottoporrà i piani di ristrutturazione a un servizio d’accertamento (in genere la FSCMA), il quale valuterà la proporzionalità dei costi e l’effettiva necessità di quanto previsto. Soltanto a quel punto l’AI prenderà la sua decisione.
L’AI finanzia piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe, e copre il costo per la rimozione o la modifica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione, attorno a essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale. Le uniche condizioni sono che la persona senza questi interventi non possa lasciare il luogo in questione e che non soggiorni in istituto. La consegna di piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe avviene sotto forma di prestito.
Esempio
W. ha la sclerosi multipla e adesso deve usare la sedia a rotelle. Per lasciare l’appartamento, necessita di un elevatore per scale.
Mezzi ausiliari per facilitare la gestione dell’economia domestica
Anche all’interno dell’abitazione devono, secondo le circostanze, essere effettuate modifiche architettoniche o inseriti apparecchi domestici per consentire lo svolgimento delle faccende domestiche. Una persona in sedia a rotelle potrebbe dover adeguare i mobili della cucina (piani di lavoro con spazio libero sottostante, armadi a un’altezza accessibile) e acquistare una lavatrice (perché quella in cantina non è più raggiungibile), una persona cieca avere bisogno di elettrodomestici particolari (p.es. bilancia parlante).
Chi si occupa dell’economia domestica ha diritto al finanziamento di simili adeguamenti architettonici e mezzi ausiliari se ne ricava un considerevole incremento della capacità di rendimento nelle mansioni consuete. In caso di mezzi ausiliari e interventi costosi, nell’ottica del principio della proporzionalità si richiede un aumento del 10 per cento.
- Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti come sedie WC, sedili per vasca da bagno, sollevatori per vasca da bagno o rialzi per WC: la condizione per ottenere il finanziamento è che la persona con problemi di salute non sia altrimenti in grado di attendere da sola all’igiene del corpo. Se una persona acquista un’installazione di WC-doccia e WC-essicazione completa (Closomat) nonostante sia sufficiente un complemento al WC esistente, l’AI può limitarsi a coprire una parte delle spese.
- Elevatori per malati o sollevatori a soffitto: sono finanziati dall’AI anche se la persona è in grado di occuparsi solo in misura minima dell’igiene del corpo. Se la persona utilizza l’elevatore pure per coricarsi e per alzarsi, non ha diritto all’ulteriore finanziamento di un letto azionato elettricamente.
- Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori): ne hanno diritto le persone che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Non hanno diritto a questa prestazione i durevolmente degenti. Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto azionato elettricamente fino a un importo di 2500 franchi. Il sussidio alle spese di fornitura è di 250 franchi.
- Cani di assistenza consegnati da un organo certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI)
- Cani di assistenza alla mobilità per persone dai sedici anni con una grave disabilità fisica: contributo forfetario di 20'280 franchi (incl. cibo e spese veterinarie), al massimo ogni otto anni, solo una volta per cane
- Cani educati per anticipare le crisi epilettiche nei bambini dai quattro anni e negli adulti: contributo forfetario di 14'280 franchi (incl. cibo e spese veterinarie), al massimo ogni otto anni, solo una volta per cane
- Cani d’accompagnamento per bambini autistici tra i quattro e i nove anni: contributo forfetario una tantum di 20’280 franchi (incl. cibo e spese veterinarie)
Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l’ambiente
L’AI finanzia una serie di mezzi ausiliari volti a consentire, rispettivamente facilitare, alle persone con una considerevole disabilità il contatto con l’ambiente. La prestazione è versata a prescindere dal fatto che la persona abbia un’attività lucrativa o si occupi della propria economia domestica.
- Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici: sono consegnati dall’AI a persone affette da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Anche agli allievi della scuola dell’obbligo può essere consegnato un apparecchio di comunicazione se questo non viene utilizzato in primis per scopi terapeutici.
- Volta pagine: l’AI finanzia un tale apparecchio a chi lo richiede perché per ragioni fisiche non è in grado di leggere libri da solo.
- Apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente: vi hanno diritto le persone con grave paralisi non ricoverate né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici che solo grazie a un tale dispositivo possono stabilire contatti con l’ambiente o spostarsi in modo autonomo nell’abitazione con la sedia a rotelle elettrica. Il diritto comprende un apparecchio trasmittente adatto alla disabilità, un apparecchio ricevente e un dispositivo di comando che permetta di compiere l’azione desiderata, ad esempio spostarsi con la sedia a rotelle elettrica, telefonare, aprire porte e finestre, usare l’ascensore, accendere o spegnere la luce.
- Videotelefono SIP: l’AI consegna un tale apparecchio alle persone sorde o gravemente audiolese che comunicano nella lingua dei segni, a condizione che esse non possano altrimenti stabilire i necessari contatti con l’ambiente, o non si possa esigere che lo facciano. Il sussidio massimo ammonta a 1700 franchi. Possono ricevere due apparecchi soltanto le persone esercitanti un’attività lucrativa e che utilizzano il secondo apparecchio sul posto di lavoro.
- Bastoni bianchi: l’AI consegna un bastone bianco e, se necessario, anche un navigatore per pedoni alle persone cieche o fortemente menomate alla vista. Alla prima consegna, finanzia pure un allenamento dell’orientamento e della mobilità di cinquanta ore al massimo. Se uno specialista ne motiva la necessità, anche le ulteriori sessioni d’allenamento necessarie in un secondo tempo sono pagate.
- Cani da guida per ciechi: se è comprovato che una persona sa occuparsi di un cane da guida e che grazie a quest’ultimo può spostarsi da sola fuori di casa, l’AI assume le spese del cane, se è consegnato da una scuola che ha concluso una convenzione tariffale con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L’AI versa inoltre un sussidio mensile di 110 franchi per cibo e veterinario.
- Sistemi di lettura e scrittura per persone cieche o fortemente menomate alla vista: questa categoria comprende gli apparecchi di lettura e le macchine da scrivere in Braille nonché i sistemi di lettura e scrittura computerizzati, inclusi i relativi programmi. Hanno diritto a un sistema di lettura da utilizzare al di fuori del lavoro le persone che non sono in grado di leggere testi di grandezza normale con l’ausilio di occhiali-lente con una capacità d’ingrandimento di otto volte, che hanno una percezione dei contrasti particolarmente ridotta o hanno una forte limitazione del campo visivo.
Esempio
D. è ipovedente grave. Per poter leggere e scrivere ed entrare in contatto con l’ambiente per mezzo dello scambio di e-mail, si rivolge a un centro specializzato, il quale, dopo aver accertato l’idoneità di D., presenta una domanda all’AI. Quest’ultima non pagherà il PC e la stampante, dato che al giorno d’oggi sono considerati parte dell’equipaggiamento di base di un’economia domestica, ma assumerà le spese degli adeguamenti richiesti dalla disabilità e del programma per l’ingrandimento, le spese per l’installazione e fino a trenta ore di addestramento all’utilizzo del programma speciale.
- Premesse generali per la copertura di mezzi ausiliari:
art. 21 LAI, artt. 2, 7 e8 OMAI - Modifiche architettoniche nell’appartamento:
allegato alla OMAI, cifra 14.04 - Elevatori per scale e piattaforme elevatrici:
allegato alla OMAI, cifra 13.05 - Piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe:
allegato alla OMAI, cifra 14.05 - Mezzi ausiliari per facilitare la gestione dell’economia domestica:
allegato alla OMAI, cifre 13.01-13.04 - Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia:
allegato alla OMAI, cifre 14.01-14.03, 14.06 - Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l’ambiente:
allegato alla OMAI, cifre 11.01-11.07, 15.02, 15.04-15.06 - Direttive amministrative sui mezzi ausiliari:
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI) / lettera circolare AI n. 401