Formazione professionale

Oggi è prassi comune seguire nel corso della carriera professionale perfezionamenti o nuove formazioni. Poiché non devono essere né privilegiate né svantaggiate, le persone con disabilità devono pagare di tasca propria i costi ordinari di un perfezionamento, esattamente come tutti gli altri. L’AI copre unicamente le spese suppletive causate dalla disabilità. Diversamente che per la prima formazione professionale e una riformazione professionale resasi necessaria a causa della disabilità, per il perfezionamento professionale l’AI non accorda alcuna indennità giornaliera.

In questo capitolo, sono esposte nel dettaglio le condizioni per la copertura dei costi e le prestazioni dell’AI.


    A quali condizioni l’AI copre i costi di un perfezionamento professionale?

    L’AI assume le spese suppletive di un perfezionamento professionale causate dall’invalidità se...

    • il perfezionamento è adeguato, ossia se corrisponde alle predisposizioni e alle capacità della persona con problemi di salute;
    • la formazione è appropriata, ossia se vi è un rapporto ragionevole tra costi e utilità;
    • con il perfezionamento è presumibile che la capacità al guadagno possa essere mantenuta o migliorata: il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente dovuto all’invalidità.

     

    Esempio

    K., sorda, è disegnatrice edile di formazione ed è attiva nella professione già da alcuni anni. Ora desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi in materia al fine di tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie e rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro. Benché K. non debba seguire questo perfezionamento a causa della disabilità, l’AI assume le spese suppletive causate dalla disabilità (p.es. i servizi di un’interprete della lingua dei segni).

    Delimitazioni rispetto alla prima formazione professionale e alla riformazione professionale

    La delimitazione tra prima formazione professionale e perfezionamento professionale non è sempre palese, in particolare nelle professioni che richiedono una formazione a più stadi.

    Di norma, gli uffici AI partono dal presupposto che la prima formazione professionale si concluda con il conseguimento di un certificato ordinario (p.es. attestato federale di capacità al termine del tirocinio) e che tutte le formazioni seguenti siano da considerare perfezionamenti. Questa distinzione è importante perché a determinate condizioni l’AI accorda un’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, ma non durante un perfezionamento professionale. Se l’obiettivo perseguito richiede una formazione a due stadi, è bene comunicarlo chiaramente sin dall’inizio affinché l’intero percorso venga classificato come prima formazione professionale.

     

    Esempio

    In seguito a un incidente avuto da ragazzino, C. ha una disabilità fisica. Per diventare ingegnere elettronico come vorrebbe, intende innanzitutto fare un tirocinio, poi ottenere la maturità professionale e infine studiare presso una scuola universitaria professionale. È importante che C. definisca sin dall’inizio il suo obiettivo con l’orientatore professionale dell’AI, per far sì che l’intera formazione sia considerata una prima formazione professionale. Questo comporta il vantaggio che, a determinate condizioni, C. ha diritto a un’indennità giornaliera, ad esempio se la formazione dovesse durare più del previsto a causa della disabilità.

    Nemmeno la delimitazione tra perfezionamento professionale e riformazione professionale è sempre facile. È tuttavia molto importante, perché per la riformazione tutti i costi sono assunti dall’AI, che accorda praticamente sempre anche un’indennità giornaliera, mentre per il perfezionamento sono finanziate soltanto le spese suppletive causate dalla disabilità e non è accordata alcuna indennità giornaliera. Fondamentalmente, una formazione è considerata riformazione se è resa necessaria dall’invalidità e serve a migliorare in modo rilevante la capacità al guadagno (per le condizioni nel dettaglio cfr. il capitolo «Riformazione professionale»). Se la formazione non è resa necessaria dalla disabilità, è considerata perfezionamento professionale.

    Esempio

    A. ha concluso una formazione commerciale e lavorato come segretaria. A causa di una malattia degenerativa degli occhi, A. è diventata praticamente cieca e può svolgere il suo lavoro ancora solo al 50 per cento. La donna desidera ora seguire una formazione per diventare assistente sociale perché è convinta che la disabilità la limiti meno in quella professione e possa quindi guadagnare di nuovo di più.
    Nella misura in cui A. sia all’altezza di quanto si è prefissa e se si può presupporre un miglioramento rilevante del reddito, l’ufficio AI deve finanziare la formazione in quanto riformazione e non come perfezionamento perché in questo caso la necessità di una nuova formazione è dovuta all’invalidità. Tutti i costi della formazione sono pertanto coperti, non soltanto le spese suppletive causate dall’invalidità. A. ha inoltre diritto a un’indennità giornaliera durante la formazione.

    Quali perfezionamenti professionali sono considerati?

    Sono considerati tutti i perfezionamenti adeguati a mantenere o migliorare le possibilità di guadagno sul mercato del lavoro, sia perfezionamenti nell’attuale ambito lavorativo sia formazioni in un campo completamente nuovo.

    La legge esclude l’assunzione da parte dell’AI delle spese suppletive causate dalla disabilità unicamente nel caso di formazioni offerte da organizzazioni sovvenzionate attive nel campo della disabilità. In casi eccezionali e motivati, l’UFAS potrebbe tuttavia ammettere anche simili formazioni su domanda.

    Esempio

    S. è sordo e finora ha lavorato come installatore di impianti sanitari. Ora intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo, vorrebbe conseguire una formazione di organizzatore del lavoro. Visto che il perfezionamento porta a un miglioramento delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro primario, l’AI copre tutte le spese suppletive causate dalla disabilità (p.es. i servizi di un’interprete della lingua dei segni).

    Che cosa copre l’AI durante un perfezionamento professionale?

    L’AI copre le spese suppletive della formazione dovute alla disabilità, determinate per mezzo di un calcolo comparativo.

    Da un lato si accerta quanto costerebbe l’intera formazione per una persona senza disabilità, dall’altro quanto costa alla persona con problemi di salute raggiungere il suo obiettivo di formazione. Non sono tenute in considerazione le spese suppletive dovute alla scelta non motivata da ragioni inderogabili di una formazione più costosa.
    L’AI copre le spese suppletive soltanto se queste sono rilevanti, ossia se raggiungono i 400 franchi l’anno.
    L’AI finanzia le seguenti spese suppletive causate dalla disabilità.

    • Spese di formazione (strumenti didattici specificamente adeguati).
    • Mezzi ausiliari necessari e servizi di terzi (ausilii per la lettura per non vedenti e interpreti della lingua dei segni per non udenti).
    • Spese di trasporto (se l’utilizzo di mezzi pubblici non è possibile: spese per l’impiego di un taxi o una vettura privata).
    • Spese per alloggio e vitto fuori di casa: le spese per l’alloggio fuori domicilio sono assunte soltanto se l’alloggio fuori di casa è determinato dalla disabilità, se costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione oppure se il rientro al luogo di dimora non è possibile o esigibile.
       

    A differenza della prima formazione professionale, per il perfezionamento l’AI non accorda alcuna indennità giornaliera, nemmeno se la persona con problemi di salute ha bisogno di più tempo per il perfezionamento e non può così esercitare un’attività lucrativa in parallelo alla formazione. In singoli casi, questa lacuna assicurativa può purtroppo impedire a una persona di seguire il perfezionamento desiderato.

    Basi giuridiche

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