Rendita di invalidità della previdenza professionale
L’AVS e l’AI costituiscono il 1° pilastro del sistema svizzero delle assicurazioni sociali; la previdenza professionale è denominata 2° pilastro e, a complemento delle prestazioni AI, ha quale scopo di consentire di mantenere il tenore di vita abituale in caso di invalidità. Sebbene con la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) la previdenza professionale sia stata dichiarata obbligatoria per un segmento della popolazione, l’obiettivo legislativo del mantenimento del tenore di vita abituale viene raggiunto solo in parte. Ciò è dovuto da un lato al fatto che la LPP prevede solo prestazioni minime, per cui è decisivo se e in quale forma la cassa pensioni offre prestazioni superiori a tale minimo legale. Dall’altro, capita spesso che al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro una persona non sia assicurata, per cui non riceve nulla.
In questo capitolo si spiega la differenza tra previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria, e quali persone sono assicurate quando con un 2° pilastro. Vengono poi chiariti il rapporto tra AI e previdenza professionale, la competenza della cassa pensioni, il sistema di rendite, l’importo della rendita, l’inizio e la fine del diritto alla rendita, l’eventuale adeguamento delle prestazioni e la procedura in seno alla previdenza professionale. Poiché la rendita della cassa pensioni è solitamente accompagnata da una rendita AI, è infine illustrato quando e in quale misura una cassa pensioni può ridurre una rendita di invalidità a causa di sovraindennizzo.
Previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria
La parte obbligatoria della previdenza professionale è disciplinata dalla LPP e garantisce prestazioni minime legali che tutte le casse pensioni sono tenute a offrire. Il regolamento o gli statuti delle casse pensioni possono tuttavia prevedere prestazioni supplementari, la cosiddetta parte sovraobbligatoria della previdenza professionale.
È il datore di lavoro a decidere se una persona è assicurata solo per la parte obbligatoria o anche per quella sovraobbligatoria. Egli è infatti libero di affiliare i dipendenti a una cassa pensioni che offre prestazioni sovraobbligatorie o a una che prevede soltanto la parte minima legale. I datori di lavoro che nonostante l’obbligo di assicurazione non assicurano i dipendenti ad alcuna cassa pensioni vengono affiliati per legge all’istituto collettore. Poiché quest’ultimo copre soltanto il minimo, gli impiegati sono assicurati unicamente per la parte obbligatoria. Ciò vale anche per i disoccupati, dato che nel periodo in cui percepiscono le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione vengono affiliati per legge all’istituto collettore.
Sono obbligatoriamente assicurati dal 17° anno d’età tutti i dipendenti con un salario annuo di almeno 22'050 franchi. La parte di un salario annuo eccedente gli 88'200 franchi non è obbligatoriamente assicurata. I dipendenti con salari annui inferiori a 22'050 franchi e i redditi superiori a 88'200 franchi l’anno possono quindi essere assicurati soltanto con disposizioni particolari del regolamento. Per i disoccupati, l’assicurazione è obbligatoria se l’indennità di disoccupazione percepita è di almeno 84.70 franchi al giorno.
Esistono però situazioni in cui i dipendenti non sono obbligatoriamente assicurati sebbene raggiungano i 22'050 franchi di salario annuo. Ciò succede per esempio in caso di
- rapporto di lavoro a tempo determinato di al massimo tre mesi;
- invalidità di almeno il 70 per cento.
Esempio
Dopo l’apprendistato di commercio, T. ha trovato un impiego a tempo determinato di tre mesi presso un’agenzia di viaggi, dove guadagna 3000 franchi al mese. Su un anno, il suo salario sarebbe quindi superiore alla soglia dei 22'050 franchi, ma poiché il rapporto di lavoro è limitato a tre mesi, T. non è obbligatoriamente assicurata. Siccome l’agenzia di viaggi apprezza molto il lavoro di T., dopo due mesi e mezzo modifica il suo contratto in uno a tempo indeterminato. Dal momento dell’accordo sull’impiego fisso, T. è obbligatoriamente assicurata.
Chi è occupato a tempo parziale presso più datori di lavoro, spesso guadagna meno di 22'050 franchi in ciascun posto di lavoro. Se però il reddito complessivo supera questa soglia, è comunque possibile farsi assicurare presso l’istituto collettore.
Per le persone parzialmente invalide al beneficio di una rendita AI, il salario minimo annuo è ridotto della quota del diritto alla rendita parziale: una persona con una rendita al 50 per cento, per esempio, deve essere assicurata già da un salario annuo di 11'025 franchi.
Inizio, fine e portata della copertura assicurativa
L’inizio dell’assicurazione previdenziale obbligatoria coincide con l’inizio del rapporto di lavoro, ossia con il momento in cui una persona si reca per la prima volta al lavoro oppure in cui avrebbe dovuto incominciare il lavoro. Per i disoccupati, l’assicurazione obbligatoria ha inizio il giorno in cui comincia il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione.
La fine della copertura assicurativa coincide con il raggiungimento dell’età AVS, con il passaggio a un salario annuo inferiore alla soglia minima, con l'estinzione del diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione o con lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cessato il rapporto previdenziale, la copertura assicurativa dei rischi di decesso e invalidità rimane attiva ancora un mese (proroga della copertura), salvo se viene avviato un nuovo rapporto previdenziale prima della fine di tale mese (p.es. con l'inizio di un nuovo impiego)
Esempio
S. è stata assunta come chimica di laboratorio dal 1° febbraio, per cui è obbligatoriamente assicurata dal momento in cui, il tale data, si reca al lavoro. Per motivi economici, il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro già per fine ottobre. Fortunatamente, S. trova un nuovo impiego, ma solo dal 1° dicembre. Grazie alla proroga della copertura, S. rimane assicurata presso la cassa pensioni dell’impiego precedente fino alla fine di novembre. La copertura assicurativa per il rischio invalidità non viene dunque interrotta.
Se una persona che è in grado di lavorare a tempo pieno nonostante un problema di salute cambia datore di lavoro e quindi anche cassa pensioni, si pone la domanda di un’eventuale riserva per ragioni di salute. Va allora fatta una chiara distinzione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria. Le riserve sono infatti consentite solo per la parte sovraobbligatoria e comunque per cinque anni al massimo. Non sono ammesse riserve per la previdenza professionale obbligatoria.
Esempio
Quattro anni or sono, M. ha avuto una depressione. Dopo una degenza in una clinica psichiatrica è tornato completamente abile al lavoro. Ora cambia datore di lavoro. La cassa pensioni del nuovo datore di lavoro gli invia un questionario sullo stato di salute, nel quale M. deve indicare di aver sofferto di depressione e di essere stato per questo in clinica. La cassa pensioni esprime una riserva, spiegando che, se dovesse insorgere un’invalidità dovuta a depressione nei prossimi cinque anni, non erogherà prestazioni sovraobbligatorie. Poiché la cassa pensioni non può esprimere riserve per quanto riguarda la parte obbligatoria, la copertura di M. nel quadro delle prestazioni minime legali è comunque completa sin dall’inizio del rapporto di lavoro. Non appena il rapporto di lavoro avrà superato la durata di cinque anni, la riserva cadrà e M. sarà pienamente assicurato anche nel segmento sovraobbligatorio. Se M. nel questionario sullo stato di salute avesse sottaciuto la depressione e la degenza, in caso di invalidità per cause psichiche la cassa pensioni avrebbe potuto accusarlo di reticenza e recedere dal contratto di previdenza nel settore sovraobbligatorio. È quindi importante compilare il questionario in modo veritiero.
Definizione e determinazione dell’invalidità
Poiché per la previdenza professionale vale lo stesso concetto di invalidità come per l’AI, il grado di invalidità accertato dall’AI è determinante anche per le casse pensioni (vincolo). Ne consegue che anche le casse pensioni hanno il diritto di contestare una decisione dell’AI. Per questo, l’AI è tenuta a notificare la sua decisione alla cassa pensioni che si presume competente. Se l’AI non lo fa, il vincolo cade e la cassa pensioni può stabilire autonomamente il grado di invalidità.
Siccome l’AI copre non solo l’incapacità al guadagno, ma anche le difficoltà nell’eseguire le mansioni domestiche, per le persone con un’attività lucrativa a tempo parziale il grado di invalidità viene determinato secondo il metodo misto. Nella previdenza professionale, invece, è assicurata soltanto la capacità di guadagno. Ciò significa che se l’AI ha calcolato l’invalidità di una persona attiva a tempo parziale con il metodo misto, le casse pensioni sono in linea di principio vincolate al grado di invalidità determinato dall’AI per l’ambito lavorativo. Attenzione però: nella previdenza professionale, la copertura assicurativa include l’ambito lavorativo solo nella misura (temporale) dell’effettivo svolgimento dell’attività lucrativa. Nella previdenza professionale, l’invalidità equivale dunque all’incapacità di guadagno dovuta a problemi di salute riferita al grado di occupazione effettivo al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa. Per le persone occupate a tempo parziale, il diritto a prestazioni di invalidità di una cassa pensioni continua pertanto a essere determinato in base al grado di occupazione all’inizio dell’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità. Diversamente da quanto accade con l’AI, il grado di invalidità rilevante per il diritto di previdenza continua a essere determinato sulla base di un reddito senza invalidità corrispondente al grado dell’occupazione a tempo parziale e non in rapporto a un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno.
Esempio
K. lavorava al 50 per cento come impiegato di commercio e si occupava nell’altro 50 per cento del tempo dei figli e della casa. Poi si è ammalato di sclerosi multipla ed è diventato inabile al lavoro al 50 per cento. L’AI ha accertato un grado di invalidità del 50 per cento per l’attività lavorativa e un grado di invalidità del 30 per cento per le mansioni domestiche. Sulla base del metodo misto, risulta un grado di invalidità complessivo del 40 per cento e il diritto a una rendita AI del 25 per cento. In linea di principio, la cassa pensioni deve tener conto del grado di invalidità nell’ambito lavorativo, ossia il 50 per cento. Dato che all’inizio dell’incapacità al lavoro era occupato «solo» al 50 per cento, un grado di occupazione che dal punto di vista medico può continuare a esercitare, K. non può far valere alcun diritto nei confronti della cassa pensioni dato che il grado di invalidità è pari a zero.
Dopo un po’ di tempo, le sue condizioni di salute peggiorano e K. diventa totalmente inabile al lavoro. L’AI aumenta il grado di invalidità per l’attività lavorativa al 100 per cento e lascia invariato al 30 per cento quello per le mansioni domestiche. Secondo il metodo misto, risulta un grado di invalidità complessivo del 65 per cento e la rendita dell’AI viene aumentata della misura corrispondente. Basandosi sul grado di invalidità del 100 per cento per l’attività lavorativa, la cassa pensioni versa ora una rendita piena della previdenza professionale.
Se l’AI non avesse inviato una copia della sua decisione alla cassa pensioni di K., non ci sarebbe stato alcun vincolo e la cassa pensioni avrebbe potuto valutare autonomamente il grado di invalidità di K., avvalendosi per esempio di una perizia neurologica. Se dalla perizia per l’attività lavorativa fosse emersa una capacità lavorativa residua del 25 per cento, la cassa pensioni avrebbe potuto limitarsi ad assegnare a K., sulla base del grado di occupazione assicurato del 50 per cento, una rendita al 50 per cento della previdenza professionale.
Quale cassa pensioni è competente per il versamento di una rendita?
Il versamento di una rendita di invalidità compete alla cassa pensioni alla quale era affiliata la persona in questione al momento in cui è diventata per la prima volta incapace al lavoro per almeno il 20 per cento a causa di una malattia o di un infortunio e se questa incapacità ha condotto a un’invalidità.
L’obbligo di una cassa pensioni di versare prestazioni presuppone un nesso sia materiale sia temporale tra l'incapacità lavorativa e l’invalidità. Il nesso materiale sussiste quando la causa dell’invalidità è la stessa che ha provocato l’incapacità lavorativa la prima volta che questa si è manifestata. Il nesso temporale è dato quando tra il momento in cui si è manifestata per la prima volta l’incapacità lavorativa e l’inizio dell’invalidità non vi è stato alcun intervallo durante il quale la persona è stata abile al lavoro per più dell’80 per cento.
È soprattutto la valutazione del nesso temporale a dare frequentemente adito a discussioni e controversie, finendo non di rado in tribunale. Affinché le persone coinvolte non rimangano completamente a mani vuote in attesa del chiarimento delle competenze, l’ultima cassa pensioni è tenuta ad anticipare le prestazioni. Ciò significa che l’ultima cassa pensioni alla quale la persona in questione è stata affiliata deve provvisoriamente versare una rendita. Poiché tale obbligo concerne soltanto la parte obbligatoria, la persona interessata ottiene dapprima unicamente una rendita equivalente al minimo LPP.
Esempio
H. è impiegata al 100 per cento come assistente amministrativa presso una cassa malati. Morsa da una zecca, H. è colpita dalla borreliosi di Lyme. A causa della malattia è costretta a ridurre permanentemente il grado di occupazione all’80 per cento. In seguito a una ristrutturazione, H. perde il posto. Fortunatamente, trova quasi subito un nuovo impiego all’80 per cento presso un’assicurazione viaggi. Improvvisamente, il suo stato di salute peggiora, per cui H. deve ridurre permanentemente il grado di occupazione al 50 per cento. Scaduto il periodo di attesa, l’AI le versa una rendita. Poiché H. è diventata inabile al lavoro al 20 per cento già quando lavorava presso la cassa malati, non si rivolge alla cassa pensioni dell’assicurazione viaggi, bensì a quella a cui era affiliata durante il rapporto di lavoro con la cassa malati. Questa cassa pensioni è pure competente per il versamento di una rendita della previdenza professionale.
Poiché la cassa pensioni si rifiuta di pagare la rendita, la cassa pensioni dell’assicurazione viaggi deve anticipare le prestazioni di invalidità obbligatorie finché non sarà chiarito a quale cassa pertiene la competenza.
Per chi ha una disabilità dalla nascita, dall’infanzia o dall’adolescenza è particolarmente difficile ottenere le prestazioni di una cassa pensioni. Sovente, la cassa argomenta il rifiuto con il fatto che la persona aveva problemi di salute noti già prima dell’inizio dell’attività lucrativa. Ciò non significa però per forza che non abbia diritto a prestazioni. Chi è nato con una disabilità o è diventato invalido prima della maggiore età ha diritto a una rendita di invalidità della cassa pensioni qualora l’incapacità lavorativa al momento dell’inizio dell’attività lucrativa fosse inferiore al 40 per cento per poi salire al 40 per cento e oltre nel corso del rapporto di lavoro.
Esempio
W. soffre dalla nascita di una malattia muscolare. Dopo una formazione in una tipografia, ottiene un posto di lavoro fisso al 70 per cento. La malattia peggiora e W. non è più abile al lavoro. Oltre a una rendita dell’AI, ne percepisce pure una della cassa pensioni, dato che quando aveva cominciato l’attività in tipografia aveva un grado d’occupazione superiore al 60 per cento.
Sistema di rendite e ammontare della rendita
Le rendite della previdenza professionale corrispondono a quelle dell’AI. L’1.1.2022 è stato introdotto il sistema di rendite lineare (di seguito: nuovo sistema di rendite), in base al quale la quota della rendita è stabilita come percentuale di una rendita intera in misura corrispondente al grado di invalidità. Da un grado di invalidità del 70 per cento si ha diritto a una rendita intera. Con un grado di invalidità del 50-69 per cento, la quota della rendita equivale al grado di invalidità (p.es. un grado di invalidità del 55 per cento corrisponde a una rendita del 55 per cento). Con un grado di invalidità del 40-49 per cento, si applicano le seguenti quote:
Grado di invalidità Quota
40% 25%
41% 27,5%
42% 30%
43% 32,5%
44% 35%
45% 37,5%
46% 40%
47% 42,5%
48% 45%
49% 47,5%
A determinate persone continua a essere applicato il sistema di rendite previgente, secondo cui in base al grado di invalidità si può avere diritto a una rendita intera, a tre quarti di rendita, a mezza rendita o a un quarto di rendita.
Grado di invalidità Rendita
40-49% Un quarto di rendita
50-59% Mezza rendita
60-69% Tre quarti di rendita
Dal 70% Rendita intera
Per quanto riguarda il segmento sovraobbligatorio, può tuttavia esserci il diritto a una rendita già da un grado di invalidità inferiore (p.es. dal 25 per cento), qualora il regolamento lo preveda.
Nell’estate 2020, il Parlamento ha deciso nel quadro della revisione della LAI (ulteriore sviluppo dell’AI) l’introduzione di un nuovo sistema di rendite, il cosiddetto sistema delle rendite lineare, che verrà applicato anche alle rendite della previdenza professionale. Si prevede che entrerà in vigore all’inizio del 2022.
L’ammontare della rendita dipende quindi anche dal fatto se una persona è assicurata solo per la parte obbligatoria o anche per quella sovraobbligatoria. Di regola, le casse pensioni inviano ogni anno un certificato di previdenza dal quale si desume l’ammontare di una rendita intera in caso di invalidità.
Per quanto riguarda il segmento obbligatorio, sono determinanti in prima linea gli accrediti di vecchiaia accumulati (incl. gli interessi). In caso di invalidità, vengono aggiunti anche gli accrediti di vecchiaia (senza gli interessi) che la persona acquisirebbe fino all’età di pensionamento. La somma degli accrediti di vecchiaia accumulati e ipotetici è l’avere di vecchiaia determinante. Considerato l’attuale tasso di conversione del 6,8 per cento, si può quindi calcolare la rendita di invalidità annua.
I beneficiari di rendite hanno diritto per ogni figlio fino a 18 anni a una rendita completiva alla propria. Se il figlio è ancora in formazione, la rendita per figli è versata fino alla conclusione della formazione, al massimo fino al 25° anno d’età. La rendita per figli ammonta al 20 per cento della propria rendita.
Esempio
A R. è stato riconosciuto un grado di invalidità del 50 per cento, che le dà quindi diritto a una rendita del 50 per cento. Gli accrediti di vecchiaia finora accumulati, incl. gli interessi, ammontano a 150'000 franchi. Fino all’età di pensionamento (65 anni), vi si sarebbero aggiunti altri 120'000 franchi. L’avere di vecchiaia determinante è quindi di 270'000 franchi e la rendita annua in caso di invalidità totale di 18'360 franchi (il 6,8 per cento di 270'000 franchi). La mezza rendita obbligatoria di R. corrisponde quindi a 9180 franchi l’anno, ossia 765 franchi al mese. R. riceve inoltre 153 franchi supplementari per ciascuno dei suoi figli minorenni.
Presso le casse pensioni con prestazioni sovraobbligatorie, le rendite di invalidità vengono calcolate secondo altri principi. I dettagli sono esplicitati nel regolamento della cassa.
Esempio
Il regolamento della cassa pensioni di T. prevede che in caso di un’invalidità totale venga versata una rendita equivalente al 60 per cento dell’ultimo salario AVS. Considerato che il suo ultimo salario AVS era di 70‘000 franchi annui e che T. è diventata invalida al 50 per cento, la rendita di invalidità percepita è di 21'000 franchi l’anno, ossia 1750 franchi al mese.
Esempio
Esempio 1: con decisione del 15.3.2022, ad A. è riconosciuta per un grado di invalidità del 44 per cento una rendita con effetto retroattivo all’1.1.2022. Dato che è una nuova beneficiaria, la sua rendita segue il nuovo sistema di rendite. Il suo grado di invalidità del 44 per cento le dà diritto a una rendita del 35 per cento.
Esempio
Esempio 2: con decisione del 15.3.2022, a B. è riconosciuta per un grado di invalidità del 44 per cento una rendita con effetto retroattivo all’1.10.2021. Dato che il suo diritto alla rendita è nato prima dell’1.1.2022, alla sua rendita si applica il sistema di rendite previgente. Il suo grado di invalidità del 44 per cento le dà dunque diritto a un quarto di rendita.
Alle persone che il 31.12.2021 già percepivano una rendita secondo il sistema di rendite previgente o il cui diritto a una rendita è nato prima dell’1.1.2022 e che sono quindi soggette al sistema di rendite previgente, si applicano disposizioni transitorie dipendenti dall’età. Queste ultime disciplinano se una rendita passa al nuovo sistema di rendite e, se sì, da quando. A fare stato è l’età all’1.1.2022.
Per chi l’1.1.2022 aveva 55 anni o più
Continua a essere determinante il sistema di rendite previgente (garanzia dei diritti acquisiti) e le revisioni delle rendite si attengono al diritto previgente. La rendita è aumentata, ridotta o soppressa non appena lo stato di salute peggiora o migliora in misura preponderante con effetto sul diritto alla rendita.
Per chi l’1.1.2022 aveva tra 30 e 54 anni
È applicato il nuovo sistema di rendite: la rendita è aumentata, ridotta o soppressa se durante una revisione il grado di invalidità risulta cambiato di almeno il 5 per cento.
Si mantiene il sistema previgente anche in caso di «distorsione». Si ha una distorsione quando lo stato di salute peggiora e il grado di invalidità aumenta, ma secondo il nuovo sistema di rendite il diritto alla rendita diminuisce.
Esempio
Esempio 1 (distorsione): C. percepisce dal 2018 tre quarti di rendita, equivalenti a 1500 franchi, per un grado di invalidità del 61 per cento. Quando il suo stato di salute peggiora e il grado di invalidità aumenta del 7 per cento passando al 68 per cento, secondo il nuovo sistema di rendite riceverebbe una rendita del 68 per cento, pari a 1360 franchi, ossia 140 franchi in meno. In questo caso, la rendita di C. resta di 1500 franchi.
Si parla di distorsione anche quando lo stato di salute migliora e il grado di invalidità si riduce, ma secondo il nuovo sistema di rendite il diritto alla rendita aumenta.
Esempio
Esempio 2 (distorsione): D. percepisce dal 2016 mezza rendita, equivalente a 1000 franchi, per un grado di invalidità del 59 per cento. Quando il suo stato di salute migliora e il grado di invalidità si riduce del 7 per cento passando al 52 per cento, secondo il nuovo sistema di rendite riceverebbe una rendita del 52 per cento, pari a 1040 franchi, ossia 40 franchi in più. In questo caso, la rendita di C. resta di 1000 franchi.
Per chi l’1.1.2022 aveva meno di 30 anni
È applicato il nuovo sistema di rendite non appena il grado di invalidità cambia di oltre il 5 per cento. Al più tardi dopo dieci anni, ossia entro il 2032, il nuovo sistema di rendite subentra anche se il grado di invalidità è immutato. Se con il passaggio al nuovo sistema l’importo della rendita è inferiore rispetto a quello attuale, quello attuale è versato finché il grado di invalidità non cambia di almeno il 5 per cento.
Inizio e fine del diritto alla rendita
Come per l’AI, il diritto alla rendita nasce se la persona è stata incapace al lavoro almeno nella misura del 40 per cento e per almeno un anno senza interruzioni di rilievo. Nei loro regolamenti o statuti, le casse pensioni possono tuttavia prevedere che il diritto alla rendita di invalidità venga posticipato finché la persona in questione percepisce prestazioni di indennità giornaliera in caso di malattia.
Diversamente dalla rendita AI, la rendita della previdenza professionale obbligatoria non ha fine con il raggiungimento dell’età AVS, ma viene versata fino al decesso. Nel segmento sovraobbligatorio, le casse pensiono possono però prevedere una cessazione della rendita di invalidità sovraobbligatoria con il raggiungimento dell’età AVS. A dipendenza del regolamento, è a quel punto dovuta una rendita di vecchiaia sovraobbligatoria (eventualmente inferiore).
Esempio
A seguito di un ictus, S. non è più in grado di lavorare. Fortunatamente, la perdita di guadagno viene dapprima coperta dall’assicurazione giornaliera in caso di malattia del suo datore di lavoro e, dopo il periodo di attesa di un anno, l’AI gli versa una rendita intera. Secondo il regolamento della sua cassa pensioni, S. ottiene invece la rendita di invalidità intera della cassa pensioni soltanto quando saranno esaurite le prestazioni di indennità giornaliera in caso di malattia, quindi due anni dopo l’ictus. Poiché il regolamento della cassa pensioni prevede che la rendita di invalidità sovraobbligatoria cessi con il raggiungimento dell’età AVS, dopo i 65 anni S. dovrà attendersi una rendita della cassa pensioni più bassa.
Quando una rendita è sottoposta a revisione?
Come per l’AI, anche nella previdenza professionale le rendite possono essere aumentate se lo stato di salute della persona beneficiaria peggiora e diminuite o sospese se lo stato di salute migliora (cfr. al proposito il capitolo «Rendite di invalidità dell’AI»).
In caso di peggioramento, si pone tuttavia nuovamente la questione della competenza della cassa pensioni. In linea di principio e a condizione che il peggioramento sia dovuto alla stessa causa, rimane competente la cassa pensioni che già sta versando la rendita. Anche in questo caso è quindi decisivo il nesso materiale. Ciò vale però unicamente per le prestazioni obbligatorie. Nel segmento sovraobbligatorio, una cassa pensioni è libera di stabilire nel suo regolamento un rifiuto dell’aumento della rendita in caso di peggioramento dello stato di salute quando la persona interessata non figura più tra i suoi assicurati.
Esempio
N. aveva un impiego al 100 per cento quando le è stato diagnosticato un tumore al cervello. A causa della malattia, lascia il lavoro. Dichiarata inabile al lavoro al 50 per cento, ottiene una rendita del 50 per cento sia dall’AI sia dalla cassa pensioni. Due anni dopo, le sue condizioni peggiorano e diventa completamente inabile al lavoro. Dopo che l’AI ha aumentato la rendita, deve farlo pure la cassa pensioni. Se la cassa pensioni procederà soltanto per la parte obbligatoria o anche per quella sovraobbligatoria dipenderà dal suo regolamento.
Riduzione della rendita in caso di sovraindennizzo
Se una persona riceve prestazioni sia dall'AI sia dalla cassa pensioni, queste possono raggiungere un importo considerevole, soprattutto se ci sono pure rendite supplementari per i figli o una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. La rendita complessiva può così anche essere superiore al reddito perso a causa del problema di salute. In tal caso, sussiste un sovraindennizzo.
La rendita della cassa pensioni viene ridotta se, sommata alle prestazioni dell’AI e dell’assicurazione contro gli infortuni, e al reddito ancora conseguibile teoricamente o di fatto, supera il 90 per cento del guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato. Con questo di intende il reddito che la persona potrebbe conseguire se non avesse problemi di salute. Nel segmento sovraobbligatorio, le casse pensioni possono inoltre prevedere regole proprie per il disciplinamento del sovraindennizzo.
Esempio
A N. (cfr. esempio precedente) è quindi assegnata una rendita intera dell’AI e una rendita intera della cassa pensioni, nonché le rendite per i due figli. Dato che prima dell’insorgere del tumore percepiva 80'000 franchi l’anno, le due rendite sommate non possono superare i 72'000 franchi (il 90 per cento di 80'000 franchi). Oltre alla rendita AI di 2200 franchi mensili per sé e 880 franchi mensili per ciascuno dei figli (ossia un totale di 47'520 franchi l’anno), N. riceve dalla cassa pensioni una rendita di soli 2040 franchi mensili (ossia 24'480 franchi l'anno), benché il regolamento della cassa pensioni preveda una rendita sovraobbligatoria del 50 per cento dell’ultimo salario AVS, cioè 40'000 franchi l’anno. Per evitare il sovraindennizzo, la cassa pensioni ha il diritto di ridurre le sue prestazioni di 15'520 franchi annui.
Non appena vengono a cadere le rendite per i figli (perché sono diventati maggiorenni e hanno concluso una formazione), la cassa pensioni deve rifare il calcolo del sovraindennizzo e versare a N. una rendita più alta.
Procedura e prescrizione
Chi desidera beneficiare delle prestazioni di una cassa pensioni può presentare una richiesta informale scritta. Valutata la richiesta, la cassa pensioni, contrariamente a quando fanno le altre assicurazioni sociali (AVS, AI, prestazioni complementari, assicurazione militare, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattia), non emana una decisione impugnabile, ma risponde con una lettera informale. Se il richiedente non è d’accordo con il contenuto della decisione o se questa non è ben motivata, conviene prendere contatto con la cassa pensioni o rispondere argomentando per iscritto. Talvolta, in questo modo si trova una soluzione e la cassa pensioni accetta la richiesta. Qualora non fosse il caso, se il richiedente desidera far valere il suo diritto, deve intentare un’azione giudiziaria contro la cassa pensioni. Il foro competente è il tribunale cantonale (in genere quello delle assicurazioni) del luogo in cui ha sede la cassa pensioni o in cui è sita l’azienda presso cui la persona lavorava.
Come spesso succede nei rapporti giuridici, anche per il diritto a una rendita della cassa pensioni si pone la domanda della prescrizione, che in questi casi è di 5 anni. Ciò significa che è possibile presentare una richiesta di prestazioni arretrate per gli ultimi cinque anni al massimo. Per evitare che una procedura lenta conduca alla perdita delle prestazioni, bisogna richiedere alla cassa pensioni una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione oppure intentare un’azione giudiziaria per tempo.
Esempio
D. percepisce una rendita intera dell’AI. Poiché sono necessarie varie perizie mediche per stabilire il momento dell’inizio dell’incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all’invalidità, nessuna delle due casse pensioni interpellabili si dichiara competente. Gli scambi con le due casse si protraggono a lungo. Per evitare la prescrizione di eventuali prestazioni, D. dovrebbe richiedere ad ambedue le casse pensioni una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione oppure intentare contro entrambe un’azione in giustizia.
Avere di libero passaggio
Non di rado succede che l’avere di vecchiaia accumulato presso una cassa pensioni venga trasferito su un conto di libero passaggio anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause legate alla salute. Se però l’incapacità lavorativa sfocia in un’invalidità e se sussiste un diritto di rendita di invalidità non soltanto nei confronti dell’AI, ma anche della cassa pensioni, l’avere di libero passaggio deve essere restituito alla cassa pensioni che ha l’obbligo di versare le prestazioni. Quest’ultima deve quindi calcolare la rendita e versarla.
Può accadere che una persona sia incontestabilmente invalida senza che una cassa pensioni debba versare una rendita di invalidità. Chi in un caso simile riceve una rendita AI intera può perlomeno farsi versare l’avere di libero passaggio.
Esempio
Per finire, D. (cfr. esempio precedente) ha intentato un’azione giudiziaria contro ambedue le casse pensioni e, con il suo verdetto, il tribunale cantonale delle assicurazioni ha obbligato una delle due a versare una rendita. Affinché possa calcolare e versare la rendita, gli averi di libero passaggio depositati in un conto di libero passaggio devono essere restituiti a questa cassa pensioni.
Se il tribunale cantonale avesse invece respinto la richiesta di D. senza obbligare alcuna delle due cassa pensioni a versare una rendita, D. avrebbe comunque potuto farsi versare tutto l’avere di libero passaggio.
- Scopo della previdenza professionale:
art. 1 LPP - Assicurazione obbligatoria:
artt. 2, 7, 8, 11, 12, 46, 60 LPP; artt. 1j, 1k, 4 OPP2 - Assicurazione obbligatoria per i disoccupati:
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati - Riserva per motivi di salute:
art. 331c CO - Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria:
art. 10 LPP; art. 6 OPP2 - Concetto di invalidità, competenza e obbligo di anticipare le prestazioni:
artt. 23, 26 cpv. 4 LPP
- Sistema di rendite e ammontare della rendita:
artt. 24, 24a, 25, 14-16 LPP - Trasferimento nel nuovo sistema delle rendite in corso:
disposizioni transitorie della modifica del 19.6.202, lett. a e b - Revisione della rendita di invalidità:
art. 24b LPP - Inizio e fine del diritto alle prestazioni:
artt. 26 e 49 cpv. 1 LPP - Sovraindennizzo:
art. 34° LPP, art. 24 OPP2 - Procedura:
art. 73 LPP - Prescrizione:
art. 41 LPP - Pagamento dell’avere di libero passaggio:
art. 16 cpv. 2 OLP