Fine del rapporto di lavoro
In Svizzera, il diritto del contratto di lavoro è liberale, la protezione dalla disdetta è relativamente debole: sia il datore di lavoro sia il dipendente possono disdire un rapporto di lavoro nel rispetto di determinati termini senza dover addurre alcun motivo. Se lo scioglimento del contratto di lavoro è riconducibile soprattutto a ragioni di salute, si pone tuttavia regolarmente una serie di domande di diritto assicurativo.
Questo capitolo chiarisce quali sono i termini di disdetta e in che misura si prolungano in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio. Spiega inoltre se, ed eventualmente a quali condizioni, è il caso che sia il dipendente con problemi di salute stesso a disdire il rapporto di lavoro. Infine, precisa quando è ragionevole annunciarsi all’AI e all’assicurazione contro la disoccupazione, come mantenere la protezione assicurativa contro le conseguenze di una perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio, e che cosa succede con l’avere di vecchiaia della previdenza professionale al termine del rapporto di lavoro. I dettagli sulle questioni di diritto assicurativo sono illustrati nei capitoli sul diritto alle indennità giornaliere e alle rendite.
Se non concordato diversamente per iscritto, un rapporto di lavoro può essere disdetto nel rispetto dei seguenti termini legali:
- nel periodo di prova, in ogni momento con preavviso di sette giorni,
- in seguito, per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese,
- dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi,
- dal decimo anno di servizio con preavviso di tre mesi.
Termini più lunghi valgono se le parti lo hanno concordato per iscritto nel contratto o sono previsti da un contratto collettivo o un contratto normale di lavoro.
La disdetta deve giungere alla controparte al più tardi l’ultimo giorno del mese affinché il termine incominci a decorrere dal primo giorno di quello successivo. Non fa quindi stato la data dell’invio, bensì quella della ricezione.
Esempio
A. lavora da tre anni nell’azienda X. Il datore di lavoro gli ha già detto più volte che è insoddisfatto delle sue prestazioni e che così non si può più andare avanti. Il 28 maggio, gli invia per raccomandata la disdetta per la fine di luglio. A. non è a casa quando passa il postino, che gli lascia l’invito di ritiro. A. ritira la lettera all’ufficio postale soltanto il 2 giugno, ed è questa la data che fa stato per la disdetta. Il termine di due mesi vale quindi per la fine di agosto e A. deve comunicarlo al più presto al suo datore di lavoro.
Periodi in cui si è protetti dalla disdetta
Il diritto svizzero in materia di contratto di lavoro offre una protezione assai debole dalla disdetta, che è ammissibile anche se le prestazioni lavorative calano senza colpa del dipendente. Per lo meno, la legge stabilisce determinati periodi in cui si è protetti dalla disdetta in caso di incapacità al lavoro totale o parziale causata, senza colpa della persona in questione, da malattia o infortunio.
In caso di diversi infortuni o malattie, tale termine ricomincia a decorrere per ogni fase di incapacità al lavoro. Questo però non vale se è la stessa malattia a provocare una nuova incapacità lavorativa (ricaduta).
La disdetta espressa dal datore di lavoro durante uno di questi periodi è nulla e deve essere ripetuta allo scadere di tale periodo.
Esempio
T. lavora per la ditta Y da sette anni. A causa di un problema alla schiena, nei mesi di marzo e aprile è incapace al lavoro, ma poi riprende come prima. Il 6 luglio, si ammala di tumore e diventa incapace al lavoro al 100 per cento. In dicembre, il datore di lavoro le dà la disdetta per la fine di febbraio. Per la nuova incapacità al lavoro a seguito del tumore vale un periodo di protezione dalla disdetta di sei mesi, ossia fino al 6 gennaio dell’anno successivo. La disdetta è pertanto nulla e deve essere ripetuta allo scadere dei sei mesi.
Se il dipendente diventa incapace al lavoro dopo aver ricevuto la disdetta, questa resta valida. Si prolunga tuttavia per la durata dell’incapacità lavorativa (al massimo per la durata del periodo di protezione dalla disdetta), ma soltanto se il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro.
Esempio
M. lavora da quattro anni per la ditta Z. Il 23 gennaio, riceve la disdetta con effetto fine marzo. Il 1° febbraio, lo psichiatra dichiara M. inabile al lavoro nella misura del 50 per cento. Il termine di disdetta si prolunga così per la durata dell’incapacità lavorativa, al massimo però di tre mesi (periodo di protezione dalla disdetta valido nel quarto e quinto anno di servizio). Se l’incapacità al lavoro di M. perdura, il rapporto di lavoro verrà sciolto con decorrenza fine giugno.
Esempio
K. ha deciso di cambiare lavoro e presenta la disdetta alla ditta Q nel rispetto del termine di due mesi con effetto fine agosto. In luglio, K. ha un infarto che la rende inabile al lavoro per un periodo prolungato. Dato che è stata lei a dare la disdetta, i periodi di protezione non valgono e la disdetta mantiene il suo effetto per la fine di agosto.
Determinati contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (p.es. quello per l’edilizia e il genio civile) prevedono una più ampia protezione dalla disdetta per le persone inabili al lavoro in seguito a malattia, ad esempio vietando la disdetta in generale finché il dipendente è al beneficio di un’indennità giornaliera per malattia o infortunio. Andrebbe pertanto sempre verificato se al proprio caso non sia applicabile un simile contratto collettivo di lavoro.
I periodi di protezione non garantiscono tuttavia il diritto al salario o a un’indennità giornaliera (cfr. capitolo «Incapacità lavorativa durante il rapporto di lavoro»).
Quando è ammesso un licenziamento in tronco?
Il licenziamento in tronco è ammesso quando il rapporto di fiducia è stato talmente leso dal dipendente che non è più ragionevolmente esigibile da parte del datore di lavoro proseguire il rapporto. È per esempio il caso quando il dipendente ripetutamente è assente dal posto di lavoro senza giustificazione oppure non si attiene alle istruzioni del datore di lavoro neppure dopo il debito avvertimento.
Per contro, il calo delle prestazioni di un dipendente in seguito a malattia non giustifica mai una risoluzione immediata del contratto di lavoro, nemmeno se la causa delle mancanze è un disturbo psichico. Se in simili situazioni si viene licenziati in tronco, è imperativo protestare immediatamente per iscritto con invio raccomandato. In questo modo non si evita la disdetta ma, se il licenziamento è ingiustificato, si impone al datore di lavoro il risarcimento dei danni.
Esempio
S. si è ammalato di una grave depressione, ma non ne riconosce subito il carattere patologico. Non esegue più correttamente gli incarichi del datore di lavoro e si presenta in ritardo al lavoro. Dopo un avvertimento, il datore di lavoro lo licenzia in tronco. S. si reca subito da un medico che diagnostica un grave episodio depressivo e certifica con effetto retroattivo un’incapacità al lavoro. Presentando il certificato medico, S. deve ora protestare contro il licenziamento ingiustificato e chiedere il risarcimento dei danni. Per farlo, si avvale di una consulenza giuridica.
Anche il dipendente può sciogliere con effetto immediato un rapporto di lavoro ragionevolmente impossibile da proseguire in buona fede. È il caso, soprattutto, quando il datore di lavoro si rifiuta di versare il salario dovuto nonostante i solleciti. Ma anche vie di fatto, molestie sessuali o mobbing, che vanno ben oltre i comuni conflitti sul posto di lavoro, giustificano la risoluzione immediata del contratto di lavoro.
Dare le dimissioni?
I dipendenti tendono a sciogliere di propria iniziativa il rapporto di lavoro quando i problemi di salute rendono l’attività difficile e un cambiamento in seno alla stessa azienda non è possibile. Capita però anche che sia il datore di lavoro a caldeggiare lo scioglimento del rapporto di lavoro quando le prestazioni calano per ragioni di salute, allettando spesso il dipendente con un attestato particolarmente favorevole.
Anche se ogni situazione è unica e non si può generalizzare, di norma è vivamente sconsigliato presentare le proprie dimissioni, per lo meno se non si è ancora certi di avere un altro posto (conferma scritta). Possono infatti risultarne vari svantaggi di ordine assicurativo, ad esempio:
- in caso di dimissioni, l’assicurazione contro la disoccupazione presuppone di norma che la colpa della disoccupazione sia del dipendente, che viene sanzionato con una sospensione di varie settimane del diritto all’indennità;
- per mantenere la protezione assicurativa contro le conseguenze dell’incapacità al lavoro in seguito a malattia, secondo il caso può rendersi necessario un trasferimento dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia nell’assicurazione individuale, con conseguente aumento del premio;
- nella previdenza professionale può crearsi una lacuna assicurativa nella copertura dei rischi decesso e invalidità;
- in caso di successiva invalidità, non è chiaro se la fine del rapporto di lavoro è dovuta a ragioni di salute o se è avvenuta per scelta, il che può avere ripercussioni negative sulla determinazione del grado di invalidità e sul diritto a prestazioni della previdenza professionale.
Aiuti dell’AI per il mantenimento del posto di lavoro
Al più tardi al momento della disdetta del rapporto di lavoro per problemi di salute, occorre valutare seriamente l’opportunità di annunciarsi all’AI, se non lo si è ancora fatto. Meglio ancora sarebbe annunciarsi già quando la disdetta si fa probabile.
Non appena riceve la comunicazione, l’ufficio AI convoca la persona a un primo colloquio per accertarne i problemi di salute e le ripercussioni sulla capacità al lavoro. Nel quadro dei provvedimenti d’intervento tempestivo, gli specialisti dell’AI contattano il datore di lavoro per verificare se sia possibile evitare la risoluzione del rapporto con un adeguamento del posto di lavoro o con una riformazione professionale sostenuta dall’AI in seno all’azienda.
Esempio
T. è lavoratore edile per la ditta W. da diciotto anni. A causa di problemi alla schiena, i medici lo dichiarano incapace al lavoro per diversi mesi. T. potrebbe comunque benissimo svolgere un’attività più leggera che gravi meno sulla schiena. Poiché teme di essere licenziato, T. si annuncia all’AI. Gli specialisti dell’AI scoprono che il datore di lavoro è in linea di principio d’accordo a tenere il suo apprezzato collaboratore. Su questa base, chiariscono quali misure professionali sono necessarie affinché T. acquisisca le qualifiche necessarie per un’altra attività in seno all’azienda. Le spese della riformazione sono coperte dall’AI.
Non sempre però i datori di lavoro si dimostrano interessati a tenere un dipendente con problemi di salute. In simili casi, l’ufficio AI accorda prestazioni di aiuto per la ricerca di un nuovo posto di lavoro (cfr. al proposito il capitolo «Provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI»), accerta la possibilità di seguire una riformazione professionale in un’altra azienda (cfr. al proposito il capitolo «Riformazione professionale») e, in caso di gravi problemi di salute, verifica l’opportunità di una rendita.
Indennità giornaliera in caso di malattia: mantenimento della protezione assicurativa
La protezione assicurativa contro le conseguenze di una perdita di guadagno in seguito a malattia termina con la fine del rapporto di lavoro. Chi ha beneficiato dell’assicurazione collettiva del datore di lavoro può mantenere la protezione nei modi seguenti.
- Si trova un nuovo posto di lavoro in cui il datore di lavoro ha stipulato per i suoi dipendenti un’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera in caso di malattia. In questo caso, conviene accertare se la nuova assicurazione copre anche un’eventuale incapacità al lavoro conseguente a un danno alla salute preesistente.
- Se il nuovo datore di lavoro non offre una copertura assicurativa sufficiente, si può chiedere il trasferimento dall’assicurazione collettiva nell’assicurazione individuale. La legge assicura tale diritto di trasferimento a tutte le persone che alla fine di un rapporto di lavoro si annunciano all’assicurazione contro la disoccupazione. Ma pure negli altri casi, praticamente tutti i regolamenti delle assicurazioni collettive prevedono un diritto al trasferimento.
Esempio
R. ha ricevuto la disdetta con effetto fine dicembre. Presso il suo attuale datore di lavoro era assicurata per un’indennità giornaliera di malattia pari all’80 per cento del salario. Ha temporaneamente beneficiato di tale indennità, ma non più nei sei mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro. Non avendo trovato un nuovo posto, R. si è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione e vorrebbe mantenere l’assicurazione di indennità giornaliera per la durata della disoccupazione. Nei tre mesi successivi alla fine del rapporto di lavoro, può presentare domanda di trasferimento nell’assicurazione individuale e chiedere all’assicuratore un’offerta in questo senso. Non appena a conoscenza dell’ammontare del premio, può decidere se effettivamente passare all’assicurazione individuale o se soprassedere perché troppo costoso.
Che cosa succede però se l’incapacità al lavoro subentra durante il rapporto di lavoro e perdura anche oltre la fine del contratto di lavoro? In un caso del genere, la maggior parte delle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia continua a versare l’indennità anche dopo la fine del contratto di lavoro, senza dover procedere a un trasferimento nell’assicurazione individuale (prestazione successiva). L’indennità è corrisposta fintanto che perdura l’inabilità lavorativa originata dalla stessa causa, al massimo però fino all’esaurimento del diritto massimo (in genere 720 giorni). Ci sono tuttavia anche (poche) assicurazioni che nelle loro condizioni limitano il diritto all’indennità giornaliera alla durata del contratto di lavoro. In un caso del genere, deve imperativamente essere effettuato il trasferimento nell’assicurazione individuale, se possibile ancora prima della fine del rapporto di lavoro.
Esempio
poco tempo dopo aver ricevuto la disdetta da parte del datore di lavoro, K. è diventato inabile al lavoro. Ciò ha prolungato il termine di disdetta, ma fra un mese il rapporto di lavoro si concluderà definitivamente. K. percepisce un’indennità giornaliera in caso di malattia dall’assicurazione aziendale. Per iscritto, chiede al datore di lavoro e all’assicuratore se l’indennità dell’assicurazione collettiva gli verrà versata anche al termine del contratto di lavoro oppure se deve organizzare il trasferimento nell’assicurazione individuale. In risposta, gli viene assicurato per iscritto che il trasferimento non è necessario perché questo caso di malattia continua a essere coperto dall’assicurazione collettiva.
Infortuni: mantenimento della protezione assicurativa
La protezione assicurativa contro le conseguenze di un infortunio termina al più tardi trentuno giorni dopo la fine del rapporto di lavoro, ma è possibile prolungarla presso lo stesso assicuratore per al massimo sei mesi. Per farlo, è sufficiente versare il relativo premio prima dello scadere dei trenta giorni con la polizza che deve venire consegnata dal datore di lavoro.
È ragionevole prolungare l’assicurazione contro gli infortuni (la cosiddetta «assicurazione mediante convenzione») se, alla fine del rapporto di lavoro, la persona non ha trovato un nuovo impiego né si annuncia alla disoccupazione. Chi invece trova un altro lavoro, dal primo giorno è nuovamente assicurato presso l’assicuratore del nuovo datore di lavoro. Chi percepisce un’indennità giornaliera di disoccupazione è assicurato presso la SUVA.
Se una persona è vittima di un infortunio nel corso di un rapporto di lavoro, tutte le conseguenze restano di competenza dell’assicuratore del datore di lavoro senza limiti di tempo. La fine del rapporto di lavoro non influisce pertanto sull’obbligo di prestazione per cure, indennità giornaliere, rendite, assegni per grandi invalidi e indennità per menomazione dell’integrità. L’unico cambiamento risiede nel fatto che le indennità giornaliere non sono più versate dall’assicuratore al datore di lavoro (e tramite lui alla persona infortunata), bensì direttamente alla persona infortunata.
Annuncio all’assicurazione contro la disoccupazione?
Alla fine del rapporto di lavoro, anche le persone con problemi di salute possono annunciarsi all’assicurazione contro la disoccupazione per il collocamento e l’indennità. L’unica condizione è che i medici confermino un’idoneità al collocamento di almeno il 20 per cento. Tale idoneità non deve essere riferita all’attività svolta finora, può concernere un’attività adeguata alla disabilità.
In caso di ridotta idoneità al collocamento, in genere le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione vengono diminuite in proporzione. Non però se la persona si è annunciata anche all’AI. In tal caso, fino alla decisione dell’AI viene versata la piena indennità, anche se i medici hanno attestato un’idoneità al collocamento parziale (obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione di anticipare le prestazioni). Non appena l’AI ha stabilito la rendita, l’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione viene ridotta in conformità al grado di capacità di guadagno residua accertato dall’AI.
Esempio
S. ha lavorato come infermiera in una casa per anziani. A causa di disturbi reumatici, le è stata attestata un’incapacità lavorativa al 100 per cento come infermiera e le è stata versata una corrispondente indennità giornaliera. Una volta esaurito il diritto all’indennità giornaliera, l’istituto disdice il rapporto di lavoro. S. si era già annunciata da tempo all’AI, ma non ne ha ancora ottenuto la decisione. Ora si annuncia anche all’assicurazione contro la disoccupazione. Il medico certifica un’incapacità al lavoro del 100 per cento per l’attività di infermiera, ma è dell’opinione che con un’attività adeguata S. possa lavorare al 50 per cento. Fintanto che S. è disposta a cercare un posto adeguato a metà tempo e si impegna in tal senso, e fino a quando l’AI non si esprime, l’assicurazione contro la disoccupazione le versa l’indennità piena.
Le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione sono versate soltanto se la persona si impegna a sufficienza per la ricerca di un nuovo posto. Le candidature vengono regolarmente controllate dagli uffici regionali di collocamento, i quali pretendono anche che la ricerca incominci sin dalla disdetta, non soltanto al termine del rapporto di lavoro. Chi non dimostra di impegnarsi a sufficienza rischia la sospensione del diritto alle indennità per un determinato numero di giorni.
Esempio
S. incomincia a cercare un nuovo posto soltanto dopo essersi annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione, contravvenendo ai suoi obblighi. Il diritto alle indennità le viene sospeso per quindici giorni, durante i quali non riceve nulla.
Cassa pensioni: che cosa succede alla fine del rapporto di lavoro?
Se alla fine del rapporto di lavoro una persona è incapace al lavoro e se tale incapacità lavorativa sfocia in un’invalidità, la cassa pensioni del datore di lavoro dovrà garantire le prestazioni di invalidità anche se nel frattempo il rapporto di lavoro è stato sciolto.
In simili situazioni, la maggior parte delle casse pensioni attende la decisione dell’AI prima di esprimersi in merito all’erogazione di prestazioni d’invalidità. Nell’attesa, possono lasciare l’incarto pendente oppure incominciare a versare l’avere di vecchiaia su un conto di libero passaggio. Se in un secondo tempo dovessero assegnare una rendita d’invalidità, chiederanno il rimborso dell’intero avere di vecchiaia (rendita d’invalità intera) o di una parte (rendita d’invalidità parziale). Nella prassi, questa procedura di norma non presenta difficoltà.
Esempio
Inabile al lavoro da undici mesi, T. percepisce un’indennità giornaliera in caso di malattia. Il datore di lavoro gli dà ora la disdetta nel rispetto del termine legale. T. si è già annunciato da tempo all’AI, la quale non si è però finora espressa perché è in attesa di una perizia. Dato che T. continua a essere inabile al lavoro, la cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro gli chiede su quale conto deve versare l’avere di vecchiaia. T. trasmette le coordinate del conto e la cassa pensioni versa l’avere su un conto di libero passaggio gestito dalla banca. Quindici mesi più tardi, la cassa pensioni riconosce di dovere a T. una rendita di invalidità del 50 per cento e chiede alla banca la restituzione di metà dell’avere di vecchiaia versato. Su richiesta di T., la banca che gestisce il conto di libero passaggio avvia le pratiche per la restituzione.
Se al termine del rapporto di lavoro non sussiste incapacità al lavoro, la cassa pensioni dell’ultimo datore di lavoro versa l’avere di vecchiaia alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro, se noto, altrimenti su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio. In tal caso, la protezione previdenziale contro le conseguenze di decesso e invalidità è mantenuta ancora per un mese, dopo di che si estingue. Fanno eccezione le persone che si sono annunciate all’assicurazione contro la disoccupazione: se l’indennità della disoccupazione supera la soglia legale minima, una determinata – seppur piuttosto bassa – protezione contro le conseguenze di decesso e invalidità resta.
Se la persona non trova un nuovo posto né si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione, può mantenere la copertura affiliandosi volontariamente nel quadro della previdenza professionale a un cosiddetto «istituto collettore». Si tratta tuttavia di una soluzione costosa, perché deve pagare da sola la totalità dei contributi legali.
Le persone dai 58 anni hanno inoltre la possibilità di rimanere assicurate presso l’ultima cassa pensioni se il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro. Chi opta per questa soluzione resta assicurato contro i rischi di invalidità e decesso, e può farsi versare le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita, anche se fino al prelievo delle prestazioni di vecchiaia LPP non viene più assunto (con conseguente entrata nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro). Una tale soluzione impone tuttavia a lavoratore e datore di lavoro il pagamento dei contributi di rischio (decesso e invalidità) e delle spese amministrative. Il versamento dei contributi di risparmio (per l’avere di vecchiaia) è invece facoltativo, e anche in questo caso sarebbero dovute le parti di lavoratore e datore di lavoro.
- Disdetta, in generale:
art. 335 CO - Termini legali di disdetta:
artt. 335a – 335c CO - Incapacità lavorativa: periodi in cui si è protetti dalla disdetta:
art. 336c CO - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro:
artt. 337, 337b – 337c CO - Provvedimenti d’intervento tempestivo dell’AI:
art. 7d LAI, art. 1sexies - 1octies OAI - Diritto al trasferimento dall’assicurazione collettiva nell’assicurazione individuale di indennità giornaliera:
art. 100 cpv. 2 LCA; art. 71 cpvv. 1 e 2 e art. 73 LAMal - Prolungamento dell’assicurazione contro gli infortuni:
art. 3 cpv. 3 LAINF, art. 8 OAINF - Idoneità al collocamento nell’assicurazione contro la disoccupazione:
art. 15 cpv. 2 LADI , art. 15 cpv. 3 OADI - Assicurazione contro la disoccupazione: sospensione del diritto all’indennità a causa di insufficiente impegno nella ricerca di un’occupazione adeguata:
art. 30 LADI, art. 45 OADI - Trasferimento dell’avere di vecchiaia su un conto o una polizza di libero passaggio:
art. 4 LFLP, art. 10 OLP - Continuazione della previdenza professionale presso l’istituto collettore:
art. 47 cpv. 1 LPP - Continuazione dell’assicurazione presso la cassa pensioni dopo i 58 anni dopo la disdetta da parte del datore di lavoro:
art. 47a LPP