Contributo per l’assistenza

Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore importanti cambiamenti nell’assicurazione invalidità. Questo capitolo è di conseguenza in rielaborazione, i suoi contenuti si riferiscono ancora a quanto vigente fino al 31.12.2021.

L’obiettivo del contributo di assistenza è quello di consentire alle persone con un notevole bisogno di assistenza di condurre una vita il più possibile autodeterminata al di fuori degli istituti.

Il contributo per l’assistenza è strettamente legato al modello del datore di lavoro: può essere utilizzato unicamente per finanziare prestazioni di assistenza fornite da una persone assunta con un contratto di lavoro dalla persona che ne ha bisogno (o dal suo rappresentante legale) che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto (concubinato) o un parente in linea diretta. Deve quindi trattarsi di un terzo «esterno».

Il modello del datore di lavoro richiede all’assicurato un buona dose di capacità organizzativa e di competenze giuridico-sociali, come appunto richiesto a un datore di lavoro. Non è quindi adatto a tutti. Per coloro che vi fanno ricorso, tuttavia, il contributo per l’assistenza è sinonimo di maggiore autodeterminazione.

 

In questo capitolo, sono esposti le condizioni di diritto personali per la riscossione di un contributo per l’assistenza, il calcolo del contributo per l’assistenza e diverse questioni relative alla gestione pratica del modello.


    Chi può richiedere un contributo per l’assistenza?

    Il contributo per l’assistenza può essere richiesto soltanto da persone che vivono a casa. Lo scopo principale di questa prestazione è infatti quello di consentire una vita autodeterminata sotto la propria responsabilità, poco importa se si vive da soli o con altre persone (familiari, coinquilini). Se tuttavia è gestita da un promotore con personale assunto, l’abitazione condivisa è considerata un istituto e chi vi abita non ha diritto al contributo per l’assistenza.  

    Il contributo per l’assistenza può inoltre essere concesso solo a chi beneficia di un assegno per grandi invalidi dell’AI. I beneficiari di assegni per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare non hanno diritto a un contributo per l’assistenza dell’AI. Lo stesso vale per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, ma con un’eccezione: se al raggiungimento dell’età AVS (o di un’eventuale riscossione anticipata della rendita AVS) ricevevano già un contributo per l’assistenza dell’AI, continuano a riceverlo anche dopo, in base alla cosiddetta garanzia dei diritti acquisiti.

    Esempio

    W. percepisce dall’AI un assegno per grandi invalidi di grado medio e da metà 2023 anche un contributo per l’assistenza. Ogni mese, può fatturare all’AI 60 ore di prestazioni di assistenza. Nel marzo 2024, W. compie 65 anni e da quel momento l’assegno per grandi invalidi gli è versato dall’AVS. Per la garanzia dei diritti acquisiti, può fatturare all’AVS un contributo per l’assistenza pari al massimo a 60 ore al mese. Se tuttavia il bisogno di assistenza dovesse aumentare in seguito a un peggioramento del suo stato di salute, il diritto resta limitato a 60 ore.

    Per le persone maggiorenni con capacità limitata di esercitare i diritti civili valgono premesse di diritto supplementari. Esse hanno diritto a un contributo per l’assistenza se

    • gestiscono una propria economia domestica (non vivono più con i genitori o il rappresentante legale)
    • oppure seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure un’altra formazione di livello secondario II o di livello terziario
    • oppure esercitano un’attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro regolare.


    Sono considerate con una capacità limitata di esercitare i diritti civili le persone maggiorenni soggette a una curatela generale o a una curatela di cooperazione. Se è stata ordinata una curatela di rappresentanza, l’esercizio dei diritti civili è considerato limitato solo se l’autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato espressamente.

    Esempio

    K. ha una leggera disabilità mentale, vive con i suoi genitori e lavora in un laboratorio protetto. Percepisce mezza rendita AI e un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Non sono stati ordinati provvedimenti di diritto di protezione degli adulti. Poiché K. non è soggetto a curatela, in linea di principio è considerato capace di esercitare i diritti civili. Se l’ufficio AI nutre seri dubbi al riguardo, può contattare l’autorità di protezione degli adulti e chiedere un accertamento. Secondo l’esito, approverà o negherà il diritto a un contributo per l’assistenza.

    Regole speciali per minorenni

    Inizialmente, per ragioni di costi il Consiglio federale voleva escludere i minorenni dal diritto al contributo per l’assistenza. Il Parlamento era però di opinione diversa e ha accordato un diritto a condizioni limitate ai minorenni che vivono a casa e percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AI.

    I minorenni hanno diritto a un contributo per l’assistenza se frequentano la scuola dell’obbligo in una classe normale (almeno tre giorni alla settimana), se svolgono una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare o un’altra formazione del livello secondario II con assiduità oppure se esercitano un’attività lucrativa per almeno dieci ore alla settimana nel mercato del lavoro regolare.

    Hanno diritto a un contributo per l’assistenza anche i bambini con disabilità gravi che percepiscono un assegno per grandi invalidi e un supplemento per cure intensive, e hanno un bisogno di assistenza dovuto alla disabilitàdi almeno sei ore al giorno. Questo diritto è mantenuto anche al raggiungimento della maggiore età nonostante la soppressione del supplemento per cure intensive.

    Procedura di richiesta

    Il contributo per l’assistenza va richiesto all’AI per mezzo dello specifico modulo, che può essere scaricato dal sito internet dell’ufficio AI oppure chiesto telefonicamente. Il contributo per l’assistenza deve essere richiesto espressamente, la sussistenza del diritto non viene accertata d’ufficio se qualcuno si annuncia «solo» per un assegno per grandi invalidi.

    Un contributo per l’assistenza non può mai essere accordato con effetto retroattivo, bensì sempre solo a partire dalla richiesta. Per questa ragione, è importante che questa venga presentata per tempo. Se durante l’accertamento una persona stabilisce di voler rinunciare al contributo per l’assistenza, essa può ritirare la richiesta in qualsiasi momento.

    Alla ricezione della richiesta, l’ufficio AI verifica se i presupposti personali per un contributo per l’assistenza (assegno per grandi invalidi, la persona vive a casa, premesse particolari per persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili e per minorenni) sono soddisfatti. Se l’esito è positivo, invia un modulo in cui l’assicurato può illustrare il suo bisogno di assistenza (autodichiarazione). Dopo di che, nell’abitazione dell’assicurato ha luogo un colloquio di accertamento con un collaboratore del servizio di accertamento dell’AI. Conviene essere ben preparati sia per la compilazione dell’autodichiarazione sia in vista del colloquio di accertamento, perché il bisogno di assistenza deve essere esposto nel modo più completo possibile per tutti gli ambiti di vita.

    I residenti in istituto che vorrebbero andare a vivere da soli possono di norma prendere una decisione in questo senso soltanto quando sanno quali mezzi finanziari hanno a disposizione per il finanziamento dell’assistenza necessaria. Per loro vale quindi una procedura speciale: quando richiedono un contributo per l’assistenza, ricevono una risposta negativa perché non vivono ancora «a casa», al contempo viene però loro già comunicato quante ore di assistenza verrebbero riconosciute e a quanto ammonterebbe il contributo. Quando poi comunicano che vivono da soli, ricevono la decisione positiva.

    Come viene determinato il bisogno di assistenza?

    Per stabilire il contributo per l’assistenza, deve innanzitutto essere determinato per ogni singolo caso il bisogno in termini temporali di prestazioni di aiuto regolari. Per farlo, gli uffici AI si avvalgono di un complesso modulo appositamente sviluppato, per mezzo del quale vengono accertati il bisogno di aiuto diretto e il bisogno di aiuto indiretto (indicazioni, controllo, sorveglianza attiva).

    Viene considerato l’aiuto necessario

    • per il compimento degli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi; alzarsi, sedersi, sdraiarsi; mangiare; cura del corpo; espletare i bisogni corporali)
    • nella gestione dell’economia domestica (pianificare e organizzare; acquisti; preparazione dei pasti; pulizia e ordine dell’alloggio; bucato e cura dei vestiti)
    • nell’organizzazione del tempo libero e della partecipazione alla vita sociale
    • nell’educazione e nell’accudimento di bambini
    • nello svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico (ossia non pagata)
    • nella formazione e nel perfezionamento professionale in relazione con l’attuale o una futura professione o attività di pubblica utilità 
    • e nell’esercizio di un’attività lucrativa nel mercato del lavoro regolare.

    È considerato pure il bisogno regolare di sorveglianza diurna, nella misura in cui sia già stato riconosciuto nell’ambito dell’accertamento del diritto a un assegno per grandi invalidi. Sono tuttavia computabili unicamente i periodi di sorveglianza «attiva» (controllare, calmare e intervenire), non quelli di semplice presenza. Il bisogno di aiuto durante la notte è riconosciuto unicamente se la necessità è confermata da un certificato medico (p.es. per cambiare posizione o essere tranquillizzati in caso di attacchi d’ansia).

    Limiti massimi di ore mensili computabili

    Seppur accertato nel singolo caso concreto, non è automaticamente detto che il bisogno di aiuto sia interamente computato. Nella sua Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità, il Consiglio federale ha stabilito limiti massimi di ore mensile per singoli gruppi di prestazioni di aiuto.

    • Per alcuni casi speciali di grande invalidità valgono regole particolari.
    • Alle persone cieche o gravemente ipovedenti al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve perché in grado di curare i contatti sociali soltanto con l’aiuto regolare di terzi, sono riconosciute al massimo 60 ore di assistenza al mese.
    • Alle persone sorde e al contempo cieche o gravemente ipovedenti, che per questo hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato, sono riconosciute al massimo 240 ore di assistenza la mese.
    • Alle persone al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve poiché necessitano di una sorveglianza personale permanente o di cure particolarmente impegnative oppure perché a causa di una disabilità fisica dipendono dall'aiuto regolare di terzi per curare i contatti sociali o hanno bisogno di un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana, sono riconosciute al massimo 40 ore di assistenza al mese.

    Esempio

    W. soffre di un disturbo psichico e necessita di un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana. Per questa ragione, è al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Se W. dovesse richiedere un contributo per l’assistenza, per gli ambiti «compimento degli atti ordinari della vita», «gestione dell’economia domestica» e «organizzazione del tempo libero» le verrebbero riconosciute al massimo 40 ore di assistenza al mese.

    Per l’aiuto necessario negli ambiti «accudimento di bambini», «svolgimento di un’attività di pubblica utilità o a titolo onorifico», «formazione e perfezionamento professionale» ed «esercizio di un’attività lucrativa» possono essere riconosciute al massimo 60 ore al mese, a condizione che la persona vi sia attiva al 100 per cento. Per un grado di occupazione parziale, il tempo computabile è ridotto di conseguenza.

    Esempio

    W. lavora al 50 per cento. Nel suo caso, per l’ambito «esercizio di un’attività lucrativa» le possono essere riconosciute al massimo 30 ore di assistenza al mese.

    Alle persone che necessitano di una sorveglianza diurna sono riconosciute al massimo 120 ore di assistenza al mese.
    I succitati limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni notte e per ogni giorno che la persona trascorre settimanalmente in un’istituzione (istituto, laboratorio, centro diurno, centro d’integrazione, centro diurno di una clinica, scuola speciale). Questa forte riduzione è palesemente intesa a scoraggiare il ricorso alle offerte istituzionali.

    Esempio

    Dato che T. lavora cinque giorni la settimana in un laboratorio protetto, il suo limite massimo di ore mensili computabili per l’assistenza viene ridotto del 50 per cento (5 x 10 per cento), ossia da 120 a 60 ore.

    Computo delle prestazioni dell’AI e dell’assicurazione malattia

    Una volta accertato il bisogno di assistenza computabile, l’AI verifica se tale bisogno non è già coperto da altre prestazioni dell’AI e dell’assicurazione malattia. Il contributo per l’assistenza è una prestazione sussidiaria, ciò significa che copre soltanto le spese non coperte altrimenti.

    Innanzitutto viene considerato l’assegno per grandi invalidi. Dal 1° gennaio 2018, per i minorenni un eventuale supplemento dell’AI per cure intensive non viene invece più computato. Sulla base dell’importo orario del contributo per l’assistenza (34.30 franchi), si presuppone che in caso di grande invalidità di grado elevato 57 ore di assistenza siano già coperte, in caso di grande invalidità di grado medio 35 ore e in caso di grande invalidità di grado lieve 14 ore.
    Si tiene inoltre conto del contributo versato dall’AI a una persona professionalmente attiva nell’ottica del rimborso di servizi forniti da terzi anziché di un mezzo ausiliario, per esempio per il tragitto casa-lavoro.

    Nel computo rientrano infine anche le cure di base prestate regolarmente da un’organizzazione Spitex o da un professionista riconosciuto e rimborsate dall’assicurazione malattia. Queste vanno dichiarate subito. Interventi irregolari del servizio di cure a domicilio, per esempio in caso di malattie acute, non vengono invece dedotti.

    Esempio

    B. ha un bisogno di assistenza accertato di 98 ore negli ambiti base («compimento degli atti ordinari della vita», «gestione dell’economia domestica» e «organizzazione del tempo libero») e di 24 ore nell’esercizio della sua attività lucrativa, per un totale di 122 ore al mese. B. è al beneficio di un assegno per grandi invalidità di grado medio, l’AI le rimborsa servizi forniti da terzi anziché un mezzo ausiliario per 12 ore al mese e le 24 ore di cure di base prestate dal servizio Spitex sono a carico dell’assicurazione malattia. Il bisogno di assistenza determinante (scoperto) che B. può fatturare mensilmente è così di 51 ore (122 ore meno 35 meno 12 meno 24).

    Come viene calcolato il contributo per l’assistenza?

    Il contributo per l’assistenza – un forfait di 34.30 franchi per ora computabile, indennità di vacanza inclusa - è versato a prescindere dai salari effettivamente versati.

    Poiché con questa cifra devono venire finanziate anche le prestazioni sociali del datore di lavoro, il contributo per l’assistenza consente di coprire salari orari fino a circa 28 franchi.

    Negli ambiti della formazione, del lavoro e dello svolgimento di un’attività di pubblica utilità, se all’assistente sono richieste qualifiche particolari l’importo orario può ammontare eccezionalmente a 51.50 franchi (incl. indennità di vacanza). In caso di assistenza notturna, l’ufficio AI stabilisce un forfait sulla base dell’intensità degli interventi richiesti, il quale può raggiungere (incl. indennità di vacanza) al massimo 164.35 franchi per notte.

    Il diritto mensile e annuale al contributo per l’assistenza è stabilito dall’ufficio AI nel quadro di una decisione. Il contributo annuo per l’assistenza di norma corrisponde a dodici volte il contributo mensile. Se tuttavia qualcuno vive con una persona maggiorenne con la quale è sposato, vive in un’unione domestica registrata o in una convivenza di fatto o di cui è parente in linea diretta, il contributo annuo corrisponde soltanto a undici volte l’importo mensile, perché in un tale caso ci si può ragionevolmente attendere che la persona vicina presti determinati aiuti senza essere rimborsata dalle assicurazioni sociali.

    Come avviene il versamento del contributo per l’assistenza?

    Il contributo per l’assistenza non è versato automaticamente. La persona assicurata deve emettere ogni mese una fattura per mezzo dell’apposito modulo, specificando l’assistenza ricevuta.

    Può essere fatturata unicamente l’assistenza prestata da persone
    assunte nel quadro di un contratto di lavoro e
    che non sono sposate, non vivono in un’unione domestica registrata o in una convivenza di fatto e non sono imparentate in linea diretta con la persona assicurata.

    Esempio

    Nel caso di S., l’ufficio AI ha accertato un bisogno di assistenza pari a 80 ore al mese, rispettivamente di 45 ore al mese tenendo conto dell’assegno per grandi invalidi. Nel mese di febbraio, S. ha però avuto bisogno dell’assistente soltanto per 35 ore, dato che del resto si è occupata sua madre. S. potrà fatturare all’ufficio AI soltanto 35 ore a 34.30 franchi, l’intervento della madre deve essere coperto con l’assegno per grandi invalidi.

    In determinate situazioni, la fattura può essere emessa, oltre che per le prestazioni di assistenza effettivamente percepite, anche per obblighi derivanti dal contratto di lavoro. È il caso, ad esempio, quando un assistente si ammala o è vittima di un infortunio: per la durata del diritto al salario ai sensi del CO, si può continuare a fatturarne la retribuzione all’AI dedotte eventuali prestazioni assicurative (p.es. indennità giornaliera di malattia o infortunio), ma al massimo per tre mesi.

    L’obbligo di continuare a versare il salario può insorgere anche se la persona che riceve assistenza deve essere improvvisamente ricoverata per alcune settimane in ospedale. Pure in questo caso, il salario dovuto in base al contratto di lavoro può essere fatturato all’AI anche in assenza di prestazioni (al massimo per tre mesi).

    In singoli mesi, l’importo fatturato può superare al massimo del 50 per cento il contributo per l’assistenza stabilito nella decisione dell’AI, ma deve venire compensato in altri mesi, perché il contributo totale annuo per l’assistenza non può venire superato.

    Durante una fase acuta attestata da un certificato medico, alle persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi di grado lieve può essere accordato un aumento superiore al 50 per cento del contributo mensile per l’assistenza stabilito dall’ufficio AI, al massimo per tre mesi consecutivi. Se il peggioramento delle condizioni di salute dura più di tre mesi, andrebbe subito richiesto un aumento del contributo per l’assistenza per mezzo di una domanda di revisione.

    Esempio

    Nel caso di D., l’ufficio AI ha stabilito un contributo mensile per l’assistenza di 3430 franchi (100 ore a 34.30 franchi). Nel mese di luglio, D. ha però avuto bisogno di una maggiore assistenza (130 ore) a causa di frequenti trasferte. L’AI pagherà le 130 ore fatturate (4459 franchi), ma D. dovrà tenere conto di questo sorpasso di 30 ore nei conteggi del resto dell’anno.

    Consulenza e sostegno

    Il disciplinamento legale del contributo per l’assistenza è complesso e richiede conoscenze approfondite. A ciò si aggiunge che anche il ruolo di datore di lavoro richiede nozioni e competenze di cui non tutti dispongono sin dall’inizio.

    Per questa ragione, nella sua Ordinanza il Consiglio federale ha previsto che l’AI finanzi la consulenza e il sostegno necessari, per esempio in relazione a

    • formazione e consulenza per l’assunzione del ruolo di datore di lavoro;
    • sostegno nella ricerca di assistenti;
    • fatturazione delle prestazioni all’ufficio AI;
    • informazioni su eventuali altre prestazioni delle assicurazioni sociali e sul loro coordinamento con il contributo di assistenza.

    Se l’ufficio AI giudica dato il bisogno di consulenza, emette una decisione di assunzione delle spese fino a un massimo di 1500 franchi ogni tre anni (possono essere fatturati al massimo 75 franchi l’ora). Si può usufruire delle prestazioni di consulenza per sei mesi dopo l’annuncio all’AI e per 18 mesi a contare dalla concessione del contributo per l’assistenza.
    La persona assicurata può scegliere a chi affidare il mandato di consulenza e sostegno, se a singole persone (p.es. fiduciario) o a organizzazioni come Pro Infirmis.

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