Rendite di invalidità dell’AI
Se gli sforzi dell’AI tesi all’integrazione non hanno, o solo in parte, sortito gli effetti sperati oppure sin dall’inizio erano senza speranza, si impone una verifica del diritto alla rendita. Se ne risulta un grado di invalidità di almeno il 40 per cento, il diritto alla rendita è dato.
In questo capitolo viene illustrata la differenza tra il sistema di rendite lineare introdotto l’1.1.2022 e il sistema di rendite previgente, e viene spiegato a chi si applica quale sistema e quale rendita è accordata con quale grado di invalidità. Sono inoltre esposte le differenze tra una rendita completa e una parziale, e tra una rendita ordinaria e una straordinaria, e viene spiegato quando sussiste il diritto a una rendita per figli. Trovano altresì risposta le domande sull’inizio della rendita, sulle possibilità di adeguamento e sulla restituzione di prestazioni.
In conclusione al capitolo si illustrano le condizioni particolari che reggono il diritto dei cittadini stranieri alla rendita dell’AI.
Il sistema di rendite
L’1.1.2022 è stato introdotto il sistema di rendite lineare (di seguito: nuovo sistema di rendite), in base al quale la quota della rendita è stabilita come percentuale di una rendita intera in misura corrispondente al grado di invalidità. Da un grado di invalidità del 70 per cento si ha diritto a una rendita intera. Con un grado di invalidità del 50-69 per cento, la quota della rendita equivale al grado di invalidità (p.es. un grado di invalidità del 55 per cento corrisponde a una rendita del 55 per cento). Con un grado di invalidità del 40-49 per cento, si applicano le seguenti quote:
Grado di invalidità Quota
40% 25%
41% 27,5%
42% 30%
43% 32,5%
44% 35%
45% 37,5%
46% 40%
47% 42,5%
48% 45%
49% 47,5%
A determinate persone continua a essere applicato il sistema di rendite previgente, secondo cui in base al grado di invalidità si può avere diritto a una rendita intera, a tre quarti di rendita, a mezza rendita o a un quarto di rendita.
Grado di invalidità Rendita
40-49% Un quarto di rendita
50-59% Mezza rendita
60-69% Tre quarti di rendita
Dal 70% Rendita intera
Esempio
Esempio 1: con decisione del 15.3.2022, ad A. è riconosciuta per un grado di invalidità del 44 per cento una rendita con effetto retroattivo all’1.1.2022. Dato che è una nuova beneficiaria, la sua rendita segue il nuovo sistema di rendite. Il suo grado di invalidità del 44 per cento le dà diritto a una rendita del 35 per cento.
Esempio
Esempio 2: con decisione del 15.3.2022, a B. è riconosciuta per un grado di invalidità del 44 per cento una rendita con effetto retroattivo all’1.10.2021. Dato che il suo diritto alla rendita è nato prima dell’1.1.2022, alla sua rendita si applica il sistema di rendite previgente. Il suo grado di invalidità del 44 per cento le dà dunque diritto a un quarto di rendita.
Alle persone che il 31.12.2021 già percepivano una rendita secondo il sistema di rendite previgente o il cui diritto a una rendita è nato prima dell’1.1.2022 e che sono quindi soggette al sistema di rendite previgente, si applicano disposizioni transitorie dipendenti dall’età. Queste ultime disciplinano se una rendita passa al nuovo sistema di rendite e, se sì, da quando. A fare stato è l’età all’1.1.2022.
Per chi l’1.1.2022 aveva 55 anni o più
Continua a essere determinante il sistema di rendite previgente (garanzia dei diritti acquisiti) e le revisioni delle rendite si attengono al diritto previgente. La rendita è aumentata, ridotta o soppressa non appena lo stato di salute peggiora o migliora in misura preponderante con effetto sul diritto alla rendita.
Per chi l’1.1.2022 aveva tra 30 e 54 anni
È applicato il nuovo sistema di rendite: la rendita è aumentata, ridotta o soppressa se durante una revisione il grado di invalidità risulta cambiato di almeno il 5 per cento.
Si mantiene il sistema previgente anche in caso di «distorsione». Si ha una distorsione quando lo stato di salute peggiora e il grado di invalidità aumenta, ma secondo il nuovo sistema di rendite il diritto alla rendita diminuisce.
Esempio
Esempio 1 (distorsione): C. percepisce dal 2018 tre quarti di rendita, equivalenti a 1500 franchi, per un grado di invalidità del 61 per cento. Quando il suo stato di salute peggiora e il grado di invalidità aumenta del 7 per cento passando al 68 per cento, secondo il nuovo sistema di rendite riceverebbe una rendita del 68 per cento, pari a 1360 franchi, ossia 140 franchi in meno. In questo caso, la rendita di C. resta di 1500 franchi.
Si parla di distorsione anche quando lo stato di salute migliora e il grado di invalidità si riduce, ma secondo il nuovo sistema di rendite il diritto alla rendita aumenta.
Esempio
Esempio 2 (distorsione): D. percepisce dal 2016 mezza rendita, equivalente a 1000 franchi, per un grado di invalidità del 59 per cento. Quando il suo stato di salute migliora e il grado di invalidità si riduce del 7 per cento passando al 52 per cento, secondo il nuovo sistema di rendite riceverebbe una rendita del 52 per cento, pari a 1040 franchi, ossia 40 franchi in più. In questo caso, la rendita di C. resta di 1000 franchi.
Per chi l’1.1.2022 aveva meno di 30 anni
È applicato il nuovo sistema di rendite non appena il grado di invalidità cambia di oltre il 5 per cento. Al più tardi dopo dieci anni, ossia entro il 2032, il nuovo sistema di rendite subentra anche se il grado di invalidità è immutato. Se con il passaggio al nuovo sistema l’importo della rendita è inferiore rispetto a quello attuale, quello attuale è versato finché il grado di invalidità non cambia di almeno il 5 per cento.
L’anno di contributi è considerato completo se:
- la persona con un’attività lucrativa dipendente o indipendente ha versato contributi per almeno undici mesi;
- la persona era coniugata o viveva in unione domestica registrata con una persona che ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
- alla persona sono computati accrediti per compiti educativi per l’accudimento di figli minori di sedici anni oppure
- alla persona sono computati accrediti per compiti assistenziali per l’assistenza di parenti prossimi nella loro economia domestica.
Esempio
Fino a due anni fa, M. era coniugata. Dato che il marito ha sempre versato più del doppio dell’importo minimo, fino al divorzio i contributi AVS/AI di M. sono considerati versati. Dopo il divorzio, M. ha avviato un’attività in proprio e versato i contributi AVS/AI. Un anno fa, M. ha subìto un ictus e da allora è incapace al guadagno. Poiché al momento in cui è insorta l’invalidità, ossia allo scadere dell’anno di attesa, gli anni di contribuzione sono più di tre, M. ha diritto a una rendita ordinaria.
Rendita completa o parziale?
In caso di invalidità, percepisce una rendita completa chi ha diritto a una rendita ordinaria e dal ventesimo anno d’età ha versato ogni anno senza interruzioni i contributi AVS/AI. Chi invece per determinati anni non ha versato contributi ha una lacuna contributiva e in caso di invalidità riceve soltanto una rendita parziale. Le lacune contributive insorgono spesso a seguito di un temporaneo trasferimento all’estero senza aver aderito volontariamente all’AVS/AI. Anche i cittadini stranieri giunti in Svizzera dopo il ventesimo anno d’età presentano lacune contributive.
Per i lavoratori dipendenti e i beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, i contributi AVS/AI sono versati alla cassa di compensazione direttamente dal datore di lavoro o alla dcassa disoccupazione. A volte capita che un datore di lavoro deduca dallo stipendio dei dipendenti i contributi sociali ma non li versi alla cassa di compensazione. Nella misura in cui il lavoratore possa dimostrare con il certificato o il conteggio di salario che i contributi siano stati dedotti dallo stipendio, questi importi sono comunque computati e il dipendente non si ritrova con una lacuna contributiva.
I lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa devono annunciarsi da soli alla cassa di compensazione. Se per ignoranza o leggerezza non versassero i contributi, quelli mancanti possono essere pagati retroattivamente per cinque anni. Andare oltre non è possibile, quindi eventuali lacune contributive anteriori rimangono.
In caso di invalidità, le lacune contributive limitano il diritto a una rendita, ciò significa che la persona percepisce un importo inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza di lacune contributive. La differenza corrisponde al rapporto tra gli anni di contribuzione effettivi e quelli dovuti in teoria.
Esempio
K. ha 40 anni. L’AI ha stabilito un grado di invalidità del 75 per cento e gli ha assegnato una rendita intera. Poiché K. è giunto in Svizzera e ha incominciato a versare i contributi AVS/AI solo dieci anni fa, riceve una rendita parziale pari a circa il 50 per cento di una rendita completa. Deve quindi accontentarsi di una rendita AI relativamente bassa. Se prima del trentesimo anno d’età aveva tuttavia già versato contributi all’estero, può essere che anche l’assicurazione del suo paese d’origine gli versi una rendita parziale.
Rendite secondo il nuovo sistema di rendite
- Rendita AI intera (grado di invalidità almeno del 70 per cento): tra 1225 e 2450 franchi al mese
- Rendita AI parziale (grado di invalidità tra il 40 e il 69 per cento): secondo la quota determinante di una rendita intera
Rendite secondo il sistema di rendite previgente
- Rendita AI intera: tra 1225 e 2450 franchi al mese
- Tre quarti di rendita AI: tra 919 e 1838 franchi al mese
- Mezza rendita AI: tra 613 e 1225 franchi al mese
- Un quarto di rendita AI: tra 307 e 613 franchi al mese
L’ammontare esatto della rendita (importo massimo, minimo o intermedio) dipende dal reddito annuo medio percepito dal ventesimo anno d’età e in base al quale sono stati versati i contributi AVS/AI. In aggiunta al reddito annuo medio, vengono considerati anche eventuali accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali.
Esempio
Al termine dell’apprendistato, S. ha lavorato per tre anni come impiegato di commercio, poi ha deciso di recuperare la maturità e di studiare medicina. Poco dopo la conclusione degli studi, si è ammalato gravemente e l’AI gli ha riconosciuto una rendita intera. Da quando era apprendista, S. ha sempre versato i contributi AVS/AI (durante l’apprendistato e il periodo da impiegato di commercio come persona attiva, durante la scuola di maturità e lo studio all’università come persona senza attività lucrativa), non ha quindi lacune contributive e ha diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44). I contributi versati sono però piuttosto modesti e quindi la sua rendita intera ammonta a soli 1400 franchi al mese.
Rendite secondo il nuovo sistema di rendite
- Rendita AI straordinaria intera (grado di invalidità almeno del 70 per cento): 1633 franchi
- Rendita AI straordinaria parziale (grado di invalidità tra il 40 e il 69 per cento): secondo la quota determinante di una rendita AI straordinaria intera
Rendite secondo il sistema di rendite previgente
- Rendita AI straordinaria intera: 1633 franchi
- Tre quarti di rendita AI straordinaria: 1225 franchi
- Mezza rendita AI straordinaria: 817 franchi
- Un quarto di rendita AI straordinaria: 409 franchi
In linea di principio, le rendite straordinarie vengono versate solo a persone domiciliate e dimoranti in Svizzera. Chi lascia la Svizzera di norma non riceve pertanto più alcuna rendita straordinaria. Sussistono tuttavia eccezioni per chi ha la cittadinanza svizzera o di un paese UE: se prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa la persona svolgeva un’attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE, continua a percepire la rendita straordinaria anche se dovesse trasferirsi in un paese UE. Prima di espatriare conviene quindi prendere contatto con la cassa di compensazione competente e accertare il diritto.
Esempio
T. soffre dalla nascita di distrofia muscolare. Dato che può essere impiegata solo in ambito protetto, dal diciottesimo anno d’età percepisce dall’AI una rendita straordinaria intera di 1633 franchi. A ventidue anni, valuta se trasferirsi dalla sorella in Francia. Dato che così facendo perderebbe la rendita, decide di rimanere in Svizzera.
Rendite per figli
Per ogni figlio fino a 18 anni, i beneficiari di rendite hanno diritto a una rendita completiva alla propria (rendita principale). Se il figlio è ancora in formazione, la rendita per figli è versata fino alla conclusione della formazione, al massimo fino al 25° anno d’età. L’AI chiede pertanto regolarmente una conferma che si tratta di una formazione mirata e che questa venga seguita. La rendita per figli ammonta al 40 per cento della rendita principale.
Se i figli sono più di uno, può capitare che le rendite (rendita principale più rendite per figli) comportino un sovraindennizzo. In un caso del genere vale la regola seguente: se le rendite per figli sommate alla rendita principale del padre o della madre superano il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita, le prime vengono ridotte.
Inizio del diritto alla rendita
Il diritto alla rendita nasce solo sei mesi dopo l’annuncio all’AI, al più presto comunque con il compimento del diciottesimo anno d’età. Il diritto alla rendita sussiste inoltre solo se la persona è stata incapace al lavoro almeno nella misura del 40 per cento e per almeno un anno senza interruzioni di rilievo (periodo di attesa). Un recupero della piena capacità lavorativa per trenta giorni o più interrompe il periodo di attesa, che successivamente riparte da zero. Se la malattia ha un decorso altalenante, le riprese del lavoro andrebbero definite dal medico «a titolo di prova».
Benché il diritto alla rendita nasca soltanto allo scadere dell’anno di attesa, l’annuncio all’AI dovrebbe avvenire il prima possibile qualora si preveda che la malattia si prolunghi. Da un lato perché in questo modo è possibile accertare il ricorso a eventuali provvedimenti d’integrazione professionale, dall’altro perché il versamento della rendita incomincia al più presto sei mesi dopo l’annuncio all’AI. Ciò significa che al più tardi il sesto mese dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro ci si dovrebbe in ogni caso annunciare all’AI.
Esempio
Il 1° giugno 2023, K. cade da un ponteggio e da allora è paraplegico. Impegnato con la lunga riabilitazione, si annuncia all’AI solo dieci mesi più tardi, il 1° aprile 2024. Considerato lo stato di salute di K., il tempo è più che sufficiente per l’accertamento dei provvedimenti d’integrazione professionale. Se dovesse però insorgere una perdita di guadagno rilevante per la rendita, K. avrebbe diritto a una rendita soltanto dall’ottobre 2024 (sei mesi dopo l’annuncio all’AI). Se K. si fosse annunciato al più tardi il sesto mese dopo la caduta, quindi nel dicembre 2023, avrebbe ricevuto la rendita già allo scadere dell’anno di attesa, ossia dal giugno 2024.
Lo stato di salute del beneficiario della rendita è peggiorato per più di tre mesi e il grado di invalidità è per questa ragione aumentato di almeno il 5 per cento (nuovo sistema di rendite) o è notevolmente aumentato (sistema di rendite previgente): in questo caso, tre mesi dopo il manifestarsi del peggioramento, al più presto però dalla presentazione della domanda di aumento, la rendita viene aumentata.
Lo stato di salute del beneficiario della rendita è migliorato per più di tre mesi e il grado di invalidità è per questa ragione diminuito di almeno il 5 per cento (nuovo sistema di rendite) o è notevolmente diminuito (sistema di rendite previgente): in questo caso, la rendita è ridotta o soppressa mediante decisione. La riduzione o la soppressione ha effetto al più presto alla fine del mese seguente la decisione. Una riduzione o soppressione può avere effetto retroattivo soltanto se il beneficiario della rendita ha violato l’obbligo di informare.
La situazione è cambiata in modo tale (p.es. aumento ipotetico del grado d’impiego a seguito della scolarizzazione dei figli, riduzione ipotetica del grado d’impiego per la nascita di un altro figlio ecc.) da modificare notevolmente anche la base per la determinazione del grado di invalidità. Un simile cambiamento può comportare, secondo il caso, un aumento o una riduzione, rispettivamente una soppressione, della rendita.
Dal 1° gennaio 2024, per il calcolo del reddito con invalidità sulla base di salari statistici della rilevazione della struttura dei salari (tabelle RSS) è prevista una deduzione forfetaria del 10 per cento. Anche determinate rendite AI in corso verranno pertanto adeguate a questa nuova regola. La lettera circolare AI n. 432 spiega chi è interessato dalla revisione che sarà attuata nel periodo 2024-2027.
Esempio
N., 45enne invalido al 55 per cento, è da alcuni anni al beneficio di una rendita. A luglio è vittima di un grave infortunio, che lo lascia inabile al lavoro e al guadagno al 100 per cento. Poiché il suo stato di salute è peggiorato e il suo grado di invalidità è aumentato di oltre il 5 per cento, dopo tre mesi, ossia da ottobre, ha diritto a una rendita intera. Ciò presuppone però che N. annunci all’AI il peggioramento del suo stato di salute al più tardi in ottobre. L’aumento ha infatti inizio al più presto al momento in cui è stata presentata la domanda di aumento della rendita. Se N. si annuncia all’AI solo in dicembre, la sua rendita verrà aumentata soltanto da quel mese.
Esempio
Da alcuni anni, S. è al beneficio di una rendita per un’invalidità del 60 per cento. Dalla revisione da parte dell’AI, che ha luogo ogni due-quattro anni, risulta che il suo stato di salute è notevolmente migliorato e che la donna è abile al lavoro al 50 per cento. Oltre allo stato di salute, è cambiata anche la sua situazione di vita: da poco si è separata dal marito e i figli che vivono con lei vanno ora tutti a scuola. A queste condizioni, senza danno alla salute, oggi sarebbe attiva al 70 per cento e non più solo al 50 per cento.
L’AI non deve solo tenere conto del miglioramento dello stato di salute, bensì anche delle mutate condizioni di vita. Il grado di invalidità di S. continua a essere determinato secondo il metodo misto (il metodo per la determinazione dell’invalidità non cambia). In virtù della maggiore capacità lavorativa, il grado di invalidità risulta ora essere del 45 per cento e S. ha ancora diritto solo a una rendita del 37,5 per cento.
Il 16 aprile, l’AI emana una decisione di riduzione della rendita in base al calo del grado di invalidità (dal 60 al 45 per cento). Ciò significa che la rendita verrà ridotta con effetto fine maggio e da giugno S. percepirà per il grado di invalidità del 45 per cento ancora solo una rendita del 37,5 per cento.
La rendita può essere sottoposta a revisione anche nel caso in cui l’AI riconosca, in occasione della verifica del diritto alla rendita, un potenziale di integrazione. In tal caso, può ordinare l’applicazione di provvedimenti di reintegrazione. Se, a parere dell’AI, con tali provvedimenti è stato possibile migliorare in misura rilevante ai fini della rendita la capacità lavorativa, la rendita verrà ridotta o soppressa. Lo stesso vale se la persona riesce di propria iniziativa a conseguire un reddito da attività lucrativa o ad aumentare il reddito conseguito in precedenza (integrazione su iniziativa dell’assicurato). In entrambi i casi, se la rendita è diminuita o soppressa viene applicato un periodo di transizione di tre anni, il cui senso è illustrato con l’esempio seguente.
Esempio
A causa di una grave depressione, T. ha dovuto lasciare il lavoro e per diversi anni ha beneficiato di una rendita intera AI e di una rendita intera della cassa pensioni. Quando il suo stato di salute migliora e può riprendere a lavorare al 50 per cento, lo comunica all’AI. Sia l’AI sia la cassa pensioni riducono la rendita da intera a rendita al 50 per cento.
Diciotto mesi più tardi, lo stato di salute psichica di T. peggiora al punto che la donna deve essere ricoverata per quattro-sei settimane in una clinica. Dato che nel periodo di transizione di tre anni è stata incapace al lavoro almeno al 50 per cento per più di trenta giorni, l’AI versa subito nuovamente la rendita intera a T. (la cosiddetta prestazione transitoria). Al contempo, l’AI procede ad accertamenti medici, verifica il grado di invalidità e prende una nuova decisione.
Il periodo di transizione di tre anni consente inoltre a T. di rimanere assicurata presso la sua cassa pensioni senza creare un nuovo rapporto di previdenza presso il suo nuovo datore di lavoro.
Le condizioni per la riconsiderazione sono tuttavia severe. Non è sufficiente che un nuovo perito giunga a conclusioni diverse dal precedente. Se la decisione iniziale di accordare una rendita era pertinente in base alla situazione materiale e giuridica dell’epoca, non sussiste alcuna palese ingiustizia e la decisione non può essere riconsiderata. La riconsiderazione è inoltre sempre esclusa quando in merito alla fattispecie si è espresso un tribunale.
Esempio
L. è attivo nell’edilizia e soffre di mal di schiena. Sulla base del rapporto di un reumatologo che l’ha giudicato inabile al 100 per cento per l’attività esercitata fino a quel momento, l’AI gli ha assegnato nel 2010 una rendita intera. In occasione di una delle revisioni organizzate regolarmente, l’AI ha richiesto una perizia reumatologica, dalla quale emerge che lo stato di salute di L. è immutato. Il perito condivide la valutazione del 2010 del reumatologo curante, secondo cui L. non può più tornare a lavorare nell’edilizia. A suo parere, però, L. è in grado all’80 per cento di svolgere un’attività leggera.
Dato che nel 2010 il reumatologo curante non si era espresso in merito a una capacità lavorativa di L. in un’attività adeguata e la documentazione medica non era stata verificata dal servizio medico dell’AI, la decisione del 2010 di accordare una rendita è palesemente sbagliata. In un caso del genere, l’AI può riconsiderare la decisione passata in giudicato e ridurre o sopprimere la rendita secondo l’esito del confronto dei redditi.
Se nel 2010 il reumatologo curante avesse approfondito l’eventuale capacità lavorativa in un’attività adeguata e se la documentazione medica fosse stata verificata e confermata dal servizio medico dell’AI, la riconsiderazione della decisione non sarebbe stata ammissibile e L. continuerebbe a percepire una rendita intera.
La riconsiderazione di una decisione è a discrezione dell’ufficio AI. Se una persona è convinta che una decisione sia palesemente sbagliata, può presentare domanda di riconsiderazione, ma se l’ufficio AI rifiuta di entrare in materia non c’è nulla da fare. Non esiste infatti alcun diritto legalmente applicabile alla riconsiderazione della decisione.
Restituzione di rendite
La persona al beneficio di una rendita è tenuta a comunicare immediatamente cambiamenti sostanziali dei rapporti personali ed economici (p.es. stato di salute, entrate, rapporti familiari). Se tale obbligo di informare è violato e in un secondo tempo si scopre che, in caso di segnalazione tempestiva, la rendita avrebbe dovuto essere ridotta o persino soppressa, l’AI può chiedere la restituzione degli importi indebitamente riscossi o dedurli dalla rendita in corso.
L’unico modo per opporsi a una restituzione corretta è invocare la prescrizione del diritto alla restituzione: il diritto di esigere la restituzione si estingue infatti dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Le rendite che risalgono quindi a oltre cinque anni prima non possono più essere restituite.
Se la restituzione è corretta e fatta valere per tempo, l’unica possibilità è chiedere un condono. Per ottenere il condono della restituzione, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: deve essere dimostrato che il dovere di informare non è stato violato né intenzionalmente né per negligenza grave, e che la persona ha quindi percepito la rendita in buona fede, e che la restituzione metterebbe la persona in una situazione di gravi difficoltà finanziarie.
Esempio
B. è al beneficio di una rendita, percepisce rendite per le sue due figlie e prestazioni complementari. Dopo la maturità, la figlia maggiore si reca negli Stati Uniti, dove lavora come ragazza alla pari e frequenta una scuola di lingue. Dato che frequenta una scuola, B. pensa che la figlia sia ancora in formazione e continua pertanto a percepire le due rendite per figli. L’amministrazione la pensa però diversamente: dato che dalla maturità la figlia non si trova più in formazione, ma svolge un’attività lucrativa, l’AI chiede la restituzione della rendita per figli. B. può tuttavia dimostrare la sua buona fede. Considerato che B. è anche al beneficio di prestazioni complementari e quindi in gravi difficoltà finanziarie, la domanda di condono è accettata e la rendita indebitamente versata per la figlia maggiore non deve essere restituita.
Cittadini dell’UE e dei paesi membri dell’AELS
In base all’accordo sulla libera circolazione, i cittadini dell’UE e dei paesi membri dell’AELS sono equiparati ai cittadini svizzeri. Per la condizione che richiede una durata minima di contribuzione di tre anni per avere diritto a una rendita ordinaria sono computati i periodi di contribuzione maturati in uno Stato UE o AELS, ma i contributi di almeno un anno devono essere stati versati in Svizzera. Le rendite continuano a essere versate anche in caso di rientro al paese d’origine.Cittadini di Stati che hanno stipulato con la Svizzera una convenzione di sicurezza sociale
La maggior parte delle convenzioni prevede che i cittadini degli Stati contraenti abbiano diritto a una rendita ordinaria alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. A differenza di quel che accade con i cittadini dell’UE e dei paesi dell’AELS, i contributi versati in un altro paese non fanno stato nel computo della durata minima di contribuzione.
Non tutte le convenzioni prevedono invece il diritto a una rendita straordinaria. Se è previsto, il diritto nasce spesso soltanto se la persona ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per cinque anni. In caso di rientro al paese d’origine, le rendite continuano a essere versate soltanto a partire da un grado di invalidità del 50 per cento.Cittadini di Stati che non hanno stipulato con la Svizzera una convenzione di sicurezza sociale
I cittadini di Stati non contraenti hanno diritto a una rendita ordinaria alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, ma di norma non hanno diritto a una rendita straordinaria. Il versamento della rendita è vincolato al domicilio e alla dimora in Svizzera. Chi ritorna al paese d’origine non percepisce quindi più alcuna rendita. Per i figli residenti all’estero non sono versate rendite.Rifugiati e apolidi riconosciuti
Anche loro hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri a una rendita ordinaria e a una rendita straordinaria. Il diritto a quella straordinaria nasce tuttavia soltanto se la persona ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per cinque anni. Anche in questo caso, il versamento della rendita è vincolato al domicilio e alla dimora in Svizzera.
Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale federale – facendo prevalere la Convenzione di Ginevra sui rifugiati sull’art. 1 del Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità – ha stabilito che le rendite per i figli sono versate anche se essi risiedono all’estero.
Esempio
M. è cittadino portoghese e dal 2014 vive e lavora in Svizzera. Nel marzo 2021 si ammala di sclerosi multipla e per questo dal marzo 2022 gli viene versata una rendita per un grado di invalidità del 45 per cento. Dato che la sua famiglia vive in Portogallo, M. fa ritorno al paese d’origine. Essendo cittadino dell’Unione europea, la rendita gli viene versata anche in Portogallo.
Se M. fosse cittadino di un paese che ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, la rendita non gli verrebbe più versata, dato che il suo grado di invalidità è inferiore al 50 per cento. Se fosse cittadino di uno Stato non contraente, non potrebbe esportare la rendita, nemmeno se fosse del 50 per cento.
- Sistema di rendite / diritto alla rendita:
art. 28b LAI - Trasferimento nel nuovo sistema delle rendite in corso:
disposizioni transitorie della modifica del 19.6.202, lett. b e c - Durata minima di contribuzione:
art. 36 LAI; art. 29ter cpv. 2 LAVS - Rendita completa/rendita parziale:
art. 29ter cpv. 1; art. 34 segg. e art. 38 LAVS - Ammontare della rendita ordinaria:
art. 37 LAI; artt. 29quater-30 e art. 34 LAVS - Rendite straordinarie:
art. 39-40 LAI - Rendita per figli: artt.
35, 38, 38bis e 40 cpv. 2 LAI; art. 33bis OAI; art. 25 LAVS; artt. 47, 49-49ter OAVS - Inizio del diritto alla rendita:
artt. 28 e 29 LAI - Revisione della rendita in caso di peggioramento o miglioramento dello stato di salute:
art. 17 LPGA; artt. 87, 88a e 88bis OAI
- Revisione della rendita a seguito della revisione 6a della LAI:
lett. a delle disposizioni finali della 6a revisione AI - Revisione della rendita volta alla reintegrazione / periodo di transizione e prestazione transitoria:
art. 8a, 32-34 LAI; artt. 30 e 31 OAI - Restituzione delle rendite / prescrizione / condono:
art. 25 LPGA; artt. 2-5 OPGA - Diritto alla rendita per cittadini di Stati contraenti:
diverse convenzioni di sicurezza sociale - Diritto alla rendita per cittadini di Stati non contraenti:
art. 6 cpv. 2, art. 9 cpv. 3 e art. 39 cpv. 3 LAI - Diritto alla rendita per rifugiati:
Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità – sentenza del 21 gennaio 2020 del Tribunale federale (146 V 87) - Direttive amministrative in materia di invalidità e rendita:
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) - Direttive amministrative sulle disposizioni transitorie (sistema di rendite lineare):
Kreisschreiben zu den Übergangsbestimmungen zur Einführung des linearen Rentensystem (KS ÜB WE IV) (tedesco)
Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI) (francese)